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LA RESPONSABILITÀ NELLA COMPRAVENDITA DEI BONUS EDILIZI

La responsabilità nella compravendita dei bonus edilizi

Il mercato di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati richiede particolare attenzione: l'articolo si sofferma sulla responsabilità del cessionario/potenziale acquirente

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La normativa sui bonus edilizi in Italia ha subito varie evoluzioni dopo il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020), che è stato varato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza legata alla pandemia di COVID-19.

La novità dello “sconto in fattura”, nata con lo scopo di incentivare l’economia e stimolare gli interventi di ristrutturazione edilizia contribuendo così a migliorare la qualità abitativa e a ridurre l'impatto ambientale, ha portato con sé per le piccole medie e grandi imprese difficoltà nella gestione dei crediti fiscali.

Dal momento in cui i soggetti qualificati come gli istituti di credito hanno iniziato a dare un taglio sugli acquisti, si è creato un vero e proprio “mercato”, sempre più strutturato, di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati.

Questo scambio di crediti tra soggetti privati, acquistati ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, ha portato inevitabilmente a riflettere sul tema della responsabilità del cessionario/ potenziale acquirente soffermandosi sui seguenti punti chiave:

  • Presupposti di diritto alla detrazione
  • Responsabilità in caso di dolo o colpa grave
  • La nuova responsabilità solidale del cessionario
  • Trasparenza e chiarezza del contratto di acquisto

1) Presupposti di diritto alla detrazione

La Circolare 23 E del 23 giugno 2022 definisce i principali requisiti che danno al beneficiario il diritto alla detrazione

"circolare- 23E del 23 giugno 2022

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. " 

Viene inoltre aggiunto il punto sulle responsabilità nelle successive cessioni dichiarando che il recupero dell'importo della detrazione non spettante da parte dell’Agenzia delle Entrate, è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. Infatti In base al comma 4-6 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

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2) Responsabilità in caso di dolo o colpa grave

Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 

Con la successiva Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022 viene ripreso e rafforzato il concetto di responsabilità da parte del cessionario/acquirente.

Prima della conversione in legge del decreto Aiuti-bis, i fornitori e i cessionari rispondevano: 

  •  per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo acquistato (articolo 121, comma 4);
  • in caso di concorso nella violazione. 

Con la conversione del Decreto Aiuti-bis, che ha portato anche alla modifica del comma 6 dell’art 121 del DL 34/2020, l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. 

Un’attività si considera dolosa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, se «la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento».

Ad esempio il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito. 

 Si parla invece di Violazione per colpa grave, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, «quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari>>.

Ricorre quando il cessionario abbia omesso in termini “macroscopici” la diligenza richiesta, ad esempio nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto della verifica della veridicità degli stessi.

3) La nuova responsabilità solidale del cessionario

L'AdE chiarisce anche i nuovi confini della responsabilità solidale del cessionario del credito, elencando le varie ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore e/o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione.

A fare nuovamente chiarezza è quindi l’arrivo del testo del Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 definito “Blocco Cessioni” che definisce i requisiti per escludere la responsabilità solidale del cessionario.

Viene infatti specificato quali sono i documenti che il cessionario deve acquisire e conservare per evitare che, in caso di controlli e di irregolarità tecnico/fiscali nei lavori, possa incorrere in responsabilità solidale con il cedente subendo anch’egli procedure di recupero e applicazione di sanzioni.  

Un elenco dei documenti che sarebbe bene reperire ed archiviare ove presenti è il seguente:

  • titolo abilitativo (ad es. CILAS)
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla Asl
  • visura catastale storica dell'immobile
  • fatture comprovanti le spese sostenute
  • mail di ricevuta ENEA dell'asseverazione per il Superbonus 110%
  • dichiarazione visto di conformità
  • contratto di appalto regolare, con indicazione del CCNL applicato se obbligatoria.

L’elenco riportato è solo esemplificativo pertanto chi ha acquistato crediti fiscali è salvo da responsabilità in solido con il cedente anche se non riesce a reperire ogni singola “carta” elencata.

 Il DL 11/2023 prevede al co. 6-quater che “il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.

4) Trasparenza e chiarezza del contratto di acquisto

La compravendita dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi è un fenomeno che può avere duplici risvolti.

 Da un lato consente ai cedenti di ottenere liquidità immediata anziché attendere il rimborso da parte dello Stato, il che può essere particolarmente vantaggioso per coloro che hanno bisogno di fondi rapidamente per finanziare altri progetti o necessità. D'altra parte, la compravendita dei crediti fiscali potrebbe portare a un deprezzamento del loro valore nominale, poiché gli acquirenti potrebbero non essere disposti a pagare il valore nominale completo.

La conformità fiscale e la trasparenza sono fondamentali per garantire che le transazioni avvengano nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili. 

E’ importante che si applichino controlli adeguati sulla compravendita dei crediti fiscali, per garantire che avvenga in modo trasparente e equo. 

La compravendita di crediti fiscali è regolata da accordi che intercorrono tra cedente e cessionario sulla base di un apposito contratto che illustra l’impegno all’acquisto da parte del cessionario, definendo modalità, tempistiche e la documentazione a supporto comprovante l’origine del credito.

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