Tools

Quadro RW 2024 (Foglio Excel)

139,90€ + IVA

IN SCONTO 149,00

E Book

Come leggere la busta paga (eBook)

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90

E Book

La pensione ai superstiti

9,90€ + IVA

IN SCONTO 10,90
HOME

/

PMI

/

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

/

RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ: APPROFONDIMENTO SULLA DIRETTIVA UE

Rendicontazione societaria di sostenibilità: approfondimento sulla Direttiva UE

Direttiva UE “CSRD” pubblicata il 14 dicembre 2022 nella gazzetta ufficiale europea: la relazione sulla gestione e l’attestazione del revisione (seconda parte)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presente contributo, che segue la prima parte su Rendicontazione societaria di sostenibilità: i principi della Direttiva UE è un focus per punti principali sulle modifiche e le integrazioni che la Direttiva UE CSRD apporta agli articoli 19-bis della direttiva 2013/34/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, con riferimento specifico a:

  • l’apposita sezione della relazione sulla gestione;
  • la funzione e la rilevanza dell’attestazione del revisore o società di revisione incaricata. 

1) Il contenuto della relazione sulla gestione

La Direttiva UE, oramai definitiva con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Europea  del 14 dicembre 2022 modifica l’art. 19-bis della Direttiva UE 2013/34 relativamente alla rendicontazione di sostenibilità individuando le informazioni ed il contenuto che la relazione sulla gestione deve integrare (sostituendo la DNF, documento a sé). 

La relazione sulla gestione delle imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico, ad eccezione delle microimprese, include le informazioni necessarie:

  • alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché
  • alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Un’apposita  sezione dedicata deve includere:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, ovvero:

i) la resilienza del modello e della strategia aziendale dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) la descrizione

  • degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050,
  • dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una
  • la dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) la descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) la  descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) le informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f)la  descrizione:

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) la  descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) gli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).


Ti consigliamo: 

Segui tutti gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato alla Rendicontazione non Finanziaria


Ti potrebbe interessare la Circolare dedicata a:

La Circolare fa parte dell'Abbonamento Circolare del Giorno

2) La rendicontazione sostenibile delle piccole e medie imprese

In deroga al contenuto della sezione dedicata della relazione, visto sopra,  gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

Ti consigliamo: 

Segui tutti gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato alla Rendicontazione non Finanziaria


3) La revisione e l’attestazione della conformità della rendicontazione sostenibile

La Direttiva CSRD, tra i punti innovativi prevede l’introduzione dell'obbligo dell’attestazione da parte del revisore legale o della società di revisione contabile che deve esprimere le proprie conclusioni in merito alla conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni normative e sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (si veda il par. 60 e gli  artt. 34 e s.). 

Dette conclusioni dovrebbero riguardare la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi  di rendicontazione di sostenibilità, le procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità nonché la conformità con gli obblighi di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

I revisori contabili o le società di revisione contabile eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione. Il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori contabili o delle imprese di revisione contabile contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. Vi è tuttavia il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi inerenti all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. Di conseguenza la Direttiva UE è intervenuta a disciplinare sia gli aspetti dell’indipendenza che quello del compenso, comunque, da considerare separato da quello della Revisione di bilancio.

La Direttiva ha previsto il passaggio graduale da un tipo di incarico di revisione finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato  ad uno finalizzato ad acquisire la ragionevole sicurezza, che consentirebbe altresì:

  • lo sviluppo ordinato del mercato dell'attestazione per le informazioni sulla sostenibilità e delle pratiche di rendicontazione delle imprese.;
  • l’ aumento graduale dei costi a carico delle imprese, dato che l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza è più onerosa rispetto all'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Alla luce del ruolo fondamentale dei revisori legali nel provvedere all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità e nel garantire l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità, la Commissione ha annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, in quanto ciò costituisce un presupposto per l'efficace applicazione della Direttiva CSRD. In particolare, le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle società di revisione contabile dovrebbero consentire l'ulteriore qualifica dei revisori legali per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Gli Stati membri dovranno recepire tale punto e garantire che i revisori legali che desiderano qualificarsi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.

Ti consigliamo: 

Segui tutti gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato alla Rendicontazione non Finanziaria


Fonte immagine: Foto di Elisa da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ · 10/03/2024 Bilanci 2023: perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali

Trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, indicatori, rischi climatici, informativa

Bilanci 2023: perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali

Trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, indicatori, rischi climatici, informativa

Reporting di sostenibilità

In consultazione pubblica lo schema di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2023/2464,CSRD, semplificazioni per le PMI

Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), CSRD

In consultazione lo Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.