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LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

La riforma della riscossione

Gestione più efficace recupero crediti e semplificazioni delle procedure per i contribuenti. Dal 2025 discarico automatico dei crediti non riscossi entro 5 anni

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Il d.lgs. 29.7.2024, n. 110, ha riformato l’attività dell’agente della riscossione attribuendo all’Agenzia delle entrate-riscossione le funzioni di (art. 2):

  1. tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento secondo quanto è previsto dall’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, in materia di notificazione degli atti della pubblica amministrazione non oltre il 9° mese successivo a quello di affidamento in carico oppure del più ampio termine previsto nel caso di eventi eccezionali;
  2. notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito con le modalità indicate alla lettera a);
  3. attività di recupero coattivo del credito;
  4. rendicontazione dell’attività svolta, entro la fine di ogni mese, all’ente creditore.

A queste funzioni va aggiunto il discarico dei crediti.

1) Riforma della riscossione: discarico automatico dei crediti

A decorrere dall’1.1.2025, le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione che non sono riscosse entro il 31.12. del quinto anno successivo all’operazione di affidamento sono oggetto di discarico, secondo quanto è previsto con d.m. (art. 3);

Dall’1.1.2025, la comunicazione di discarico è anticipata per le quote relative alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o se mediante l’accesso effettuato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, è constatata l’assenza di beni aggredibili del debitore o in assenza di nuovi beni rispetto ai quali nei due anni precedenti è stata esaurita l’attività di recupero con esito infruttuoso, anche parzialmente.

Il discarico automatico è escluso temporaneamente per le quote che sono state affidate per le quali (art. 4): 

a) al 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento sono presenti le seguenti situazioni

  • la riscossione è sospesa;
  • sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;

b) tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno successivo sono presenti le seguenti situazioni

  • sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14;
  • sono intervenute dilazioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge ancora in essere al predetto termine del 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Tali quote sono oggetto di discarico automatico al 31.12 del quinto anno successivo:

  • a quello di cessazione della sospensione o della conclusione della procedura, per le quote di cui alla lett. a);
  • a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lett. b).
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2) Riforma della riscossione: il riaffidamento dei carichi

Il termine di decorrenza della prescrizione del credito è computato dalla data in cui è stato notificato l’ultimo atto anteriore alla data del discarico automatico (art. 5). 

Fino alla prescrizione del credito, la riscossione coattiva delle somme può:

a) essere gestita direttamente dall’ente creditore;

b) essere affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446) individuati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

c) essere riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione alle condizioni di servizio pubblicate sul suo sito istituzionale. 

In tale ultima ipotesi, le azioni di recupero sono suffragate dalla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali e patrimoniali ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

Previamente all’azione di recupero, ove previsto, va notificato l’avviso di intimazione di cui al successivo art. 50 e, se al termine del biennio pendono ancora procedure esecutive o concorsuali o sono in corso pagamenti che derivano dalla conclusione degli accordi previsti dal d.lgs. 12.1.2019, n. 14,   oppure dilazioni di pagamento di cui al citato art. 19 o dall’adesione a istituti agevolativi previsti per legge, l’Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a svolgere le attività e i compiti di competenza fino all’estinzione di tali procedure e all’incasso delle somme pagate dal debitore, anche in forma dilazionata. Le somme che sono state riaffidate e che non sono state riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.

Nel caso di discarico anticipato e comunque fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, sempre che il credito non si sia prescritto, l’ente creditore può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-riscossione segnalando i nuovi elementi reddituali o patrimoniali del debitore di cui ha avuto conoscenza. Se la riscossione si rileva infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si procede il 31.12 del quinto anno   successivo a quello del riaffidamento

3) Riforma della riscossione: il magazzino dei crediti in carico

L’art. 7 del d.lgs. 110/2024 prevede l’istituzione di una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate e sentiti gli enti previdenziali, ha il compito di proporre le possibili soluzioni, da attuare mediante decreti legislativi, per operare il discarico, in tutto o in parte, del magazzino dei crediti entro:

  • il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 
  • il 31.12.2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 
  • il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Inoltre:

Il trattamento delle quote non riscosse per le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art16 del regolamento UE 2015/1589
Per tale ambito non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1 (discarico automatico), nell’art. 4 (differimento del discarico automatico) e nell’art. 7 (discarico del magazzino per i carichi affidati dal 2010 al 2024).
somme affidate dall' 1.1.2025

Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dall’1.1.2025, possono essere sottoposte a verifica dall’ente a partire dal 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. La verifica può dare luogo al discarico anticipato  nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore.

Le quote non riscosse che non sono state sottoposte alla verifica entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello di affidamento sono oggetto di discarico a tale ultima data.
somme affidate dall'1.1.2000 al 31.12.2024

Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dall’1.1.2000 al 31.12.2024, possono essere sottoposte a verifica dall’ente  entro il 31.12.2031.

 La verifica può dare luogo al discarico anticipato  nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore.

Le quote che non sono state verificate entro il 31.12.2033 sono discaricate a tale data


4) Riforma della riscossione: le nuove dilazioni di pagamento

Il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, può chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forma rateale

Su semplice richiesta, se il debito è di importo pari o inferiore a € 120.000,compreso in ciascuna richiesta di dilazione, la ripartizione del pagamento è concessa fino ad un massimo:

  • di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • di 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • di 108 rate mensili, per le richieste presentate dall’1.1. 2029.

Se è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione con le seguenti modalità:

a) per le somme di importo superiore a € 120.000, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a € 120.000:

  • da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente:

  • se persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, mediante l’ISEE del nucleo familiare e considerando l’entità sia del debito da rateizzare sia di quello eventualmente già in corso di rateazione;
  • se soggetto diverso, considerando l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in corso di rateizzazione e il valore della produzione.

Sono invariate le modalità previste per le richieste di rateazione presentate entro il 31.12.2024.

5) Riforma della riscossione: i coobbligati solidali

Secondo il nuovo art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Il beneficio è riconosciuto dalla data di versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione che è stato ottenuto dal debitore principale.

L’agente della riscossione ne dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria avanzata da debitore principale indicando il numero delle rate e la durata del piano di rateazione

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7)Riforma della riscossione: l’estratto di ruolo

È riscritto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ribadendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”.

Tuttavia, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione se il debitore dimostra in giudizio che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio nei seguenti casi:

  1. per effetto di quanto è previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31.3.2023, n. 36;
  2. per la riscossione di somme a credito nei confronti di enti pubblici di cui all’art. 1 del d.m. 18.1.2008, n. 40, anche per effetto dell’art. 48-bis del d.p.r. n. 602, citato;
  3. per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione;
  4. nell’ambito delle procedure previste dal codice dell’insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14);
  5. in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
  6. nell’ambito della cessione di azienda, tenuto conto di quanto è previsto dall’art. 14 del d.lgs. 18.12.1992, n. 472.

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8)Riforma della riscossione: la compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

A decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’annunciato regolamento sono operanti le seguenti modifiche all’art, 28-ter del d.p.r. n. 602:

  1. se viene erogato un rimborso di imposta superiore a € 500, compresi gli interessi, se il, beneficiario è inadempiente all’obbligo derivante da cartelle di pagamento, effettua la segnalazione all’agente della riscossione che notifica all’interessato la proposta di compensazione, e sospende l’azione di recupero;
  2. in caso di rifiuto o di mancato riscontro della proposta, cessano gli effetti della sospensione per cui le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione fino al 31.12 dell’anno successivo a quello della messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Il contenuto dell’art. 28-ter è esteso anche ai rimborsi delle imposte indirette.   

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Fonte immagine: Foto di Ralph da Pixabay
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