I Gruppi di Autoconsumo Collettivo rappresentano la forma più semplice e diretta per condividere energia rinnovabile tra più soggetti. A differenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che richiedono la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, i gruppi di autoconsumo possono essere creati attraverso un semplice contratto tra privati, mantenendo procedure più snelle e costi ridotti. La caratteristica distintiva è che tutti i partecipanti devono trovarsi nello stesso edificio o condominio, creando una comunità energetica "di prossimità" che massimizza l'efficacia dell'autoconsumo.
A norma di legge una configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente deve prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al Gruppo e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione. Inoltre, i partecipanti al Gruppo devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio.
La definizione include:
- edificio monoblocco: struttura edilizia unica con più unità immobiliari;
- condominio tradizionale: edificio con almeno due unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi;
- condominio orizzontale: villette a schiera o complessi edilizi con parti comuni;
- supercondominio: più edifici con servizi comuni condivisi;
- edificio commerciale unitario: centri commerciali, edifici per uffici, complessi produttivi .
Villette a schiera con parti comuni costituiscono un unico "edificio" ai fini della normativa.
1) I partecipanti e il referente
Possono partecipare ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC):
- persone fisiche: proprietari o inquilini delle unità immobiliari;
- piccole e medie imprese: purché l'attività energetica non sia quella principale;
- enti del terzo settore: associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato;
- enti pubblici: amministrazioni locali, ASL, scuole, enti assistenziali;
- professionisti: studi tecnici, medici, legali ubicati nell'edificio;
- il condominio come soggetto giuridico autonomo.
Ovviamente tutti i partecipanti devono avere utenze nello stesso edificio/complesso condominiale.
Quanto invece agli impianti di produzione questi possono essere ubicati:
- sulla copertura dell'edificio;
- nelle pertinenze: parcheggi, giardini, aree di servizio;
- su edifici di proprietà dei partecipanti: anche se distanti, purché di piena disponibilità di uno dei membri del gruppo.
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In un gruppo di autoconsumo si identificano generalmente tre tipologie di soggetti:
- Producer (Produttore): proprietario dell'impianto fotovoltaico, riceve gli incentivi sulla produzione e può vendere l'energia eccedente. Può essere un singolo membro del gruppo o una società esterna, purché soggetta alle istruzioni del gruppo.
- Consumer (Consumatore): soggetto che preleva energia dalla rete per alimentare le proprie utenze. È titolare del POD (Point of Delivery) e intestatario della bolletta elettrica.
- Prosumer (Produttore-Consumatore): soggetto che ha installato l'impianto fotovoltaico sulla propria proprietà e ne consuma direttamente l'energia. Riceve sia gli incentivi per la produzione che i benefici per l'autoconsumo.
La presenza di tutte e tre le tipologie non è obbligatoria, ma garantisce la massima efficacia del sistema.
Il Referente è la figura chiave che gestisce i rapporti con il GSE e coordina il gruppo. Può essere:
- il proprietario dell'edificio: soluzione più comune nei condomini tradizionali;
- l'amministratore di condominio: se presente e disponibile;
- uno dei partecipanti: designato dal gruppo con specifico mandato;
- una ESCO certificata UNI 11352: per progetti complessi che richiedono competenze specialistiche.
Il Referente deve essere una persona fisica residente in Italia o una società italiana, senza cause di esclusione dagli incentivi pubblici (fallimento, condanne penali per frode, eccetera).
2) I conteggi
Ogni impianto di produzione deve essere dotato di contatore dedicato (M2) per misurare l'energia prodotta. L'energia immessa in rete e prelevata viene misurata dai contatori standard (M1) di ciascuna utenza.
Il GSE calcola automaticamente l'energia condivisa come minimo orario tra energia immessa complessiva degli impianti ed energia prelevata complessiva delle utenze del gruppo.
I gestori di rete trasmettono automaticamente al GSE i dati di produzione e consumo necessari per il calcolo degli incentivi. Non sono richiesti interventi sui contatori esistenti o installazioni aggiuntive da parte dei membri del gruppo.
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3) Il contributo PNNR e l’accesso agli incentivi
Come nel caso delle CER la richiesta di contributo PNNR deve essere presentata dal beneficiario, ossia dal proprietario dell’impianto. Si tratta di due domande distinte, ma il beneficiario del contributo PNRR deve impegnarsi affinché la configurazione richieda anche la tariffa incentivante. Questo è un requisito obbligatorio e non facoltativo. Come previsto dalle norme, infatti, l'impianto per il quale si richiede l’incentivo deve essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante. Per questo prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo i gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti, mentre la mancata stipula del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso comporta la revoca del contributo. In sostanza il sistema è progettato per essere integrato: il contributo PNRR è quindi subordinato e complementare alla tariffa incentivante, non è un beneficio autonomo.
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La richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso deve essere presentata dal Referente attraverso il portale SPC del GSE entro 120 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. La domanda deve includere:
- contratto di autoconsumo: firmato da tutti i partecipanti con le clausole obbligatorie previste dalla normativa;
- elenco dei membri: con codici POD, dati anagrafici, codici fiscali e tipologia di partecipazione (consumer, producer, prosumer);
- schede tecniche degli impianti: potenza, tecnologia, ubicazione, data di entrata in esercizio, codice identificativo GAUDÌ;
- autocertificazioni: relative ai requisiti di ammissibilità del Referente e conformità degli impianti;
- planimetrie: ubicazione degli impianti e delle utenze all'interno dell'edificio;
- mandato al Referente: se diverso dal proprietario dell'impianto, con specifica dei poteri conferiti.
Il GSE completa l'istruttoria entro 90 giorni e, in caso di esito positivo, attiva il contratto per l'erogazione degli incentivi.
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4) Implicazioni fiscali per i membri del GAC
Per i membri del Gruppo persone fisiche, come detto, l’ammontare del contributo non comporta più alcuna riduzione dell’importo della Tariffa incentivante. Dal punto di vista fiscale, poi, la Tariffa incentivante non costituisce reddito imponibile secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione 18/2021). Anche il contributo di valorizzazione non ha rilevanza fiscale in quanto restituisce componenti Tariffarie pagate.
Per quel che riguarda invece la vendita di energia eccedente questa somma spetta solo ai producer e solo per i producer costituisce reddito diverso soggetto a tassazione IRPEF.
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5) Per saperne di più
Il presente approfondimento è estratto dall’eBook “Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e GAC”, una guida pratica, rivolta a commercialisti, consulenti e contribuenti al funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC), con riferimento alle modalità di costituzione, ai possibili partecipanti, agli incentivi e ai contributi PNRR.
Il testo analizza infatti le novità introdotte dal Decreto Legge 19/2025 ("Decreto Bollette") e dal Decreto Ministeriale 127/2025, che hanno modificato le regole per l'accesso ai fondi PNRR e agli incentivi.
L'eBook fornisce inoltre un'analisi completa dei meccanismi di calcolo e di erogazione degli incentivi del GSE, con esempi pratici e una sezione dedicata agli aspetti fiscali e tributari.
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