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ATTIVITÀ ISPETTIVA A CARICO DELLE IMPRESE SOCIALI: PUBBLICATI I MODELLI DI VERBALE

Attività ispettiva a carico delle imprese sociali: pubblicati i modelli di verbale

Imprese sociali e attività ispettiva: le regole nel DM 14 febbraio 2023 e i modelli da utilizzare

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Sul piano normativo si ricorda che ai sensi dell’art. 15, coma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; proprio in attuazione di tale disposto normativo, con il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022), sono stati definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo da porre a loro carico. 

Inoltre, sono stati individuati i criteri, i requisiti e le  procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero stesso.

Successivamente con il recente DM 14 febbraio 2023, alla luce della distinzione contenuta nel citato DM 29 marzo 2022 tra il controllo ordinario e l'ispezione straordinaria, si è proceduto con un’utile differenziazione tra i modelli di verbale proprio in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli (ossia modelli di verbale da utilizzare per i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie).

Sul sito del Ministero del lavoro sono disponibili e scaricabili i modelli di verbale per l'effettuazione delle attività ispettive sulle imprese sociali:

  • Allegato 1 Verbale controllo ordinario
  • Allegato 2 Verbale ispezione straordinaria
  • Allegato 3 Diffida a consentire il controllo
  • Allegato 4 Verbale mancato controllo

1) Il contributo di vigilanza. Gli importi dovuti

Il DM in esame ha inoltre apportato le seguenti modifiche all’art. 23 del DM 29 marzo 2022:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro il 30 giugno di ogni anno»; 

b) al comma 7 il primo periodo è così modificato: «In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. 

Il medesimo è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24».

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli importi del contributo di vigilanza in rapporto al fatturato dell’impresa sociale, così come indicato nel medesimo art. 23, DM 29.03.2022.

Contributo di vigilanza – art. 23 DM n. 54 del 22 marzo 2022

FASCIA 

IMPORTO (EURO)

FATTURATO

A

150 euro

fino a 50 mila euro

B

300 euro

da 50.0001 a 250mila euro

C

600 euro

da 250.001 a 500mila euro

D

1250 euro

da 500.001 a 1 milione di euro

E

2500 euro

oltre 1 milione di euro

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