Secondo l’art. 25, lett. a), del d.p.r. 29.9.1973,n. 602, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o dell’ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il termine del 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
Il termine è elevato di un anno a quello previsto per la dichiarazione di sostituto d’imposta per le somme che sono dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e per le somme che sono dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del d.p.r. n. 600 citato.
Il termine è abbreviato al 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli atti di accertamento dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Quando un avviso di accertamento è stato notificato correttamente ad uno dei soggetti coobbligati non legittima l’eccezione di decadenza dell’ente impositore dal diritto di accertamento nei confronti degli altri soggetti condebitori.
Con l’ordinanza 1.2.2018, n. 2545, la Corte di cassazione ha affermato che “ alla stregue della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito”, principio già affermato con l’ordinanza 25.5.2017, n. 13248.
La stessa prosegue ricordando che secondo l’art. 2964 c.c. “Quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”. Inoltre, pur tenendo conto della diversità e della specialità della disciplina tributaria, in particolare procedimentale (dunque ben diversa da quella di diritto privato sicuramente de-procedimentalizzata), regolata da sue norme proprie (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, comma1), secondo l’interpretazione sopra si è profilata, ovvero quella analoga in materia sanzionatoria di cui al d.lgs. 472 del 1997 art.20, comma 2” il ricorso del contribuente è stato respinto in quanto la Corte di cassazione ha focalizzato la sentenza sul contenuto del primo comma dell’art. 25 citato cioè sull’espressione “il concessionario notifica la cartella, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31.12…”.
Significativo è il contenuto della sentenza 27.1.2016, n. 1463 :”
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1) L’innovazione normativa
La bozza del d.lgs. di riforma della riscossione, con l’art. 14, introduce l’art. 25-bis in materia di rateazione della cartella di pagamento nel caso di responsabilità sussidiaria.
In tale ipotesi, se il debitore principale ha ottenuto la modalità di pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione che ha ottenuto il debitore principale.
L’agente della riscossione ne dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero delle rate richieste e della durata del piano di pagamento rateale.
La norma ritocca anche:
- l’art. 45 prevedendo che la riscossione coattiva richiede l “previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”;
- l’art. 50 secondo cui il concessionario procede all’esecuzione forzata dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica al soggetto nei confronti del quale procede”.
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