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LE MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO SECONDO LA RIFORMA FISCALE (4° PARTE)

Le modifiche al processo tributario secondo la riforma fiscale (4° parte)

In GU n. 2 del 3.01.2024 il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale, recante disposizioni in materia di processo tributario. In vigore dal 4.01.2024

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La riforma del processo tributario di cui al d.lgs. 30.12.2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.1.2024, è ricca di novità per cui è necessario prestare attenzione alle nuove regole procedurali, anche a causa del fatto che, sostanzialmente sulla disciplina del d.lgs. 31.12.1992,n. 546, vanno ad innestarsi diverse modifiche.

In questa quarta parte dello speciale approfondiamo le seguenti modifiche intervenute nel d.lgs. 546/1992:

  • la conciliazione fuori udienza (art. 48)
  • la conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria (art. 48-bis.1)
  • la definizione della conciliazione (art. 48-ter);
  • l'esecuzione provvisoria in appello (art.52):
  • le nuove prove in appello (art.58);
  • l’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per Cassazione (art. 62-bis);
  • la revocazione (art. 65);
  • le norme transitorie e finali (art. 79).

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1) Modifiche al processo tributario: la conciliazione

La conciliazione fuori udienza (art. 48)

La conciliazione fuori udienza, in quanto compatibile, è ammessa anche per le controversie pendenti avanti la Corte di cassazione.

La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.

La conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (art. 48-bis.1)

Ove possibile, considerato l’oggetto del giudizio e i precedenti giurisprudenziali, la Corte di Giustizia può formulare una proposta conciliativa che può essere fatta in udienza o fuori udienza, comunicata alle parti..

La causa, su richiesta delle parti, può essere oggetto di rinvio per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.

La definizione della conciliazione (art. 48-ter)

Per effetto della definizione conciliativa le sanzioni sono conteggiate sul minimo previsto dalla legge e sono applicate nella misura:

  • del 40% se il perfezionamento avviene in primo grado;
  • del 50% se il perfezionamento avviene in secondo grado;
  • del 60% se il perfezionamento avviene nel giudizio di cassazione.

La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.


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2) Modifiche al processo tributario: l'esecuzione provvisoria in appello

Nell'art. 52, d.lgs. n. 546/1992 si prevede che in secondo grado l’appellante può chiedere la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza di gravi e fondati motivi.

E’ stata soppressa la norma secondo cui il contribuente poteva chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa poteva derivargli un danno grave ed irreparabile.

Il presidente della corte di giustizia fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile “e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza” disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima (e non più entro 10 giorni) liberi prima.

L’udienza non può coincidere con la trattazione del merito.

La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.

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3) Modifiche al processo tributario: le nuove prove in appello

Il nuovo testo dell’art. 58 precisa che nel giudizio in appello:

  • non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, fatta eccezione per il caso in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile;
  • possono essere prodotti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti che non sono stati prodotti da altre parti in primo grado, dai quali emergono vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

Non è mai consentito depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere che sono rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 62-bis.

Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.

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4) Modifiche al processo tributario: l’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne l’esecutività in tutto o in parte allo scopo di evitare un danno grave ed irreparabile.

Il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, “comunque non oltre il 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza, disponendo che la data sia comunicata almeno 10 giorni prima".

La Corte di Giustizia non può pronunciarsi sulla richiesta se la parte non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per Cassazione contro la sentenza.

Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal 4.1.2024.

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5) Modifiche al processo tributario: revocazione, norme transitorie e finali

La revocazione (art. 65)

Le parti possono proporre istanze cautelari per la revocazione della sentenza in primo e in secondo grado osservando non solo il contenuto dell’art 52 ma anche dell’art. 47.

La modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo, grado dal 4.1.2024.

Le norme transitorie e finali (art. 79)

Gli artt. 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi pendenti in grado di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e a quelli che sono stati iniziati in secondo grado se in primo grado il giudizio si è svolto secondo la disciplina della legge anteriore (comma 1).

Per le controversie pendenti in primo e in secondo grado che riguardano controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione in giudizio delle parti secondo le nuove regole sull’assistenza tecnica va fatta entro il termine perentorio fissato dal presidente della sezione o del collegio, rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria (comma2).

Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, previa autorizzazione del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato con modalità cartacea (comma 2-quater).

Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo l'1.9.2024.


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