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LA REVISIONE DELLE NANO IMPRESE

La Revisione delle nano imprese

Guida alla revisione delle nano imprese: dopo l'approvazione del bilancio 2022 scatta l'obbligo di nomina del revisore per le società che superano determinati limiti

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E' stato pubblicato un interessante volume dedicato alla Revisione delle nano imprese

Nel volume vengono analizzate le particolarità della revisione legale nell’ambito delle nano imprese partendo dalla definizione delle stesse per poi soffermarsi sulla valutazione del rischio, sulla pianificazione del lavoro di revisione, per giungere alla relazione di revisione. 

Il  volume si pone lo scopo di coadiuvare il professionista designato nella nano impresa, durante tutte le fasi dell'incarico in maniera pratica, con suggerimenti operativi ed una serie di esempi.

L'autore del volume è Armando Urbano. Maggioli Editore 192 pagine.

Di seguito riportiamo l'introduzione di presentazione dell'Autore.

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Per approfondire ti consigliamo il volume La revisione delle nano Imprese . guida completa per i professionisti e revisori.

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1) Quando scatta l'obbligo di nomina del revisore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo una serie di rinvii anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo anche per le imprese di minori dimensioni qualora superino uno dei limiti previsti dall’art. 2477 c.c. per due esercizi consecutivi. L’articolo 2477, comma 2, c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La verifica del superamento di uno dei limiti per due esercizi consecutivi si applica per la prima volta prendendo in considerazione gli esercizi 2021 e 2022; pertanto, gli organi amministrativi delle Srl dovranno verificare il rispetto dei limiti imposti dalla lettera c), seconda comma, dell’articolo 2477 c.c. e qualora vi fosse l’obbligo di nomina, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, l’assemblea dei soci dovrà provvedere a nominare l’organo di controllo.

Il primo comma dell’art. 2477 c.c. indica che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. 

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Pertanto, le società a responsabilità limitata con obbligo di nomina possono:

  • nominare un organo di controllo al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale (sindaco unico con incarico sia di vigilanza che di revisione). In questo caso bisogna nominare un revisore legale iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • nominare un organo di controllo separatamente dal revisore (sindaco unico per gli obblighi di vigilanza ex art. 2403 c.c. e un revisore legale o una società di revisione per i compiti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 39/2010); • nominare solo il revisore (persona fisica o società di revisione).

Nel caso in cui lo statuto della società a responsabilità limitata non prevedesse la nomina dell’organo di controllo costituito da un solo membro, la società sarà tenuta a nominare l’organo di controllo collegiale (collegio sindacale) e se gli affiderà anche la revisione legale, tutti i componenti del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali.

Il terzo comma dell’art. 2477 c.c. si occupa della casistica legata alla cessazione dell’incarico dell’organo di controllo o del revisore. 

È previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma dell’art. 2477 c.c. cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti ivi indicati.

Ti consigliamo il volume La Revisione delle Nano Imprese  -Guida di ausilio per il professionista designato nella nano impresa, durante tutte le fasi dell'incarico in maniera pratica, con suggerimenti operativi ed una serie di esempi.

2) Revisore Unico o società di revisione, sindaco unico o collegio sindacale

A decorrere dall’anno 2023, a seguito dell’approvazione dei bilanci, molte società a responsabilità limitata di piccole dimensioni o nano imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata dovranno dotarsi dell’organo di controllo e/o del revisore legale.

È ipotizzabile che nella maggior parte dei casi le società obbligate nomineranno solo il revisore legale e di conseguenza resterebbero “scoperte” sul fronte dell’attività di vigilanza; le differenze tra i compiti dell’organo di controllo e quelli del revisore non sono da sottovalutare.

Con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il legislatore aveva come intento quello di far sì che un numero maggiore di società di piccole e medie dimensioni si potesse dotare di un sistema di controllo più efficiente per affrontare al meglio le novità in tema di sistemi di allerta e di composizione della crisi d’impresa.

Il sindaco unico o il collegio sindacale partecipa alle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, ha poteri di controllo e di ispezione, può effettuare segnalazioni e denunce e, se incaricato, si occupa anche della revisione legale.

La possibilità di nominare solo un revisore legale o una società di revisione, e non anche il sindaco unico o il collegio sindacale, potrebbe confliggere con gli obiettivi del Codice della crisi di impresa in quanto al revisore non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c., anche se l’art. 14 dello stesso codice prevede che “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.

Quindi il revisore è tenuto sia a verificare il presupposto della continuità aziendale, che accertare l’esistenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in base alla natura e alle dimensioni della società. Nel presente volume verranno analizzate le particolarità della revisione legale nell’ambito delle nano imprese partendo dalla definizione delle stesse per poi soffermarsi sulla valutazione del rischio, sulla pianificazione del lavoro di revisione, per giungere alla relazione di revisione.

Scopri tutti i nostri e-book pubblicati nelle diverse collane:

3) Indice

Introduzione
1 Principali differenze tra le nano imprese e le PMI in Italia
1.1 Le nano imprese.
1.2 Le PMI
1.3 Le principali differenze nei controlli tra nano imprese e PMI
1.4 Esempi di obbligo di nomina dell’organo di controllo
2 La valutazione del rischio di revisione nella nano impresa
2.1 Procedure di valutazione del rischio
2.1.1 Le procedure di analisi comparativa
2.1.2 Le osservazioni e le ispezioni
2.1.3 Informazioni da altre fonti
2.1.4 Acquisizione della comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile
2.1.5 Acquisizione della comprensione delle componenti del sistema di controllo interno dell’impresa
2.2 Identificazione del rischio di errori significativi
2.3 Le asserzioni
3 Il compenso professionale e l’accettazione dell’incarico
3.1 Il compenso professionale
3.2 Accettazione dell’incarico
3.3 Cambiamento dei termini dell’incarico di revisione
3.4 Rapporti tra il revisore e il consulente della nano impresa
4 La pianificazione del lavoro di revisione
4.1 Le attività preliminari della pianificazione della revisione nelle nano imprese
4.2 Le attività di pianificazione
4.3 Il piano di revisione
5 La revisione delle voci di bilancio
5.1 Le principali attività di valutazione delle voci di bilancio
5.2 Analisi delle poste di bilancio dello stato patrimoniale Attivo
5.2.1 Immobilizzazioni immateriali
5.2.2 Immobilizzazioni materiali
5.2.3 Immobilizzazioni in corso e acconti
5.2.4 Immobilizzazioni finanziarie
5.2.5 Partecipazioni in imprese controllate
5.2.6 Analisi dell’attivo circolante
5.2.6.1 Le disponibilità liquide
5.2.6.2 I crediti
5.2.6.3 Le rimanenze
5.2.6.4 Le altre attività correnti
5.2.7 Ratei e risconti
5.3 Analisi delle poste di bilancio dello stato patrimoniale Passivo
5.3.1 Debiti verso fornitori
5.3.2 Debiti verso banche e altri finanziatori
5.3.3 Debiti tributari e previdenziali
5.3.4 Debiti verso il personale
5.3.5 Ratei e risconti passivi
5.4 Analisi del conto economico
5.4.1 Gli acquisiti di beni e servizi
5.4.2 Costi del personale dipendente
5.4.3 Gli ammortamenti
5.4.4 Oneri diversi di gestione
5.4.5 Imposte correnti, differite e anticipate
6 Le procedure di revisione nelle nano imprese
6.1 Le verifiche iniziali e sui saldi di apertura
6.2 La mitigazione del rischio da parte del revisore
6.3 La determinazione dei livelli di significatività
6.4 La strategia di revisione
7 Le conferme esterne
7.1 La circolarizzazione
8 La relazione del revisore
8.1 La relazione e il giudizio finale
8.2 Le relazioni unitarie del CNDCEC
8.3 Giudizio del revisore con rilievi, impossibilità di esprimere un giudizio e giudizio negativo

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