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LA SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE LEGALE DI CESSIONE

La sussistenza della presunzione legale di cessione

Differenza tra rimanenze registrate e risultanze delle scritture di magazzino: quando scatta la presunzione di cessione per l'Agenzia. Il parere della Cassazione

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Affinché sussista una presunzione legale relativa di cessione è necessario che il differenziale negativo, che emerge tra i beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti, si manifesti in seguito alla verifica fisica dei beni giacenti o scaturisca dall’analisi del "differenza inventariale" sussistente tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al co. 1 lett. d) dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, o da altra documentazione obbligatoria.

1) Presunzione di cessione: la CTR respinge l'appello

La C.T.R. aveva motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che, in assenza di differenze inventariali riscontrate dai verificatori, non poteva trovare applicazione la presunzione di cessione di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 441/1997 e, di conseguenza, non era possibile invocare l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.

Da questa considerazione è scaturito il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle entrate, attraverso il quale l’Ufficio ha contestato la non corretta applicazione  della presunzione di cessione oltre alla mancata valutazione delle risultanze probatorie depositate in giudizio. 


2) Il parere della Cassazione

A parere dei Giudici di legittimità, ai fini dell’operatività della presunzione legale relativa di cessione, occorre che la differenza quantitativa in negativo (differenza inventariale), tra beni esistenti nei luoghi indicati dalla norma e quelli acquistati, importati o prodotti, emerga o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al co. 1 lett. d) dell’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 o da altra documentazione obbligatoria (co. 2 art. 4 D.P.R. n. 441/1997). Tuttavia, l’inoperatività delle presunzioni legali non esclude la rettifica delle dichiarazioni anche sulla base di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., tenendo conto dell’eventuale sfrido in base alle peculiarità dell’attività svolta (Cass. ord. n. 12245/2018).

Per il Collegio di legittimità i Giudici di merito molisani, indipendentemente dall’operatività della presunzione di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 441 del 1997, non hanno verificato se l’accertamento dell’Ufficio fosse legittimamente fondato su ulteriori presunzioni (quali quelle ricavabili dalle menzionate note di credito e dalle dichiarazioni del legale rappresentante) idonee a supportare, in ogni caso, la ripresa e che comportano, per il  contribuente, l’onere di fornire la prova contraria.

Non sussiste, pertanto, alcun vincolo relativamente ai mezzi di prova esperibili e, di conseguenza, l’onere probatorio può essere assolto anche attraverso la produzione di elementi differenti da quelli contemplati dalla norma e, tra questi, rientrano a pieno titolo anche le presunzioni. 

A parere dei giudici di legittimità (sentenza n. 1783/2019) in merito agli acquisti e alle cessioni in evasione d’imposta, le presunzioni legali relative contenute nel D.P.R. n. 441/1997 sono da considerarsi “miste” e, di conseguenza, articolate in modo da consentire, entro limiti dell’oggetto e dei mezzi di prova statuiti, la dimostrazione (e non la sola allegazione) da parte del contribuente, dell’ingresso o della fuoriuscita legittima dei beni dal contesto aziendale.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi la prova dell’utilizzo dei beni all’interno del processo produttivo, il legame probatorio risulta essere riferito, ai sensi del co. 2 lett. a) dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, esclusivamente all’oggetto, non essendo previsto per tale scenario alcun vincolo riguardante i mezzi di prova esperibili. 

In tale circostanza, l’onere della prova ha la possibilità di essere assolto anche mediante l’utilizzo di mezzi differenti da quelli menzionati dal D.P.R. n. 441/1997 e, di conseguenza, andando a utilizzare le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., fondate su riscontri documentali oggettivi passibili di valutazione da parte delle Corti di merito.


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