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SOVVENZIONI PUBBLICHE PER CONFESSIONI RELIGIOSE: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI UE

Sovvenzioni pubbliche per confessioni religiose: orientamenti giurisprudenziali UE

Sentenza del 2 febbraio 2023 emessa nella causa C-372/21, la corte di Giustizia UE su sovvenzioni pubbliche a istituti scolastici confessionali

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Con sentenza del 2 febbraio 2023 emessa nella causa C-372/21, la corte di Giustizia UE, stabilisce che non risulta contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, a favore di istituti scolastici confessionali, al requisito del riconoscimento della Chiesa/associazione religiosa di appartenenza dell’istituto stesso.

1) Fatti di causa e le questioni pregiudiziali sollevate

La vicenda fa riferimento alla Chiesa avventista tedesca, che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in Germania, ma non beneficia dello status di Chiesa riconosciuta in forza del diritto austriaco.  

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, tale Chiesa (tedesca) ha riconosciuto come scuola confessionale un istituto scolastico sito in Austria, gestito da un’associazione riconosciuta alla quale essa fornisce il suo sostegno sotto forma, in particolare, di sovvenzioni, di fornitura di materiale pedagogico e di formazione continua del personale docente. 

Detta Chiesa ha presentato all’autorità austriaca competente una richiesta di sovvenzione per la retribuzione del personale di tale istituto, avvalendosi dell’articolo 56 TFUE, al fine di beneficiare del trattamento riservato alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco.

Tuttavia, l’autorità competente respinge tale richiesta in quanto, secondo il vigente diritto, le sovvenzioni pubbliche possono essere concesse solo a enti che sono riconosciuti come “comunità confessionali” secondo il diritto austriaco. 

Tuttavia, esperito tutto l’iter giurisdizionale di riferimento, la Corte Suprema amministrativa austriaca, nutrendo dubbi sulla compatibilità della sussistenza del necessario requisito di riconoscimento con il diritto UE, sospende il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. se rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione una situazione in cui un’associazione religiosa riconosciuta e stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea chieda, in un altro Stato membro, sovvenzioni a favore di una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale.
  2. In caso di risposta affermativa alla prima questione si domanda se l’articolo 56 TFUE debba possa impedire alle disposizioni nazionali di prevedere, al fine del riconoscimento di una sovvenzione pubblica, che il richiedente sia riconosciuto come Chiesa o associazione religiosa dal diritto nazionale.

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2) La pronuncia della Corte: Art. 17 TFUE e principio di neutralità

La Corte di Giustizia, con sentenza 2 febbraio 2023 emessa nella causa C-372/21, evidenzia in primo luogo che l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE esprime neutralità dell’Unione nei confronti dell’organizzazione, da parte degli Stati membri, dei loro rapporti con le Chiese e le associazioni o comunità religiose

Tale neutralità, tuttavia, non ricomprende l’ipotesi che la Chiesa/associazione religiosa svolga servizi dietro remunerazione su un determinato mercato economico.

In secondo luogo, i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati, costituiscono servizi, intesi dunque come attività commerciale. 

Viceversa, i corsi impartiti da un istituto scolastico rientrante in un sistema d’istruzione pubblica, finanziati, interamente o principalmente, mediante fondi pubblici, non costituiscono un’attività economica

Infatti, lo Stato membro, istituendo e mantenendo un tale sistema d’istruzione pubblica non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo in favore dei propri cittadini.

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’istituto scolastico austriaco riconosciuto e sostenuto dalla Chiesa avventista tedesca come scuola confessionale è un istituto privato i cui corsi impartiti sono ampiamente finanziati da fondi privati, cosicché, tale istituto deve essere considerato come esercente un’attività economica.

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3) La libertà di stabilimento: art. 49 TFUE

Dal momento che la scuola per la quale la Chiesa avventista tedesca richiede una sovvenzione si trova in Austria ed è gestita da un’associazione registrata in tale Stato membro, una situazione di questo tipo rientra nella libertà di stabilimento, garantita dall’articolo 49 TFUE, e non nella libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.

L’articolo 49, primo comma, TFUE dispone che sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

Tale disposizione osta, dunque, a qualsiasi misura nazionale che vieti, ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento.

In aggiunta, il principio del divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, applicabile in questo settore, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, attraverso l’applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato. 

Alla luce dei richiamati princìpi, si può affermare come una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento.

Tuttavia, una siffatta restrizione può essere ammessa a condizione, 

  • di essere giustificata da un obiettivo espressamente previsto all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE oppure da una ragione imperativa di interesse generale;
  • di rispettare il principio di proporzionalità.

In merito all’esistenza di una giustificazione alla restrizione di cui trattasi, la Corte osserva come le scuole private confessionali austriache completino il sistema scolastico pubblico, che è interconfessionale, consentendo ai genitori di scegliere più agevolmente l’istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose.

Inoltre, il riconoscimento delle Chiese e delle associazioni religiose presuppone che queste ultime abbiano una certa dimensione affinché le loro azioni non si limitino ai loro membri. 

La limitazione della concessione delle sovvenzioni pubbliche alle sole scuole confessionali di Chiese/associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco mira a garantire che tali scuole si rivolgano a una parte importante della popolazione che può scegliere tale offerta d’istruzione complementare a quella proposta dalle scuole pubbliche.

Alla luce della motivazione che precede, si può dichiarare che l’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso di impedire a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato.

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4) Principi di diritto espressi dalla Corte di giustizia

I giudici aditi pronunciano dunque i seguenti principi di diritto ai fini di una corretta interpretazione della normativa comunitaria:

  • L’articolo 17, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non ha l’effetto di sottrarre all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione una situazione in cui una Chiesa (ovvero un’associazione o una comunità religiosa) che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in uno Stato membro e che riconosce e sostiene in un altro Stato membro, in quanto scuola confessionale, un istituto scolastico privato chieda per tale istituto la concessione di una sovvenzione riservata a Chiese, ad associazioni e a comunità religiose riconosciute in base al diritto di tale altro Stato membro.
  • L’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine.

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