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OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO: DAL 17 APRILE AL VIA LE ISCRIZIONI NEL NUOVO REGISTRO OAM

Operatori professionali in oro: dal 17 aprile al via le iscrizioni nel nuovo registro OAM

Pubblicata dall’Organismo Agenti e Mediatori la Circolare n° 62/25

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Con un comunicato stampa pubblicato il 2 aprile, l’Organismo Agenti e Mediatori - OAM rende noto che il 17 aprile avvierà il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro a cui, i soggetti che svolgono e/o intendono svolgere il commercio di oro di cui alla Legge n° 7/2000, dovranno iscriversi pena esercizio abusivo dell’attività. 

Tanto, per effetto delle specifiche disposizioni normative introdotte dal D.lgs n° 211/2024 che hanno sancito il passaggio delle competenze sugli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia al richiamato Organismo (OAM).

A partire dal 17 aprile, quindi, i soggetti interessati potranno procedere alla trasmissione delle istanze di iscrizione. 

1) Registro professionale operatori in oro: requisiti per l'iscrizione

In particolare, gli Operatori che già svolgono il commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000, in quanto già censiti nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia, potranno beneficiare di un regime transitorio che consentirà, a fronte della presentazione dell’istanza di iscrizione nel nuovo Registro OAM, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del Registro, di continuare ad operare con l'attuale autorizzazione rilasciata da Banca d’Italia nelle more del provvedimento di iscrizione (o diniego) dell’OAM. 

Coloro i quali, invece, intendano avviare l’attività di Operatore Professionale in Oro e non risultano iscritti nel citato Elenco di Banca d’Italia, dovranno presentare all’OAM l’apposita istanza di iscrizione nel nuovo Registro OPO e attendere il provvedimento conclusivo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

Occorre specificare che l’iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa;
  • il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile (Euro 50.000,00).
  • oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di commercio di oro;
  • possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

2) Registro professionale operatori in oro: la domanda e il contributo

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante invio telematico e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il servizio presente nell’Area privata sul Portale dell’Organismo, previa registrazione allo stesso, dopo essersi dotati di posta elettronica certificata. 

Altresì, si fa presente che le persone giuridiche già iscritte nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’OAM, laddove volessero svolgere anche l’attività di Operatore Professionale in Oro, dovranno iscriversi nel nuovo Registro OPO creando una nuova area privata dedicata sul portale OAM e, quindi, presentando l’apposita istanza di iscrizione. 

Con la Circolare n° 62/25, inoltre, l’Organismo ha definito il contributo dovuto per l’iscrizione nel Registro OPO. L’importo ammonta, in via ordinaria, a 980 Euro ed è ridotto a 680 Euro per gli Operatori già iscritti nel Registro Compro Oro in quanto anche esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati ai sensi del D.lgs n° 92/2017. 

In vista dell’apertura del Registro OPO, sono stati rivisti anche i contributi per l’iscrizione nel Registro OCO con modifiche alla relativa Circolare 57/24, la quale entrerà in vigore (e sarà disponibile sul sito dell’Organismo) in concomitanza con l’attivazione dei servizi informatici per l’iscrizione nel nuovo Registro OPO. 

Infine, il contributo per l’iscrizione al Registro OPO dovrà essere pagato entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza esclusivamente tramite la piattaforma digitale “pagoPA”, fruibile dal portale dell’Organismo. In caso di mancato pagamento l’Organismo procederà con l’interruzione del procedimento di iscrizione.

Fonte immagine: Foto di klimkin da Pixabay
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