Il libro "Nuovo reddito di lavoro autonomo" di Nicola Forte analizza in modo chiaro e approfondito le novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 in materia di fiscalità dei professionisti. Dopo anni di incertezza interpretativa legata alla scarna formulazione dell’art. 54 del TUIR, la riforma offre finalmente una disciplina più organica e dettagliata, fondata su principi come quello di onnicomprensività. Il testo si propone come guida pratica per orientarsi nel nuovo quadro normativo, aiutando i professionisti a comprendere e applicare correttamente i nuovi criteri di determinazione del reddito.
Il capitolo 1.3.1 affronta uno degli aspetti fondamentali del nuovo impianto normativo introdotto dal D.Lgs. 192/2024: le eccezioni al principio di onnicomprensività. In particolare, l’autore esamina le specifiche ipotesi in cui le somme percepite dal professionista non concorrono alla formazione del reddito, come i contributi previdenziali versati per legge dal cliente, i rimborsi spese analiticamente documentati e i riaddebiti per spese comuni. Tali esclusioni rappresentano un’importante precisazione nel quadro delle nuove regole di determinazione del reddito da lavoro autonomo, contribuendo a delineare con maggiore chiarezza i confini tra elementi fiscalmente rilevanti e non.
Di seguito un estratto dal libro.
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1) Deroghe al principio di onnicomprensività nel nuovo articolo 54 del TUIR
Il nuovo art. 54 indica al comma 2 alcune specifiche fattispecie le cui somme percepite non concorrono alla determinazione del reddito professionale.
Si tratta, quindi, di deroghe al principio di onnicomprensività.
In particolare, “Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico di chi li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi”.
Per quanto riguarda i contributi di cui alla lettera a), come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo in commento “il nuovo articolo 54 conferma la disciplina vigente”.
Secondo la disposizione precedente alla riforma “I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”. Si tratta del “contributo integrativo” del 4 per cento[1] che gli esercenti arti e professioni addebitano in via di rivalsa ai clienti. Tale somma si sostanzia in una mera “partita di giro” ed è logico che il legislatore continui a prevedere che le somme percepite a tale titolo non concorrano alla determinazione del reddito professionale.
La disposizione di cui alla lett. b) prevede l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei predetti rimborsi spese purché addebitati analiticamente in capo al committente. La novella dà concreta attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2.1), primo periodo dell’articolo 5, comma 1, lett. f) della legge delega.
Nella relazione illustrativa della legge n. 111/2023 viene chiarito che si intende in tal modo superare “la criticità emergente per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate”, dovendosi ritenere che “il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo”.
La disposizione da una prima lettura sembra favorevole. Essa consentirà ai professionisti non solo di evitare l’imposizione sui rimborsi spese[2], ma anche di evitare di subire il prelievo fiscale anticipato con l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
Tuttavia, la corretta applicazione della norma determinerà, inevitabilmente, un aggravio di adempimenti a carico dei contribuenti.
Dovrà essere adottato un nuovo piano dei conti essendo necessario distinguere tra le spese addebitate analiticamente in capo al committente e quelle mancanti del requisito dell’analiticità.
Infatti, nel primo caso gli oneri, pur correttamente contabilizzati, risulteranno indeducibili.
Invece, nel secondo caso le spese saranno deducibili secondo i criteri ordinari previsti in base agli artt. 54 e ss. del TUIR.
La medesima soluzione viene adottata dal legislatore per la fattispecie di cui alla successiva lett. c) riguardante il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati. Tale situazione può ad esempio verificarsi per la condivisione della sede dello studio tra due o più professionisti non uniti da vincoli associativi.
A tal proposito, la relazione illustrativa osserva che il nuovo art. 54-ter prevede l’indeducibilità delle spese riaddebitate, fatta salva l’eccezione riguardante le spese non rimborsate da parte del committente.
Secondo la logica del legislatore delegato, il riaddebito delle spese sostenute e conseguenti all’utilizzo di spazi in comune deve essere fiscalmente neutrale. Ciò in quanto i proventi percepiti a tale titolo hanno esclusivamente la finalità di reintegrare il professionista, titolare dei diversi contratti[3], dei costi sostenuti e rimborsati per effetto dell’operazione di riaddebito riguardante la “porzione” dell’immobile utilizzata da un altro professionista.
La finalità della previsione normativa è condivisibile anche se, analogamente al caso precedente, ne conseguirà un aggravio di oneri amministrativi in capo ai contribuenti.
Il successivo comma 3 del nuovo articolo 54 prevede ancora che “Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. La previsione non costituisce una novità rispetto alla disciplina in vigore ante riforma, ma risponde esclusivamente ad esigenze di ordine sistematico. Infatti, il legislatore delegato ha riprodotto esattamente il testo della disposizione già contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 54 oggetto di modifica con l’approvazione del decreto legislativo in rassegna.
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2) Le somme escluse dal reddito del professionista: note
[1] La Cassa di previdenza dei Geometri ha previsto che il contributo integrativo da addebitare ai clienti sia pari al 5 per cento dei compensi professionali.
[2] La cui finalità è esclusivamente quella di reintegrare il professionista degli oneri sostenuti per conto del cliente e necessari per l’esecuzione della prestazione professionale.
[3] Di locazione dell’immobile, delle relative utenze, ecc.
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