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ALIQUOTA IRES DIMEZZATA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Aliquota Ires dimezzata per gli Enti ecclesiastici: i chiarimenti delle Entrate

Riduzione a metà dell'aliquota Ires per gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il fisco pubblica una nuova circolare che chiarisce ulteriori aspetti

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Con circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla riduzione alla metà dell’IRES per alcune tipologie di enti, tra cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

(Questo speciale è la seconda parte di: Enti religiosi e aliquota IRES dimezzata: nuovi chiarimenti dal Fisco)

Della stessa autrice, leggi anche l'ebook: Gli enti religiosi nel terzo settore

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1) Enti ecclesiastici: condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione

La precedente circolare 15/E del 2022 ha chiarito, come noto, che la riduzione Ires può applicarsi ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, qualora:

  • si configuri in concreto un “mero” godimento del patrimonio immobiliare (quindi non si realizzi l’esercizio di un’attività commerciale) 
  • i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento:

  • al concetto di “gratuità”, innanzi richiamato, di cui si è già parlato nel focus “Enti religiosi e aliquota IRES dimezzata: nuovi chiarimenti del Fisco” pubblicato in data 5 gennaio 2023;
  • agli elementi che connotano la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare;
  • all’impiego parziale nell’attività istituzionale dell’ente dei proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires.
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2) Enti ecclesiastici: gestione statico conservativa patrimonio immobiliare

La riduzione Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare al ricorrere di due condizioni:

  1. i proventi siano destinati all’attività istituzionale;
  2. non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.

Come precisato dalla richiamata circolare n. 15/E, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. 

La sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

Al riguardo si evidenzia che elementi, quali ad esempio la numerosità degli immobili, la durata dei contratti di locazione, le risorse destinate a tale scopo, costituiscono, in via generale, indici rilevanti ma non esaustivi per stabilire l’esistenza dei presupposti ai fini della fruizione dell’agevolazione in argomento

A titolo esemplificativo:

GESTIONE DI TIPO COMMERCIALE 
GESTIONE DI TIPO NON COMMERCIALE

Caso in cui l’ente disponga di una pluralità di immobili che concede in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci relativi alla locazione degli stessi anche attraverso portali telematici.

In aggiunta assicura, oltre alla locazione, una determinata gamma di servizi accessori (fornitura di pasti, auto, guide turistiche o altri servizi collaterali) 

In sintesi, si ricorre all’adozione di un sistema organizzativo complesso.

Semplice riscossione di canoni derivanti da contratti di locazione di durata pluriannuale, anche se riferita a un numero rilevante di immobili: in questo caso, l’ente si limita a gestire il proprio patrimonio attraverso un impiego minimo di risorse, comunque rapportate all’entità del patrimonio stesso e alle necessità della sua gestione statico conservativa e di mero godimento patrimoniale.

Dagli esempi sopra riportati, si evince che l’eventuale gestione imprenditoriale della locazione dovrà essere accuratamente valutata sulla base della presenza contemporanea di una pluralità degli elementi sopra descritti e non sulla base di un singolo elemento.

In ultimo si precisa che rientrano tra i redditi agevolabili anche quelli catastali inerenti gli immobili strumentali all’attività istituzionale agevolata svolta dall’ente e quelli degli immobili non locati.
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3) Enti ecclesiastici: impiego parziale, proventi ritratti dalla locazione/vendita che hanno beneficiato riduzione Ires

Sempre nella citata circolare n. 15/E è stato affermato che per beneficiare della riduzione Ires i proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente.

In sostanza, i proventi conseguiti non sono utilizzabili per finalità diverse da quella istituzionale, rilevando a tal fine che i proventi agevolati siano effettivamente destinati alla suddetta attività.

Al riguardo, occorre considerare che l’ammontare dei proventi agevolati non deve necessariamente essere utilizzato, integralmente e nel medesimo periodo d’imposta, per finanziare l’attività istituzionale.

Pertanto, potrebbe verificarsi che l’ente reimpieghi nell’attività istituzionale solo una parte di proventi conseguiti, in quanto:

  1. l’impiego nell’attività istituzionale non si realizza con riferimento ad un solo periodo d’imposta, ma nel tempo;
  2. utilizza parte degli stessi per finanziare un’altra attività, svolta dagli stessi enti religiosi, del pari agevolabile ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973;
  3. destina parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi d’imposta o per finanziare progetti futuri (lavori o progetti anche approvati ma non ancora iniziati) volti alla costruzione di beni strumentali alle attività istituzionali, alla manutenzione/risanamento del patrimonio immobiliare (anche in termini migliorativi) per consentire un uso idoneo alle finalità proprie dell’ente.

Tali circostanze non comportano la decadenza dall’agevolazione fruita, pur restando fermo l’onere di provare, con apposita documentazione, l’utilizzo dei proventi per le finalità istituzionali, ancorché ripartito in più annualità.

NOTA BENE:

  1. nell’ipotesi in cui l’ente svolga solo attività di religione o di culto, il reinvestimento nelle attività istituzionali rappresenta l’unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare.
  2.  nell’ipotesi in cui l’ente, oltre all’attività istituzionale, svolga anche altre attività diverse non totalmente finanziate dai proventi derivanti da quest’ultime, al fine di beneficiare della riduzione Ires sui proventi ritratti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, dovrà dimostrare di avere altri redditi assoggettati ad aliquota ordinaria che, al netto delle imposte, siano “sufficienti” a finanziarle
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Fonte immagine: Foto di Peter H da Pixabay
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