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RICONGIUNZIONE GESTIONE SEPARATA E CASSE: ECCO LE ISTRUZIONI INPS

Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS

Dopo la nota del Ministero del lavoro sulla ricongiunzione dei contributi tra Gestione separata Inps e Casse professionali, l'istituto pubblica le istruzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.

 Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata  aperta la  possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali –  di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.

 Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.

Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i  chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione. 

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare:

1) Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali - i vantaggi per i liberi professionisti

La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile  in entrambe le direzioni: 

  1. è  possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure 
  2. spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione. 

Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.

 Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.

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2) La circolare INPS 15 2026

Le principali indicazioni operative  della circolare 15 2026 chiariscono che:

  • la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
  • non è ammessa la ricongiunzione parziale;
  • restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
  • non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
  • sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.



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Vedi anche:


3) Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione

La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:

  • per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
  • l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
  • l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
  • la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
  • si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
  • dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.

Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:

  • i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
  • ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
  • la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
  • la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.

Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026)  se non ancora definiti.

Fonte immagine: Foto di No-longer-here da Pixabay
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