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NUOVO PRINCIPIO OIC 5: SCHEMI BILANCIO DI LIQUIDAZIONE E RESPONSABILITÀ LIQUIDATORE

Nuovo principio OIC 5: schemi bilancio di liquidazione e responsabilità liquidatore

Fino al 31 luglio 2024 in consultazione il nuovo OIC 5 Bilanci di liquidazione, strumento di rendicontazione sull'andamento del processo liquidatorio

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L’Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato (in pubblica consultazione fino al 31 luglio 2024) il nuovo principio OIC 5 “Bilanci di liquidazione”. Tra i punti innovativi l’OIC (ri)definisce la funzione del bilancio di liquidazione come lo strumento di rendicontazione sull’andamento della “gestione” liquidatoria piuttosto che un mero strumento per stimare il valore di realizzo di un’azienda “finita” in liquidazione. 

La non applicabilità dei normali criteri di valutazione delle poste del bilancio di esercizio di un’azienda posta in liquidazione è legata al venir meno del postulato del going concern. Il principio contabile OIC5 ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria predisposti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile.  Fino ad oggi il bilancio di liquidazione è stato considerato il risultato finale dell’attività di liquidazione atta ad individuare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione. Di fatto, all’atto pratico, la valutazione delle attività al valore di realizzo è stato inapplicato nei casi in cui il valore di realizzo è risultato superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori. Di conseguenza l’OIC ha ritenuto necessario novellare l’OIC 5.

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1) Nuovo OIC 5: gli elementi del bilancio di liquidazione

I punti innovativi della formulazione rivista dell’OIC 5 superano alcune criticità dell’originario principio contabile orientato ad una logica più prudenziale e legata alla fine della vita dell’impresa (e non alla gestione di questa fase). Gli architravi del nuovo OIC 5 si fondano su:

  • la valutazione delle poste dell’attivo al criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
  • la valutazione delle poste del passivo al criterio del valore di presumibile estinzione;
  • la valutazione degli oneri della liquidazione limitato agli elementi di incertezza, prevedono l’iscrizione dei fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, o non funzionale al completamento della liquidazione.

Benché il valore di realizzo non sia più centrale l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è illustrata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano indicare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

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2) Responsabilità dei liquidatori art. 2490 c.c.: liquidazione con e senza continuità aziendale

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e ss. Inoltre, il comma 5 dispone che “quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono seguire il bilancio ordinario".

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3) Nuovo OIC 5: lo schema di bilancio senza continuità aziendale

Per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato; per questa ragione il novellato OIC 5 prende in considerazione gli schemi di bilancio maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali:

  • la classificazione delle voci dell’attivo avviene esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante;
  • in ottica di semplificazione le piccole e microimprese potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

Quando l’assemblea degli azionisti decide la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari.

Schema di bilancio di liquidazione senza continuità aziendale


ATTIVO

A) Attività immateriali:

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

attività immateriali in corso e acconti;

altre.

Totale.

B) Attività materiali:

terreni e fabbricati;

impianti e macchinario;

attrezzature industriali e commerciali;

altri beni;

attività materiali in corso e acconti;

 Totale

C) Partecipazioni in: 

imprese controllate;

imprese collegate;

imprese controllanti; 

imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

altre imprese;  

D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

verso soci per versamenti ancora dovuti;

verso imprese controllate;

verso imprese collegate;

verso controllanti; 

verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;

verso altri;

verso clienti;

crediti tributari 

imposte anticipate

E) Altre attività finanziarie:

titoli di debito;

strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

F) Rimanenze:

materie prime, sussidiarie e di consumo;

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

lavori in corso su ordinazione; 

prodotti finiti e merci; 

acconti.

Totale.

G) Disponibilità liquide:

depositi bancari e postali;

assegni; 

danaro e valori in cassa.

Totale.

H) Ratei e risconti

 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche; 

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 1

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale

E) Ratei e risconti.

 

CONTO ECONOMICO:

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi

6) Proventi della procedura liquidatoria (es. plusvalenze da cessione di attività immateriali e materiali)

Totale

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:  

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.1

15) Oneri della procedura liquidatoria (es. minusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali)

Totale  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).  

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

17-bis) Utile e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  

d) di strumenti finanziari derivati;  

Totale delle rettifiche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte  

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;  

21) utile (perdite) dell’esercizio.

Clicca qui per scaricare lo schema di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione (appendice A - l'assemblea non ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa)

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Fonte immagine: Foto di Megan Rexazin Conde da Pixabay
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