Anche per le violazioni in materia contributiva è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per effetto dell’art. 19 del d.l. 2.3.2024, n. 19, a decorrere dal 1°.9.2024. Ma dal 5.2.2025 sono state ridotte le sanzioni civili al tasso del 2,9% (circolare INPS 4.2.2025, n. 34).
Tuttavia, la procedura è ben diversa da quella fiscale di cui all’art. 13 del d.p.r. 18.12.1997, n. 472.
Vediamo come procedere .
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1) Ravvedimento contributivo: il nuovo quadro sanzionatorio
Il nuovo quadro sanzionatorio ha per oggetto “i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali” che non sono stati pagati integralmente o parzialmente.
Secondo l’art. 116, comma 8, della l. 23.12.2000, n. 88, si applicano le sanzioni civili in ragione d’anno così articolate:
a) mancato o ritardato pagamento rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie:
- tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
- se il pagamento è fatto spontaneamente e in unica soluzione con ritardo fino a 120 giorni e prima della contestazione, la maggiorazione non è applicata;
- la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
b) evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero con l’intenzione specifica di non eseguire i versamenti:
- 30% delle somme dovute e la sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi;
- se l’interessato presenta l’autodenuncia spontanea entro 12 mesi dalla scadenza e prima della contestazione e se il pagamento è effettuato:
• entro 30 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
• entro 90 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti;
- la sanzione civile non può essere superiore al 40% dei contributi o premi non pagati entro al scadenza di legge;
- nel caso di pagamento rateale l’applicazione della misura sanzionatoria è subordinata al pagamento della rima rata;
- nel caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno;
c) situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di ispezione:
- 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuata in unica soluzione, entro 30 giorni dalla contestazione; nel caso di pagamento rateale la misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata;
- nel caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di una della successive rate, si applica la sanzione prevista dalle lettere a) e b).
Dopo che è stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previste alla lett. a) e b) senza che sia stato versato l’integrale pagamento di quanto è dovuto, maturano gli interessi di mora di cui al d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Nei casi di mancato o ritardato versamento derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, che successivamente è stato riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., a condizione che il pagamento sia effettuato entro il termine fissato dall’ente impositore.
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2) Ravvedimento contributivo: tabella di sintesi delle sanzioni
Violazione omesso versamento: | Dal 5.2.2025 |
| TUR + 5,5% (cioè 8,40%) dei contributi fino 40%; |
| TUR senza maggiorazione (cioè 2,90%). |
|
|
Evasione contributiva: |
|
| 30% fino al 60% |
| TUR + 5,5% (cioè 8,40%) se il pagamento è fatto entro 30 giorni; TUR + 7,5% (cioè 10,40%) se il pagamento è fatto entro 90 giorni. |
Accertamento: |
|
| TUR + 5,5% (cioè 8,40%); |
| 50% dei contributi; |
| interessi legali; |
| interessi di mora sul debito contributivo. |
Avvertenza: il TUR (tasso ufficiale di riferimento) è stato fissato nella misura del 2,90% a decorrere dal 5.2.2025 dalla Banca Centrale Europea (in precedenza 4,50% dal 20.9.2023; 4,25% dal 12.6.2024; 3,65% dal 18.9.2024; 3,40% dal 23.10.2024; 3,15% dal 18.12.2024 2,90%; dal 5.2.2025;). La misura sanzionatoria si applica per le violazioni commesse successivamente al 1.9.2024 e secondo le riduzioni in vigore in relazione alle articolazioni temporali relative alle violazioni (ad esempio, se la violazione è stata commessa nel mese di settembre 2024, la sanzione è fissata nella misura del 9,15%, anche se la regolarizzazione avviene nel mese dopo i 5.2.2025.
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3) Ravvedimento contributivo: la rateazioe
Si applica il tasso di interesse del 8,90% annuo per le domande di pagamento rateale presentate dal 5.2.2024, per regolarizzare i debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del d.l. 9.10.1989, n. 388.
I piani di rateazione che sono stati notificati fino al 4.2.2025 non saranno adeguati alla nuova misura.
L’INPS e l’INAIL, a decorrere dal 1.1.2025 possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non affidati all’agente della riscossione, fino al numero di 60 rate mensili (art. 23 della L. 13.12.2024, n. 203).
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4) Le procedure concorsuali
Nel caso di procedure concorsuali la sanzione si applica il TUR, cioè il tasso di interesse del 2,90% nel caso di omissione contributiva e del 4,90% nel caso di evasione contributiva.
Se il tasso del TUR dovesse scendere al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima è pari al tasso legale maggiorato di due punti.