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NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI: COME CAMBIANO I BILANCI

Nuove soglie dimensionali: come cambiano i bilanci

Modifiche limiti dimensioni del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e delle micro imprese nonché dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato

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L’art. 16 del d.lgs. 6.9.2024, n. 125, in vigore dal 25.9.2024, ha modificato i limiti delle dimensioni del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e delle micro-imprese nonché dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Le nuove soglie sono rilevanti per gli esercizi che hanno avuto inizio:

a) in data 1.1.2024 o in data successiva per i seguenti soggetti:

  1. imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
  2. enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 27.1.2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un  gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;

b) in data 1.1.2025 o in data successiva per i seguenti soggetti:

  1. imprese di grandi dimensioni diverse da quelle indicate alla lett. a), n. 1);
  2. società madri diverse da quelle indicate alla lett.. a), n. 2);

c) in data 1.1.2026 o in data successiva per:

  1. piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto in materia di rendicontazione individuale di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, del d.lgs. citato;
  2. enti piccoli e non complessi, di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese;
  3. imprese di assicurazioni captive, definite dall’art. 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

1) Il bilancio in forma abbreviata

L’art. 2435-bis, primo comma, c.c. è modificato per cui le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 5.000.000 (e non più € 4.400.000);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000 (e non più € 8.800.000);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità;

2) Il bilancio delle micro-imprese

L’art. 2435-ter. primo comma, c.c., considera micro-imprese la società indicata all’art. 2435-bis c.c. se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 220.000 (e non più € 175.000);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000 (e non più € 350.000);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

3) Il bilancio consolidato

Sono modificati i parametri di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate non hanno superato due dei  seguenti limiti:

  • totale degli attivi dello stato patrimoniale: € 25.000.000 (e non più € 20.000.000);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000 (e non più € 40.000.000);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

La verifica del superamento dei suddetti parametri può essere effettuata non solo su base consolidata ma anche su base aggregata con la maggiorazione del 20% per lo stato patrimoniale che sale a € 30.000.000 e per i ricavi che sale a € 60.000.000.

La relazione sulla gestione (art. 40 del d.lgs. 9.4.1991, n. 127) deve essere integrata con l’inserimento dell’informativa sulla “sostenibilità” pertinente all’attività specifica dell’impresa. Inoltre, per le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, eccetto le micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, l’analisi contenuta nella relazione degli amministratori sull’insieme delle imprese che sono incluse nel consolidamento, oltre ad essere corredata dall’informazione sulle risorse immateriali essenziali, deve spiegare in quale maniera il modello aziendale e del gruppo dipende da tali risorse e come esse “costituiscono una fonte di creazione del valore dell’impresa e del gruppo”.

Tali informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione (comma 1-bis). 

Secondo il nuovo comma 2-ter “la relazione sulla gestione” dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. adottato in attuazione dell’art. 13 della l. 21.2.2024, n. 15, ove applicabile”.

4) La rendicontazione di sostenibilità

L’art. 3 del d.lgs. introduce l’obbligo di includere un’apposita sezione nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e su come queste influiscono sull’andamento dell’impresa e sulla sua gestione.

Lo stesso obbligo è esteso anche alla rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 4).

Fonte immagine: Foto di FlyFin Inc da Pixabay
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