L’8 marzo 2025 la Commissione Europea ha comunicato il placet al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali alle misure fiscali del Codice del Terzo Settore.
Il passo successivo che si attende è l’Autorizzazione a partire dalla quale decorrono i termini per l’entrata a regime del Titolo X del Codice del Terzo Settore.
Si ripercorrono le principali disposizioni e benefici fiscali previsti del Codice del Terzo Settore atteso che, le ONLUS (attualmente sono circa 20.000 le ONLUS fuori dal RUNTS) dovranno decidere se entrare nel RUNTS e scegliere la veste giuridica più conveniente.
È bene sottolineare che, l’Autorizzazione della Commissione Europea sarà una pietra miliare per l’entrata in funzione del regime tributario destinato agli Enti del Terzo Settore
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1) Sistema fiscale ETS: il Titolo X del codice del Terzo Settore
Il Titolo X del Codice del Terzo Settore, CTS, disciplina gli aspetti fiscali degli ETS nella forma di associazione.
In particolare, il co. 1 dell’art. 79 recita “Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili”.
Agli effetti pratici, la disciplina fiscale dell’ETS si dispiega in un vero e proprio “doppio sistema” secondo la natura delle attività e dell’ente:
- da una parte vigono le nuove norme fiscali agevolative del CTS (di tipo qualitativo), premianti se l’ETS rispetta le previsioni delle disposizioni;
- dall’altro il TUIR, per la base imponibile IRES se le attività o l’ente hanno natura commerciali (secondo i parametri previsti dall’art. 79, CTS).
La corretta classificazione delle attività e della natura dell’ETS, commerciale o non commerciale è determinante ai fini dell’attrazione del reddito d’impresa e di tutte le tipologie reddituali prodotte.
Si ricorda che, in attesa dell’Autorizzazione della commissione europea, il legislatore è già intervenuto più volte sull’articolo 79, in direzione della revisione complessiva della definizione di ente (non) commerciale, specificando i parametri per stabilire la natura e la rilevanza fiscale, commerciale o non commerciale, delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), anche in relazione alle modalità di gestione dell’ente adottate, mentre le attività diverse, secondarie e strumentali (art. 6 del CTS), sono sempre da considerarsi produttive di reddito d’impresa.
Pur mantenendo la natura di ETS., la qualifica di natura commerciale o non commerciale porta con sé ogni conseguenza in termini di fiscalità ed obblighi contabili e di bilancio.
Si ripercorrono di seguito i regimi fiscali di vantaggio previsti dal Codice del terzo settore.
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2) Sistema fiscale ETS: il regime forfettario, art. 80, CTS
L’articolo 80, CTS, prevede un regime forfettario per gli ETS al ricorrere di alcuni parametri.
In particolare, gli enti del Terzo non commerciali secondo il comma 5 dell’articolo 79 possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 quando svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività distinto per le
- attività di prestazioni di servizi:
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento
- 3.1 altre attività:
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
Gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
L'opzione per l’applicazione del regime forfettario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
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3) Sistema fiscale ETS: norme specifiche per le Organizzazioni Di Volontariato, ODV ed Enti Filantropici, art. 84, CTS.
Non si considerano commerciali (oltre alle attività di cui commi 2, 3 e 4, dell'articolo 79), le attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
4) Sistema fiscale ETS: art. 85,CTS, associazioni di promozione sociale ed enti di mutuo soccorso.
Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) (comma 1, art. 85).
Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali. In deroga, aa quanto sopra, si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché' le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per le associazioni di promozione sociale (comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al sopra citato comma 1 dell’art. 85;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi (diversi dai soggetti indicati al comma 1).
Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
5) Sistema discale ETS: art. 86, CTS, ODV, APS, attività commerciali fino al limite 130.000 euro.
L’ articolo 86, CTS, disciplina il regime forfettario per le attività commerciali fino al limite di euro 130.000. La disposizione prevede un regime forfetario con coefficiente pari all’1% o al 3% per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. In particolare,
- in relazione alle attività commerciali svolte, l’ente può applicare il regime forfetario ex articolo 86, se nel periodo d'imposta precedente ha percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.
- l’ente può avvalersi del regime forfetario comunicandolo nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività;
- in applicazione del regime forfettario l’ODV determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti del parametro di 130.000 euro un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. L’APS determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di euro 130.000, un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
L’applicazione di tale regime porta con sé:
- l’esonero dall’obbligo delle scritture contabili;
- l’esonero di operare le ritenute alla;
- l’esclusione dell’applicazione degli studi di settore; e
- le semplificazioni ai fini IVA e relativi adempimenti, ed indetraibilità.