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PIATTAFORMA DIGITALE E CONSULTAZIONE ATTI TRIBUTARI

Piattaforma digitale e consultazione atti tributari

Cosa fa il contribuente per consultare e acquisire gli atti notificati tramite piattaforma digitale. Come riceve la notifica chi non ha la Pec. Come si perfeziona la notifica

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Nella prima parte dello speciale dedicato alla notificazione degli atti tributari per il tramite dell’INAD (Come funziona la notifica digitale degli atti tributari tramite Inad), è stata riepilogata l’innovazione normativa e sono state analizzate le regole vigenti per la notifica di atti impositivi e la notificazione tributaria.  Segue in questa seconda parte, in particolare, un approfondimento sulla consultazione da parte del destinatario/contribuente dei documenti notificati. Sono poi approfondite le regole della notificazione dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento ecc. e cosa avviene in termini di decadenza e prescrizione con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma.

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1) Piattaforma digitale: consultazione del destinatario dei documenti notificati

Il destinatario accede alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire gli atti che gli sono stati notificati.

Per ciascuna notifica sono visualizzati il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica (che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito) e il codice univoco della notifica (IUN).

Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma.

Il contribuente può delegare un terzo all’accesso alla piattaforma indicando nome, cognome e codice fiscale del delegato e l’indicazione dell’incarico per tutti o solo per alcuni mittenti. L’incarico è revocabile in qualsiasi momento ovvero rinunciabile dandone notizia al delegante.

Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato ha effettuato l’accesso mediante un sistema di marcatura temporale certificato che è validamente opponibile a terzi (art. 8, comma 3, del d.m.).

Il perfezionamento della notifica

La notificazione si perfeziona (art. 26, comma 9, del d.l.):

  • per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
  • per il destinatario:
    • nella data di recapito del documento nella casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato, se ciò avviene entro il sesto giorno successivo alla data di consegna nella casella di posta elettronica;
    • il settimo giorno successivo alla data di consegna di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta del gestore della casella di posta elettronica o del servizio elettronico di recapito qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; se l’avviso è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni va computato a decorrere dal giorno successivo; 
    • il quindicesimo giorno successivo alla data di mancato recapito nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva;
    • il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.

Secondo l’art. 45 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82:

  • i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (comma 1);
  • il documento informatico trasmesso per via telematica si intende (comma 2):
    • spedito dal mittente se inviato al proprio gestore;
    • ricevuto dal destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

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2) Piattaforma digitale: notificazione ai soggetti non obbligati al domicilio digitale

Se il destinatario non è titolate di indirizzo PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il gestore della piattaforma, senza ritardo, deve notificare l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste dagli artt. 7, 8,  9 e 14 della l. 20.11.1982, n. 890 (art. 26, comma 7, del d.l.), indicando l’identificativo univoco della notificazione (IUN) nonché le modalità di accesso alla piattaforma e per ottenere la copia cartacea degli atti notificati.

In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene, senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, direttamente dal gestore della piattaforma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se, per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali il plico può essere consegnato, all’indirizzo indicato non sia possibile operare il recapito del plico contenete l’avvenuta ricezione l’addetto postale deve svolgere “in loco con opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione dell’ufficio o della sede del destinatario irreperibile” e “gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma” (art. 26, comma 7, del d.l.).

Le regole della notifica a mezzo posta

  • Regola generale: raccomandata con avviso di ricevimento, senza ritardo, in busta chiusa, inviata dal gestore della piattaforma.
  • Mancato recapito del plico per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o di altra persona cui il plico può essere consegnato: l’addetto svolge ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma.
  • Verifica, se dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale, di un indirizzo o del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito: il gestore invia a tale diversi indirizzi l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di “ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario il quale lo può acquisire tramite Poste italiane S.p.A.


Avvertenza

La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel 10° giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma (art. 26, comma 9, n. 2) del d.l.).

Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.

L’avviso di avvenuta ricezione indica le modalità di accesso digitale semplificato all’atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente, consentendo l’estrazione della copia analogica del documento anche al destinatario che è privo di SPID o CIE. L’accesso secondo la procedura semplificata può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un periodo prestabilito, che sono espressamente indicati.

Il destinatario può sempre rivolgersi al gestore del servizio universale di cui all’art. 3 del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, cioè Poste Italiane S.p.A, affinché gli consenta di estrarre la copia analogica del documento informatico, tramite l’accesso semplificato, e di ottenere la copia analogica delle attestazioni indicate all’art. 12. Per acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione vanno fornite le generalità e il codice fiscale.

Gli adempimenti connessi

Il gestore della piattaforma invia all’addetto il recapito postale:

  • le generalità e l’indirizzo fisico del destinatario;
  • il codice fiscale;
  • il codice IUN.

L’addetto al recapito postale:

  • trasmette alla piattaforma i dati dello stato della notificazione;
  • comunica al gestore della piattaforma l’esito degli accertamenti fatti nel caso di mancato recapito del plico;
  • inoltra alla piattaforma la copia digitale conforme all’originale dell’avviso di avvenuta ricezione cartacea e degli atti relativi alla notificazione fatta in forma analogica, conservando la versione cartacea.


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3) Piattaforma digitale: l’avviso di cortesia in modalità informatica

Il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia, in modalità informatica, contenente tutte le indicazioni previste per l’avviso di avvenuta ricezione nei seguenti casi previsti dall’art. 26 del d.l., cioè:

  • se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quello indicato al comma 5, l’avviso è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs. n. 82 (comma 5-bis);
  • se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi e il gestore ha effettuato un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio; se la casella di posta elettronica certificata o il servizio equivalente risultano saturi o non validi o non attivi, il gestore della piattaforma rende disponibile il messaggio dandone notizia al destinatario (comma 6);
  • se il destinatario non è presente nel registro INAD (comma 37).

Il destinatario che incorra in decadenze può essere rimesso in termini se dimostra di non avere avuto la notifica per causa ad esso non imputabile.

L’avviso di cortesia è reso disponibile tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs.

L’utente di “app IO” che ha attivato il servizio di messaggistica riceve un messaggio che gli consente di abilitare il servizio anche per gli avvisi di cortesia.

L’avviso deve indicare le modalità che il destinatario deve seguire per accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti che sono oggetto della notificazione.

Se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato o un numero di telefono o un recapito digitale diverso da quelli certificati ai sensi del comma 5 dell’art. 26, il gestore è tenuto ad inviare un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. 

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4) Il perfezionamento della notifica

E’ importante considerare il momento in cui si perfeziona la notifica: la consegna dell’avviso di accertamento, della cartella di pagamento, del questionario, dell’avviso di fermo amministrativo, ecc. si perfeziona quando il messaggio è consegnato nella casella PEC e non quando il destinatario lo legge. Le regole sono diverse poiché va considerato il principio di scissione secondo la seguente articolazione riferito da un lato all’amministrazione e dall’altro, differente, al soggetto notificato.

Le regole della notificazione 

  • Per l’amministrazione notificante: rileva la data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma.
  • Per il destinatario la notificazione è fatta presso il suo domicilio digitale.
  • Se la casella PEC (o il servizio elettronico di recapito certificato) risulta saturo o non valido o non attivo, per il destinatario la notifica si perfeziona considerando:
    1. il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, quale risulta dalla ricevuta che il gestore della casella PEC o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, la notifica si perfezione il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se il destinatario riceve l’avviso di avvenuta ricezione dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo;
    2. il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta  ricezione in formato cartaceo;
    3. in ogni caso, se è anteriore, il giorno in cui il destinatario o un suo delegato, tramite la piattaforma, ha accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione.

Va tenuto presente che per gli atti diversi da quelli formati dalle pubbliche amministrazioni permane la regola ordinaria dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, per il notificante la notificazione è perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.

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5) La decadenza e la prescrizione

Con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma è impedita qualsiasi attività di decadenza dell’amministrazione ed è interrotto il termine di prescrizione che è correlato alla notificazione dell’atto, del provvedimento, dell’avviso o della comunicazione (art. 26, comma 10, del d.l.).

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Fonte immagine: Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay
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