Con una nota di chiarimenti indirizzata all’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O., la Banca d’Italia specifica che, a partire dal 17 gennaio 2025, non può più procedere alle richieste di iscrizione, cancellazione o variazione all’Elenco degli Operatori Professionali in Oro tenuto, ancora oggi, dalla stessa Bankitalia.
Tanto, per effetto del trasferimento delle competenze sui medesimi Operatori in capo all’Organismo Agenti e Mediatori che dovrà avviare il nuovo Registro OPO entro il 17 aprile prossimo così come sancito dal D.lgs n° 211/2024.
1) Banca d'Italia: stop alle iscrizioni nell'elenco degli operatori professionali in oro
Il D.lgs n° 211/2024, infatti, ha modificato la disciplina sul commercio di oro contenuta nella Legge n° 7/2000 stabilendo che le comunicazioni per l’avvio dell’esercizio professionale del commercio di oro devono essere trasmesse, non più alla Banca d’Italia ma all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che si occuperà di verificare i requisiti dei soggetti interessati e di censirli in un apposito Registro da avviare entro tre mesi dall’entrata in vigore del menzionato Decreto Legislativo.
Preso atto delle modifiche normative introdotte, quindi, è sorta la necessità di chiarire se la Banca d’Italia procedesse all’istruttoria e alle iscrizioni delle società che hanno prodotto le suddette comunicazioni nel periodo compreso tra, l’entrata in vigore del D.lgs n° 211/2024 (17 gennaio 2025), e l’avvio del nuovo Registro da parte dell’Organismo Agenti e Mediatori - OAM (entro il 17 aprile 2025).
Sulla questione specifica, la Banca d’Italia ha evidenziato che il Decreto Legislativo n° 211/2024 non dispone alcuna indicazione circa i comportamenti da tenere nel periodo transitorio che va dal 17 gennaio 2025 (entrata in vigore del D.lgs n° 211/2024) al 17 aprile 2025 (termine entro cui l’OAM dovrà avviare il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro).
Oltre tutto, le competenze connesse alla verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti l’avvio del commercio di oro sono state di fatto trasferite all’OAM a partire dall’entrata in vigore del Decreto di modifica alla Legge n° 7/2000.
Ne riviene che, in assenza di una specifica disposizione normativa che legittimi la Banca d'Italia a istruire e concludere i procedimenti amministrativi fino all’avvio del nuovo registro degli Operatori Professionali in Oro, detta attività sarebbe svolta in carenza di potere e i relativi provvedimenti viziati da incompetenza.
Pertanto, dal 17 gennaio 2025, la Banca d’Italia è priva dei poteri che le consentono di apportare modifiche all’elenco degli Operatori Professionali in Oro attualmente presente sul sito della stessa, nonché di prendere in carico richieste di iscrizione, cancellazione o variazione.
In tale frangente, dunque, occorre attendere l’avvio del nuovo Registro presso l’OAM al quale saranno tenuti ad iscriversi, non solo i soggetti che intendono avviare ex novo il commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000, ma anche le società già iscritte nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro tenuto ancora oggi dalla Banca d’Italia.
In particolare, gli Operatori che già svolgono l’attività professionale in Oro, in quanto già autorizzati e iscritti nell’Elenco di Banca d’Italia, potranno beneficiare di un regime transitorio che consentirà, a fronte della presentazione dell’istanza di iscrizione nel nuovo Registro presso OAM, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del Registro, di continuare ad operare con l'attuale autorizzazione rilasciata da Banca d’Italia sino alla ricezione del provvedimento di iscrizione o diniego da parte dell’OAM.
Coloro i quali, invece, intendano avviare l’attività di Operatore Professionale in Oro e non risultano iscritti nell’elenco tenuto da Banca d’Italia, dovranno presentare all’OAM l’apposita istanza di iscrizione nel nuovo Registro e attendere il provvedimento conclusivo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
Per tutto quanto avanti rappresentato, è doveroso sottolineare che l’iscrizione al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro tenuto dall’OAM costituisce condizione essenziale per svolgere legalmente l’attività di Operatori professionali in oro. I soggetti non iscritti incorrono, infatti, nel reato di esercizio abusivo dell’attività sanzionabile penalmente con reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.