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INVESTIMENTI INNOVATIVI IMPRESE AGRICOLE

Investimenti innovativi imprese agricole

Modifiche al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato lo scorso 11 settembre il Decreto Direttoriale del 4 settembre in modifica al Decreto del 2 maggio 2022, che chiarisce e disciplina le concessioni di agevolazioni a seguito al Regolamento della Commissione UE  n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022, il cosiddetto Regolamento ABER II.

Con il Regolamento ABER II si intende semplificare le procedure per l’erogazione di alcune forme di aiuti di Stato per i settori agricoli e forestali, bypassando la necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva della Commissione e velocizzando l’erogazione del contributo ai settori coinvolti, così anche da allineare le normative statali alle priorità unionali di sostenibilità e innovazione.

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1) Investimenti innovativi delle imprese agricole: i destinatari

Il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole è stato istituito con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022, predisponendo per le aziende agricole interessate a investire nelle attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli un fondo dedicato agli investimenti in beni materiali o immateriali strumentali.

Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle aziende che svolgono:

  • attività agricole (produzione, trasformazione e commercializzazione);
  • attività non agricole nelle zone rurali;
  • attività di tutela dell’ambiente in ambito agricolo;
  • attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;
  • attività di riparazione dei danni provocati da catastrofi naturali nel settore agricolo;
  • attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’agricoltura e nella silvicoltura;
  • altre attività forestali.

Il Decreto interessa le PMI ma anche le micro imprese:

  • regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio territoriale;
  • iscritte presso INPS o INAIL;
  • con sede legale o unità locale presente sul territorio nazionale; 
  • che presentano una posizione contributiva e fiscale regolare;
  • non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per liquidazione, né ritenute imprese in difficoltà.

Non potranno essere prese in considerazione le imprese che non hanno rimborsato finanziamenti ricevuti, né le aziende cui siano state applicate sanzioni interdittive o i cui amministratori siano stati esclusi dalla partecipazione a gare di appalto.

Il DD 4 settembre non modifica i possibili destinatari del Fondo per gli investimenti innovativi.

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2) Investimenti innovativi delle imprese agricole: spese ammesse

Le agevolazioni finanziate dal Fondo per gli investimenti innovativi sono erogate a fondo perduto.

I contributi sono concessi per un importo massimo di 20.000 euro per soggetto beneficiario e per il 40% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali 4.0 ammortizzabili e contenuti negli allegati A e B della legge n. 232/2016, o del 30% se diversi dai beni presenti negli allegati.

I beni materiali e immateriali che possono essere finanziati dal Fondo sono tutti quei beni inerenti alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli, il cui investimento minimo è di 500 euro, il cui acquisto è stato compiuto a seguito della presentazione della domanda di agevolazione ed ultimato entro 12 mesi dalla concessione di finanziamento. I beni devono essere altresì mantenuti per almeno 3 anni.

Non sono compresi nelle agevolazioni le spese sostenute per i beni usati, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria e il cui importo è inferiore a 500 euro al netto di IVA, così come le spese di costruzione, acquisto o locazione di fabbricati o terreni, le spese per servizi di consulenza, né per imposte e tasse o relative a oneri accessori, legali o amministrativi.

Il  DD 4 settembre non modifica le spese ammesse dal Fondo per gli investimenti innovativi.


3) Investimenti innovativi delle imprese agricole: le nuove modifiche

Per dar seguito al Regolamento UE  n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022, sono state apportate al Decreto del 2 maggio 2022 le seguenti modifiche:

  • all’art. 1, comma 1, lettera a, la definizione di “Ministero” è stata modificata in “Ministero delle imprese e del Made in Italy”;
  • all’art. 1, comma 1, lettera m, la definizione di “regolamento ABER” è stata modificata in “regolamento ABER II”, come da modifica del Regolamento n. 2022/2472 della Commissione

Dando seguito alle precedenti modifiche:

  • l’allegato 2 “Modulo di richiesta erogazione” è stato aggiornato
  • l’allegato 8 “Oneri informativi” è stato aggiornato

 La modifica al Decreto, così come gli allegati 2 e 8, sono disponibili sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy nella sezione “Normativa”.

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