Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ai genitori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità spettano:
● Tre giorni di permessi mensili, frazionabili anche in ore.
Con la Circolare n. 45/2021, l’INPS ha fornito indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso per disabili di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, distinguendo diverse fattispecie .
Vediamo in sintesi come funziona anche il frazionamento in ore dei giorni
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1) Permessi legge 104 riproporzionati per il tempo parziale
In caso di part-time di tipo orizzontale, restano confermate le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018, secondo il quale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite sempre al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018.
In particolare, la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno × 3 (giorni di permesso teorici)
Il risultato numerico ottenuto andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento dei tre giorni andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, mentre non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
l’Istituto ha chiarito che, in caso di part-time con percentuale a partire dal 51%, i tre giorni di permesso mensile verranno riconosciuti interamente, senza subire decurtazioni in ragione della riduzione dell’orario di lavoro.
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2) Frazionabilità in ore dei giorni di permesso
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore, come avviene anche per i lavoratori a tempo pieno.
In caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, si dovrà applicare, quindi, la stessa formula indicata nel messaggio n. 16866/2007 (si veda oltre) a proposito dei rapporti di lavoro a tempo pieno:
orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali × 3 = ore mensili fruibili
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno ) × 3 (giorni di permesso teorici)
Per quanto riguarda, infine, la frazionabilità in ore, nei casi di rapporti di lavoro a tempo pieno, rimangono valide le indicazioni fornite nel Messaggio n. 16866/2007.
In particolare, la formula di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massi- male orario mensile di permessi, è la seguente:
orario normale di lavoro settimanale/ numero dei giorni lavorativi settimanali × 3 = ore mensili fruibili
Ad esempio, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso, ottenute in base alla formula: (40/5) × 3 = 24.
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