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STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DECOMMERCIALIZZAZIONE ATTIVITÀ

Statuto associazione sportiva dilettantistica e decommercializzazione attività

Clausole statutarie richieste dall’art. 148 TUIR per la de-commercializzazione delle attività svolte nei confronti dei soci, associati e tesserati

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Lo statuto in generale è il documento che integra l’atto costitutivo e assume un ruolo fondamentale nella gestione e nell’organizzazione dell’associazione stessa, fungendo da guida fino a eventuali modifiche future. Tuttavia, se il codice civile garantisce piena autonomia agli associati nella definizione delle regole interne, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) esistono alcune clausole obbligatorie imposte dall’ordinamento sportivo e dalla normativa fiscale. Approfondiamo con un estratto da Formulario per ASD e SSD (eBook 2023)

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1) Associazione sportiva dilettantistica e statuto

Lo statuto è il regolamento che integra l’atto costitutivo. Riveste enorme importanza per la vita dell’associazione, in quanto – fino a eventuali modifiche successive – sarà il riferimento per tutto ciò che concerne le regole di organizzazione e funzionamento del sodalizio.

Se ai sensi del codice civile lo statuto esprime la totale autonomia degli associati nella disciplina dell’organizzazione interna, un’associazione sportiva dilettantistica deve altresì tenere conto di alcune clausole richieste obbligatoriamente dall’ordinamento sportivo e dalla disciplina fiscale:

  1. l’attribuzione dello status di ente sportivo dilettantistico è subordinata alla verifica dei contenuti dello statuto adottato, che dovrà essere conforme a quanto richiesto dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2021, oltre che alle disposizioni previste dalla legislazione sportiva (delibere CONI ed eventuali regolamenti federali);
  2. la previsione statutaria delle clausole previste dall’art. 148, co. 8, TUIR, unitamente alla formalità della registrazione dello statuto stesso, è richiesta esclusivamente ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale prevista dal 3° comma del medesimo articolo (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti da soci, associati, partecipanti e tesserati);
  3. il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 16 c.c. è obbligatorio esclusivamente per quelle associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

2) ASD: Clausole statutarie de-commercializzazione attività svolte nei confronti dei soci, associati e tesserati

Per quanto riguarda la de-commercializzazione delle attività svolte nei confronti dei soci, associati e tesserati, l'art. 148 del TUIR richiede alcune clausole statutarie.

La fruizione di tali agevolazioni è subordinata alla previsione statutaria (e alla successiva registrazione dello statuto) delle seguenti clausole:

  1. divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; la previsione è in tutto e per tutto analoga, e si sovrappone, alla previsione di cui all’art. 90, co. 18, L. 289/2002, e all’art. 8, D.Lgs. 36/2021 sopra richiamata;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, l. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressa[1]mente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  4. obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione e di esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità per le convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
  6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

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Fonte immagine: Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/atleti-in-esecuzione-su-atletica-leggera-ovale-nella-fotografia-in-scala-di-grigi-34514/
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