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DISCIPLINA DEL SEQUESTRO E CONFISCA NEI REATI TRIBUTARI

Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari

La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari - il caso di concorso nel reato e la confisca di prevenzione

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L’eBook La Disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari , aggiornato con le ultimissime sentenze del 2023 della Cassazione, tratta la disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari. Il taglio operativo con cui viene affrontato l’argomento, così complesso e ricco di insidie, rende il testo utile ai professionisti del settore e agli organi di polizia giudiziaria nonché ai magistrati.

Gli autori sono il Dott. Luigi Galluccio e il Dott. Antonio Michele Abruzzese.

Di seguito un breve estratto rimandando per approfondimenti alla lettura completa dell'e-book.

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1) Concorso nel reato

In caso di concorso nel reato, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che «il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso». Infatti, «in tema di reati tributari il sequestro preventivo per equivalente in funzione della confisca prevista dall'art. 12 bis, D. L.vo n. 74/00 può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo ricollegato all'arricchimento personale di ciascun concorrente bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione del reato».

Se non è possibile individuare e apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, è ammesso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per l’intero importo nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto che è pervenuta nella sua disponibilità.

Ancorché con riferimento al reato di cui all’art. 416 c.p. in tema di associazione a delinquere, la S.C. ha affermato alcuni principi che, più in generale, potrebbero ritenersi applicabili anche in materia fiscale. Si è infatti precisato che in caso di reato associativo o di concorso di persone nel reato, occorre procedere nel seguente modo: 

  • una volta determinata l’entità del profitto sequestrabile, si deve accertare se esso sia stato effettivamente conseguito; 
  • successivamente si verifica se il profitto possa essere sequestrato nella sua identità fisica o storica (o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua immediata trasformazione);
  • infine, solo qualora non sia possibile la confisca diretta e laddove la legge lo consente va disposta l’ablazione di beni, di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità, in misura equivalente al valore del profitto del reato considerato nella sua interezza. In quest’ultimo caso, il sequestro per equivalente, per la sua natura sanzionatoria, non deve applicarsi in proporzione all’entità del vantaggio economico individuale e l’eventuale riparto della successiva confisca costituisce fatto interno ai concorrenti nel reato. Inoltre, quando si opera nella forma «diretta», trattandosi di misura di sicurezza destinata a colpire il profitto individuato nel patrimonio di colui che lo ha materialmente conseguito, il relativo provvedimento ablativo deve contenere la dimostrazione non solo che il reato ha generato un profitto, ma anche la prova che il soggetto abbia conseguito tale profitto o una parte di esso.
Con particolare riferimento ai reati da omesso versamento, poi, si è affermato che, in mancanza di limitazioni nell’atto costitutivo o di nomina, degli stessi rispondono non solo il Presidente del CdA che ha firmato la dichiarazione, ma anche il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato, i quali, comunque, esercitavano gli ordinari poteri gestori di cui all’art. 2475 del C.C. per cui ben avrebbero potuto e dovuto estinguere il debito tributario
La recente pronuncia assume dunque particolare rilievo, evidenziando che, in caso di organo collegiale, la responsabilità per il reato può essere ascritta a tutti i componenti, i quali potrebbero subire, la confisca per equivalente del profitto del reato. 
D’altra parte, eventuali ripartizioni interne di funzioni gestorie sono del tutto irrilevanti, anche alla luce di precedente pronuncia, con la quale è stato statuito che «singoli componenti del consiglio di amministrazione non sono chiamati a rispondere del reato omissivo in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 40 c.p., e dunque quali garanti dell’adempimento altrui, bensì quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento». 
Infatti, ciascun amministratore, essendo in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni, deve essere ritenuto responsabile poiché, «la divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna ma non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società che spetta a ciascun amministratore in quanto tale. Né può avere alcuna rilevanza, ai fini della pretesa limitazione della responsabilità omissiva, il fatto che i singoli amministratori/ricorrenti non abbiano mai amministrato la società in modo paritetico e congiunto».

Sempre in tema di concorso, la S.C. ha poi anche affermato la legittimità del provvedimento cautelare reale nei confronti della socia nonché coniuge dell’amministratore unico di una s.r.l. indagato per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. L.vo n. 74/00 «data anche la fisiologica contiguità della ricorrente col coniuge legale rappresentante della società, di cui la stessa ricorrente è tra l’altro titolare di quote pari al 49%», con ciò valorizzando non tanto l’effettivo contributo causale (materiale e/o morale) alla realizzazione dell’illecito quanto la relazione affettiva e conseguente vicinanza all’autore.

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2) La Confisca di prevenzione nel decreto 159/11

Altra tipologia di confisca che potenzialmente potrebbe essere applicata anche con riferimento ai reati fiscali è rappresentata da quella c.d. «di prevenzione» che trova il suo fondamento nel D. L.vo n. 159/11, «Codice Antimafia». Trattasi di misura che, proprio in quanto di prevenzione, è priva di carattere sanzionatorio con conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività e non richiedendo, in via generale, la previa pronuncia di una sentenza di condanna penale.

Per l’adozione di questo istituto e del sequestro ad esso funzionale vengono richiesti presupposti soggettivi ed oggettivi.

Sotto il primo profilo, si ricorda che per effetto del richiamo operato nell’art. 4 all’art. 1 del detto Decreto, le misure di prevenzione personale previste dal Capo II, per quanto di maggiore interesse in questa sede, tra gli altri si applicano a: b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Sotto il profilo oggettivo, l’art. 20, invece, prevede che il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, possa ordinare il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 [1] e 34-bis [2] ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il successivo art. 24, dedicato alla confisca, precisa che in ogni caso il proposto non può giustificare la disponibilità di beni e ricchezze in genere, adducendo che esse siano il frutto o il reimpiego dell’evasione fiscale, ossia il frutto di attività in sé lecite, ma non dichiarate al fisco [3]

L’art. 25, infine, prevede che dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei suddetti beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, i provvedimenti di sequestro e la confisca possono riguardare altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

[1] Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende.

[2] Controllo giudiziario delle aziende.

[3] La predetta regola vale anche per i terzi che, quindi, non potranno addurre la circostanza a giustificazione della disponibilità sproporzionala (Cass. n. 36561/20, SS.UU. n. 33451/14). 

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3) Indice

Premessa e-book La disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari

Prefazione

1. Inquadramento normativo generale

2. I Limiti della Confisca diretta

3. La Confisca nei reati tributari

4. Sequestro e Confisca nei confronti di persone giuridiche

5. Rilevanza delle presunzioni tributarie nella Confisca

6. Individuazione e quantificazione del provento del reato

6.1 Il provento del reato nelle varie fattispecie del D. L.vo n. 74/00

6.2 Concorso nel reato

6.3 Quantificazione imposta evasa in sede amministrativa e penale: il doppio binario

7. La Confisca dei beni futuri

8. Confisca e procedure concorsuali

9. Limiti quantitativi alla Confisca

10. Sequestro e Confisca: casi particolari

11.La Confisca per sproporzione

11.1 - Evoluzione e natura dell’istituto

11.2 - Presupposti e modalità applicative della confisca

11.3 Prassi amministrativa

12. La Confisca nell’ambito del D.L.vo n. 231/01

12.1 La Confisca per equivalente nel D. L.vo n. 231/01

12.2 Le fattispecie rilevanti

13. La Confisca di Prevenzione

13.1 La Confisca di prevenzione nel D. L.vo n. 159/11

13.2 La Confisca di prevenzione e i reati fiscali

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