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RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ: I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA UE

Rendicontazione societaria di sostenibilità: i principi della Direttiva UE

Direttiva europea “CSRD” pubblicata il 14 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale europea: la rendicontazione societaria si sostenibilità ed il rischio di gestione (Parte prima)

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La Direttiva Europea Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, (Direttiva UE 2022/2464) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea il 14 dicembre 2022 (pubblicata in data 16.12) entrerà in vigore trascorsi 20 giorni dalla predetta data, mentre gli stati membri avranno diciotto mesi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici. 

Si ricorda che, la Direttiva CSRD integra e modifica:

  • il regolamento (UE) n. 537/2014,
  • la direttiva 2004/109/CE,
  • la direttiva 2006/43/CE 
  • la direttiva 2013/34/UE

per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Già in precedenti articoli[1], sono stati esaminati i punti innovativi della citata Direttiva, tra i quali:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione a tutte le grandi imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate;
  • il trattamento differenziato con la previsione di specifici standard per le PMI secondo il criterio di proporzionalità;
  • la caratteristica della prospettiva forward-looking del report di sostenibilità;
  • la reasonable assurance dei report di sostenibilità, alla stessa stregua del bilancio d’esercizio
  • la sostituzione dell’espressione “informazione non finanziaria”: il legislatore europeo (ri)denomina la forma di rendicontazione  “reporting non finanziario” in “reporting di sostenibilità.
  • la sostituzione della Dichiarazione Non Finanziaria, DNF, documento a sé, con la SCRD ricompresa nella relazione sulla gestione societaria.

In particolare, le integrazioni apportate agli articoli:

  • 19 - bis (rendicontazione di sostenibilità) 
  • 29- bis ( rendicontazione consolidata di sostenibilità)

della Direttiva 2013/34/UE esplicitano l'obbligo per le imprese di comunicare non soltanto informazioni “in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione” ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

Le imprese, pertanto, dovranno riferire:

  • sia in merito all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente,
  • sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa.

È la cosiddetta prospettiva della “doppia rilevanza”, nella quale il rischio che l'impresa affronta l'impatto da essa prodotto rappresenta una prospettiva di rilevanza.

1) Doppia rilevanza e adeguatezza informativa: contenuti del modello e strategia aziendale

Con riferimento alla “doppia rilevanza” la verifica "dell'adeguatezza dell'informativa societaria” indica se le due prospettive (l'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa) non sono comprese e/o se sono applicate correttamente.

Le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva rilevante singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.

Le imprese dovrebbero altresì comunicare se e in che modo il modello e le strategie aziendali:

  • tengono conto degli interessi delle parti interessate;
  • forniscono informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità;
  • informano sull'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati;
  • informano su eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione;
  • il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
  • i principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle attività dell'impresa;  
  • la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare.


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2) Il ruolo e la finalità dei principi di rendicontazione di sostenibilità

I principi di rendicontazione di sostenibilità[2] devono specificare le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare. 

La Direttiva UE individua la finalità dei principi di rendicontazione ( artt. 29-ter e 29- quater) che tenuto conto del proprio oggetto dovranno riferire su:

  • a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai fattori ambientali relativamente a:
    • i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
    • ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
    • iii )le risorse idriche e marine;
    • iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;
    • v) l'inquinamento;
    • vi) la biodiversità e gli ecosistemi;
  • b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai i fattori sociali e in materia di diritti umani:
    • i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
    • ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
    • iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  • c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai fattori di governance:
    • i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
    • ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
    • iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
    • iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
    • v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

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3) I tempi di attuazione e le scadenze

La Direttiva UE nella versione definitiva non apporta modifiche ai tempi di attuazione e scadenze per le imprese:

Data/termine di attuazione

Imprese che rientrano nell’obbligo

1° gennaio 2024, con primo report all’inizio del 2025

Le imprese che già producono la Dichiarazione non Finanziaria, DNF, ex D. Lgs 254/2016

 

1° gennaio 2025 

Le imprese che ricadono nel perimetro della Direttiva CSRD e che non producevano la DNF, ex D. Lgs. 254/2016

1° gennaio 2026, primo report inizio del 2027, con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;

 

 PMI quotate che ricadono nella direttiva CSRD

 

1° gennaio 2028, con primo report inizio 2029

 

Le filiali d’imprese che ricadono nella Direttiva CSRD 

 


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4) NOTE

[1]Peta M., Reporting di sostenibilità: la Direttiva UE li estende alle PMI, Speciale Fisco E Tasse , 14 novembre 2022. Acquistabile dello stesso autore l’E-book sulla rendicontazione sostenibile aggiornato alla Direttiva CSRD seguendo il link https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/46751-rendicontazione-non-finanziaria-e-modello-business-pmi.html 

[2] La Direttiva UE ha individuato  nell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), l’ organo di consulenza della Commissione europea nel campo della rendicontazione aziendale,  incaricato di emanare gli standard di reporting di sostenibilità europei, i cosiddetti “European Sustainability Reporting Standards” (ESRS), differenziati per le grandi imprese e le PMI.

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