L’art. 1 del lgs. 13.12.2024, n. 192, ha introdotto significative novità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, per il settore dell’agricoltura con l’obiettivo di sostenere e valorizzare colture innovative, quali le vertical farm e le colture idroponiche, per adeguarsi all’evoluzione dei mercati.
In qualsiasi caso, il punto focale, imprescindibile, è l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile ma la novità coglie le modifiche tecnologiche, senza dimenticare che deve sussistere il concetto di ciclo biologico della coltivazione sia in presenza di vertical farm, riducendo gli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sia di colture idroponiche caratterizzate dalla riduzione del consumo di acqua.
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1) Le modifiche alla determinazione del reddito dominicale
Il comma 3-bis dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, ha un evidente carattere innovativo laddove è previsto che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per i terreni, sono individuate nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione. Inoltre, è prevista un’apposita disciplina per le modalità di dichiarazione in catasto “dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per l’attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento”, di cui al comma 2 della nuova lett. b-bis).
Fino all’emanazione di tale decreto il reddito dominicale delle colture che sono prodotte mediante l’utilizzazione di immobili che sono oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella su cui insiste l’immobile della tariffa più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%. Tuttavia, nell’applicazione di tale regola, il reddito dominicale dell’immobile “non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile che è destinato all’esercizio delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis”, cioè i fabbricati utilizzati per produrre i vegetali indipendentemente dalla loro categoria catastale e dalla loro destinazione urbanistica.
Il successivo art. 32, comma 2, lett. b-bis) individua i fabbricati interessati dai più evoluti sistemi di coltivazione per i quali si applica la maggiorazione del 400% della tariffa in vigore nella provincia relativamente alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile ai fini della determinazione del reddito dominicale e agrario.
Gli immobili interessati
categoria | descrizione |
C/1 | negozi e botteghe; |
C/2 | magazzini e locali di deposito; |
C/3 | laboratori per arti e mestieri; |
C/6 | stalle, scuderie, rimesse e autorimesse; |
C/7 | tettoie chiuse e aperte; |
D/1 | opifici; |
D/7 | fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; |
D/8 | fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; |
D/9 | edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; |
D/10 | fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. |
Avvertenza: il reddito dominicale e il reddito agrario della superficie della particella catastale vanno determinati applicando alla tariffa di estimo più alta in vigore nella provincia la maggiorazione del 400%. Su tale valore va conteggiata la maggiorazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario. Inoltre, sul valore rivalutato va applicata la maggiorazione del 30% (non conteggiabile per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
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2) Le modifica alla determinazione del reddito agrario
Il comma 1 dell’art. 32 citato è stato riscritto cancellando il requisito principe del collegamento alla potenzialità del terreno poiché secondo le nuove regole il reddito agrario ha come presupposto soltanto l’esercizio delle attività indicate all’art. 32, con le avvertenze indicate al successivo comma 2.
Pertanto, è stato soppresso l’inciso secondo cui il reddito medio ordinario dei terreni è imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati “nei limiti della potenzialità del terreno” poiché è sufficiente che l’attività agricola rispetti l’art. 2135 c.c.
ART. 32 DEL D.P.R. 22.12.1986, N. 917
Testo attualmente in vigore | Nuovo testo proposto |
Commi 3 e 4 : invariati.
|
b-bis) e b-ter) : nuovo testo;
Commi 3 e 4 : invariati. |
Al comma 2 sono inserite, che le nuove attività agricole “produttive di reddito agrario” anche le nuove fattispecie individuate alle lettere:
- “b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”;
- “b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile”.
Le nuove classi e qualità di coltura
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 32 prevede che con apposito d.m. saranno:
|
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3) Le nuove tecniche di coltivazione
Le nuove tecniche di coltivazione (ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche) sviluppano nuove tecniche produttive che sono collegate a nuove classi di coltura che, a differenza delle forme tradizionali, prescindono dalla normale correlazione con il terreno agricolo ma, contemporaneamente, riducono il consumo di acqua e il problema del cambiamento climatico.
La norma estende la regola di imposizione applicando la tariffa di reddito dominicale e di reddito agrario anche alle attività agricole di coltivazione che sono esercitate su superfici prive di rendita catastale, quali le colture idroponiche (cioè la coltivazione di piante senza terra e grazie all’acqua nella quale vengono sciolte sostanze adatte a fare crescere le piante) e i sistemi di coltura in verticale (cioè le c.d. “vertical farm”).
4) La produzione di vegetali eccedente il reddito agrario
Nella Sezione II del quadro RD va dichiarato il reddito che deriva dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite indicato alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32 del d.p.r. 22,12,1986, n. 917, qualora il reddito sia determinato ai sensi del comma 1 del successivo art. 56-bis.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (rigo RD6, colonna 1 compresi i bancali, i ripiani, ecc.) e il doppio del valore indicato nella colonna 2 del rigo RD6,
Il reddito è determinato applicando la seguente formula:
- RD7 (differenza tra la superficie totale e il doppio del valore di RD6) x RD8 (tariffa di reddito agrario del terreno): RD6, colonna 2 (superficie del terreno utilizzato per la produzione,
Nella sezione II-A va indicato il reddito eccedente i limiti suddetti ai sensi della lettera b-bis del citato art. 32 indicando:
- al rigo RD 6A, a colonna 1: la superficie totale adibita alla produzione e, a colonna 2, la superficie di riferimento come definita dall'art. 32, comma 3-bis, la quale è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. B-bis del comma 2 dell'art. 32;
- al rigo RD 7: la differenza tra il totale della superficie adibita alla produzione (rigo RD 6A, colonna 1) e il doppio del valore indicato al rigo RD 6A, colonna 2;
- al rigo RD8: il reddito agrario della superficie di riferimento di cui al citato comma 3-bis dell'art. 32;
- al rigo RD9: il reddito derivante dall'attività eccedente applicando la seguente formula:
- RD 7A (differenza tra la superficie totale e il doppio del valore di RD 6A, colonna 2) x RD8 (reddito agrario della superficie di riferimento) : RD 6A, colonna 2 (superficie di riferimento).
Il quadro RD, alla sezione IIA, va compilato per la produzione di vegetali quando è svolta tramite l’utilizzazione di immobili censiti al catasto dei fabbricati, rientrati nelle categorie catastali indicate all’art. 32, comma 2, lett. b-bis).
Tale attività è considerata attività agricola produttiva di reddito agrario “entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”.
Con apposito d.m., per i terreni, verranno individuate nuove classi e qualità di coltura che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, unitamente alle modalità:
- di presentazione della dichiarazione in catasto degli immobili che sono oggetto di censimento al catasto per l’attività di produzione di vegetali;
- di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
Fino all’emanazione di tale decreto, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando i suddetti immobili censiti al catasto dei fabbricati è determinato applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la “tariffa d’estimo più alta.
5) La produzione di beni, anche immateriali e il reddito dei fabbricati
La sezione III del quadro RD va compilata per le attività agricole produttive di reddito agrario “le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali” a condizione che (art. 32, comma 2, lett. b-ter):
- siano realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura;
- concorrano alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici;
- sono contenute entro i limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività indicate all’art. 2135 c.c.
La norma trova la propria origine nel contenuto dell’art. 45, comma 2-quater, del d.l. 24.2.2023, n. 13, finalizzato alla valorizzazione del miglioramento delle capacità di assorbimento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera mediante nuove tecniche di coltivazione e di allevamento di animali.
Secondo il nuovo comma 3.1 aggiunto all’art. 36 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, non si considerano produttivi di reddito di fabbricati gli immobili che sono utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis), ai quali si applicano i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 28, cioè gli immobili iscritti nelle categorie C e D suddette.
Se i fabbricati sono oggetto di locazione la norma non si applica, ma vanno osservate le regole di determinazione del reddito dei fabbricati.