Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 231/2007 possono essere assolti mediante il ricorso a terzi, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.
A tal fine i professionisti possono richiedere il rilascio dell’attestazione di adempimento dell’adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.
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1) Rilascio dell’attestazione ad altro professionista
Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l’attestazione, sottoscrive l’attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell’operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ipotesi di:
- operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l’obbligo di adeguata verifica.
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L’attestazione in ordine all’assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad un medesimo cliente.
Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l’uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.
All’attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente:
- identificazione del cliente/esecutore e verifica della sua identità;
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.
Qualora disponibili, all’attestazione vanno allegati i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento UE numero 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale.
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2) Obblighi di adeguata verifica delegati a terzi secondo il D.Lgs. 231/2007 e la V Direttiva Antiriciclaggio
L’articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2007, come modificato per recepire la V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), definisce come “terzi” ai fini dell’adeguata verifica della clientela:
- gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2;
- gli intermediari bancari e finanziari con sede in altri Stati membri;
- gli intermediari bancari e finanziari con sede in Paesi terzi che:
- applicano misure di adeguata verifica e conservazione dei documenti equivalenti a quelle previste dalla direttiva;
- sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con gli standard UE;
- i professionisti nei confronti di altri professionisti.
Il successivo articolo 27 stabilisce, inoltre, che “gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale”.
Tale attestazione deve essere inequivocabilmente riconducibile al terzo, che se ne assume la responsabilità.
Le Autorità di vigilanza di settore, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi che consentono di esternalizzare l’adeguata verifica anche a soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 26, comma 2.
Il comma 3 dell’articolo 27 precisa che i terzi devono fornire ai soggetti obbligati, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione acquisita, incluse quelle ottenute mediante strumenti di identificazione elettronica sicuri e riconosciuti a livello normativo.
La trasmissione delle copie deve avvenire senza ritardo.
In ogni caso resta a carico dei soggetti obbligati la responsabilità relativa al corretto adempimento dell’adeguata verifica, tanto che l’articolo 28 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede che gli stessi “valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti” e, inoltre, “in caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica”.
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3) Modalità operative e Linee Guida CNDCEC per l’attestazione di adeguata verifica
Per il rispetto dei tempi e delle modalità richiamate dalla norma è consentito l’uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica e la PEC.
Inoltre, i terzi dovranno allegare all’attestazione copia della documentazione acquisita, nonché le informazioni ottenute in sede di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente:
- identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.
Con riferimento alle informazioni di cui al punto 3), il soggetto obbligato avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I professionisti possono richiedere il rilascio dell’attestazione di adempimento dell’adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall’articolo 26, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.
Le Linee guida mettono a disposizione del Commercialista e dell’Esperto contabile il modulo AV.5 che il soggetto obbligato potrà utilizzare nei confronti di altro soggetto obbligato “professionista” per attestare l’esecuzione dell’adeguata verifica.
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4) Per saperne di più
Il presente articolo è tratto dall’eBook “Antiriciclaggio a misura di commercialista”, una guida operativa pensata per supportare i professionisti nell’applicazione delle tre nuove Regole Tecniche e delle relative Linee guida. Il volume analizza in dettaglio le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 125/2019 al Decreto Legislativo 231/2007 (cosiddetto Decreto Antiriciclaggio), con particolare attenzione agli strumenti e alle procedure che facilitano l’adempimento degli obblighi da parte di Commercialisti ed Esperti contabili.
L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche e aggiornate, in linea con il quadro normativo vigente, per agevolare ulteriormente l’attività professionale e garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
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