×
HOME

/

DIRITTO

/

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

/

ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE: IL CASO DI CROTONE APRE LA STRADA AL FRESH START

Esdebitazione dell’incapiente: il caso di Crotone apre la strada al fresh start

Esdebitazione: possibilità di reinserirsi nella vita economica e sociale, approfondimento su normativa e recente giurisprudenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Liberarsi dai debiti quando non si hanno più risorse è un tema che va oltre le norme: tocca la dignità delle persone e la loro possibilità di reinserirsi nella vita economica e sociale.

L’istituto dell’esdebitazione rappresenta proprio questo: un “freno d’emergenza” che consente al debitore incapiente, purché meritevole, di non restare schiacciato a vita dai debiti. 

Negli ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, l’efficienza del processo concorsuale e la tutela dei creditori; dall’altro, il diritto del debitore onesto a una seconda opportunità. 

Non sempre, però, questo equilibrio è stato raggiunto.

Alcune scelte normative rischiano di limitare l’accesso all’esdebitazione.

Allo stesso tempo, alcuni Tribunali, come Crotone, hanno mostrato un’applicazione coraggiosa e sostanziale dell’istituto. 

Il risultato è un terreno in continua evoluzione, dove prassi e diritto europeo spingono verso aperture concrete, mentre la normativa interna mantiene rigidità.

1) Evoluzione normativa: dal sovraindebitamento al Codice della crisi

La storia italiana dell’esdebitazione parte relativamente tardi rispetto ad altri ordinamenti. 

Per decenni, la crisi d’impresa e l’insolvenza personale sono state lette solo in chiave patrimoniale e punitiva: chi non riusciva a pagare era semplicemente escluso dal sistema, senza possibilità di ripartenza. 

Con la legge 3/2012 sul sovraindebitamento si è aperto un varco. 

Per la prima volta, consumatori, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori hanno avuto strumenti per ridurre o cancellare i propri debiti attraverso piani, accordi o procedure di liquidazione

La svolta è arrivata con il d.l. Ristori del 2020, che ha introdotto la figura del debitore incapiente: chi non ha nulla da offrire ai creditori può comunque liberarsi dai debiti, purché dimostri meritevolezza e assenza di colpa grave. 

Un salto culturale enorme, che ha anticipato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore nel 2019.

Il CCII ha sistematizzato la disciplina, collocando l’esdebitazione al centro della riforma e legandola esplicitamente al principio europeo del fresh start

La Direttiva (UE) 2019/1023 ha poi rafforzato il percorso, imponendo agli Stati membri di garantire l’accesso alla liberazione dai debiti entro tre anni dall’apertura della procedura.

2) Il caso Crotone

Se la norma appare rigida, la giurisprudenza sta già sperimentando interpretazioni più sostanziali. 

Un esempio significativo arriva dal Tribunale di Crotone, con il provvedimento R.G. E.D.I. n. 1/2025 del 31 maggio 2025, a firma del Giudice Emmanuele Agostini, che ha omologato la procedura di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. 

L’istruttoria ha coinvolto l’OCC dell’Ordine dei Commercialisti di Crotone, la cui relazione è stata determinante. 

È stato accertato che il debitore dispone di un reddito molto basso, inferiore ai limiti fissati dall’art. 283, co. 2 CCII (assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE familiare). 

Il ricorrente ha depositato l’elenco dei creditori, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, la documentazione patrimoniale e reddituale, risultata completa e attendibile.

Il Giudice ha rilevato che il debitore non possiede alcun patrimonio significativo – solo una vettura del 2019 – e non ha alcuna utilità da offrire ai creditori, né oggi né nel triennio successivo. 

È questo il tratto che distingue l’esdebitazione dell’incapiente dalla liquidazione controllata ordinaria. 

Decisiva è stata anche la valutazione di meritevolezza. La crisi è derivata da vicende lavorative sfortunate: la chiusura di un supermercato nel 2014, la perdita di un’altra occupazione durante la pandemia e infine un contratto a tempo indeterminato con reddito di € 930 mensili, insufficiente per sostenere un nucleo familiare di quattro persone. 

Anche il contributo della moglie – contratti a termine in un call center poi ammesso ad amministrazione straordinaria e un impiego come collaboratrice familiare da € 300 al mese – non ha garantito stabilità.

L’OCC ha evidenziato che, negli anni, il debitore aveva comunque estinto anticipatamente diversi finanziamenti: un elemento che ha rafforzato il giudizio di assenza di colpa grave, mala fede o frode. 

La debitoria complessiva era di circa € 53.000 chirografari, oltre a crediti privilegiati e spese di procedura. Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti anteriori al ricorso, ma con un vincolo: per i tre anni successivi il debitore dovrà depositare annualmente, tramite l’OCC, una dichiarazione reddituale e patrimoniale. 

L’OCC verificherà l’eventuale sopravvenienza di utilità ulteriori, da mettere a disposizione dei creditori previa autorizzazione del Giudice. 

È previsto anche il diritto dei creditori a proporre reclamo entro 30 giorni. 

Questa decisione rappresenta un’applicazione pratica e molto chiara dell’esdebitazione dell’incapiente: da un lato consente al debitore meritevole di chiudere con il passato, dall’altro tutela i creditori attraverso un monitoraggio post-decreto. 

In altre parole, un equilibrio concreto tra “seconda opportunità” e garanzia del credito, che mostra come i Tribunali possano trasformare la norma in uno strumento effettivo e non in un formalismo.

3) Criticità applicative e ruolo degli operatori

Al di là delle grandi questioni di principio, nella pratica l’esdebitazione incontra ancora ostacoli concreti:

  • scarsa informazione del debitore: molti non sanno che esiste questa possibilità. Senza un avvocato o un consulente aggiornato, la domanda rischia di non essere presentata per tempo.
  • mancata segnalazione da parte del curatore/liquidatore: nella liquidazione controllata l’attivazione può derivare anche dalla relazione finale, ma spesso questo passaggio non viene valorizzato.
  • formalismo procedurale: moduli diversi, scadenze poco chiare, comunicazioni frammentarie rendono difficile un accesso uniforme all’istituto.
  • tempi della giustizia: sebbene l’esdebitazione dovrebbe avvenire entro tre anni, i ritardi giudiziari possono allungare notevolmente i percorsi.

Qui il ruolo degli operatori è decisivo. 

Gli avvocati devono non solo presentare le istanze, ma anche accompagnare il debitore in un percorso informativo e strategico. 

I curatori e i liquidatori, dal canto loro, hanno la responsabilità di segnalare i casi meritevoli e attivare le procedure.

Un esempio di buona prassi potrebbe essere la creazione di moduli telematici standardizzati, con scadenze automatiche e notifiche certificate. Così si ridurrebbero i rischi di errori e si garantirebbe maggiore trasparenza.

4) Conclusione

L’esdebitazione non è una scorciatoia per chi vuole “fuggire dai debiti”, ma uno strumento di giustizia sostanziale per chi, senza colpa, non ha più risorse. Per i professionisti, il messaggio è chiaro: occorre conoscere bene le novità, monitorare la prassi dei tribunali e accompagnare il debitore con strategie tempestive. Solo così l’esdebitazione potrà davvero essere quella “porta di uscita” che il legislatore europeo aveva immaginato: un modo per chiudere i conti con il passato e ripartire con nuove prospettive.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA · 05/12/2025 Composizione negoziata e misure protettive: rilevante la condotta pregressa dell'impresa

Il Tribunale di Prato con l'Ordinanza n 1105/2025 ha specificato la rilevanza della condotta aziendale nella eventuale revoca delle misure protettive della crisi d'impresa

Composizione negoziata e misure protettive: rilevante la condotta pregressa dell'impresa

Il Tribunale di Prato con l'Ordinanza n 1105/2025 ha specificato la rilevanza della condotta aziendale nella eventuale revoca delle misure protettive della crisi d'impresa

Leasing e liquidazione giudiziale

Leasing e liquidazione giudiziale: cosa conta davvero per il credito del concedente

Piano del consumatore: non spetta ai fideiussori di attività d’impresa

La Cassazione specifica quando una persona fisica può avvalersi del piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.