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CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E CCNL COMMERCIO

Congedi per le donne vittime di violenza di genere e CCNL commercio

Importanti tutele a supporto delle lavoratrici vittime di maltrattamenti e abusi

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Analisi dell’art. 16-bis Congedi per le donne di vittime di violenze di genere, con commento dell’autore, estratta dal libro CCNL Commercio.

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1) CCNL Commercio: Congedi per le donne vittime di violenza di genere

CCNL Commercio

Sezione prima SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

Titolo III STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI

Art. 16-bis (Congedi per le donne vittime di violenza di genere)

1. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante rinserimento nei percorsi di cui al precedente comma.

3. Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

6. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100 % della retribuzione corrente.

7. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

8. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l’azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice.

9. La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.

Estratto dal libro CCNL Commercio

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2) Articolo 16-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: commento autore

COMMENTI AUTORE: L’articolo 16-bis del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 

L’articolo 16-bis introdotto dal rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi prevede importanti tutele a supporto delle lavoratrici vittime di maltrattamenti e abusi.

  • Viene introdotto il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati.
  • La durata massima del congedo è di 90 giorni lavorativi, fruibile in modo frazionato nell’arco di tre anni, al fine di consentire alle donne inserite in percorsi assistenziali certificati di allontanarsi temporaneamente da contesti lesivi.
  • Sarà necessario comunicare con un preavviso di almeno una settimana l’intenzione di avvalersi di tale opportunità.
  • Il periodo di assenza, finalizzato ad intraprendere un itinerario di recupero psicofisico, è coperto da contribuzione figurativa e viene computato ai fini dell’anzianità e della maturazione di ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.
  • La lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, posta poi a conguaglio con l’Inps.
  • Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera entro 3 anni, consentendo flessibilità.
  • Qualora sussistano ancora condizioni di rischio, è prevista la possibilità di proroga di ulteriori 90 giorni con indennità portata al 100% dello stipendio.
  • Vengono tutelati i passaggi da full time a part time e viceversa, oltre al trasferimento e all’esonero da turni disagiati. Nel suo complesso, l’innovativo articolo intende offrire adeguato sostegno economico e continuità professionale alle donne coinvolte in dinamiche lesive, aumentandone la sicurezza personale e contrastando in maniera efficace il fenomeno della violenza di genere.

Estratto dal libro CCNL Commercio

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