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LEGGE DI BILANCIO 2023: DEFINIZIONE AGEVOLATA E STRALCIO DEI RUOLI

Legge di bilancio 2023: definizione agevolata e stralcio dei ruoli

Disegno di legge manovra 2023: stralcio dei debiti di basso importo e rateizzazione delle cartelle. Vediamo insieme le diverse ipotesi previste per la tregua fiscale.

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In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2023, si anticipano le seguenti disposizioni:

  • l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  • la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore si avvale dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, anche di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. 

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1) Legge di bilancio 2023: annullamento automatico debiti fino a 1000 euro

Art. 46 – I carichi fino a 1.000 euro

Alla data del 31.1.2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1. 2023.

2) Definizione agevolata carichi (cd.rottamazione) nella manovra economica 2023

Art. 47 – I carichi affidati all’agente della riscossione.

Fermo restando quanto è previsto dall’art. 46, i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000-30.6.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio con il solo versamento delle somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento va fatto in unica soluzione entro il 31.7.2023, ovvero in un massimo di 18 rate così articolate:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% di quanto complessivamente è dovuto, scadenti il 31.7 e il 30.11.2023;
  • le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024, vengono computati gli interessi al tasso del 2% annuo ma senza applicare le regole di rateazione indicate all’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.

Nell’area riservata, l’agente della riscossione fornisce i dati necessari per individuare i carichi definibili. Entro il 30.4 il contribuente deve dichiarare all’agente della riscossione, esclusivamente con modalità telematica, la volontà di applicare la norma evidenziando da:

  • il numero delle rate scelto;
  • l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio che, su presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento, è sospeso.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta i pagamenti. L’omissione comporta la revoca ella sospensione su istanza di una delle parti. Il debitore può integrare la domanda entro il 30.4. 2023.

 

Il computo delle somme da versare

L’ammontare delle somme da versare considera esclusivamente gli importi versati a titolo di capitale compreso nei carichi e a tiolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Se per effetto di precedenti pagamenti parziali il debitore ha già corrisposto integralmente quanto dovuto, egli deve comunque manifestare la volontà di aderire alla norma agevolativa.

Le somme già versate anteriormente sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Gli effetti della presentazione della dichiarazione
  • sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza;
  • fino alla scadenza della prima e unica rata delle somme dovute, sono sospesi gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti dichiarazioni in essere;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
  • si applica la normativa sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 54 del d.l. 24.4.2017, n. 50, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015 limitatamente ai debiti definibili:
    • alla data del 31.7.2023 le dilazioni sono sospese sono revocate automaticamente;
    • il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto.

Entro il 30.6.2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e delle date di scadenza dei pagamenti.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;
  • mediante i moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione dell’agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La mancata osservanza del termine di pagamento
La definizione agevolata può essere estesa anche ai debiti che rientrano, a seguito di istanza presentata dai contribuenti, nei procedimenti di cui al capo II, sez. I, della l. 27.1.2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sez. II e III, del d.lgs. 12.1.2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche facilitato, con le modalità e i tempi eventualmente indicati nel decreto di omologazione.


Le esclusioni
  1. risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  2. IVA riscossa all’importazione;
  3. recupero di aiuti di Stato;
  4. somme derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  5. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  6. sanzioni diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le violazioni del codice della strada il beneficio comprende gli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della l. 24.11.1981, n. 689, e l’aggio di riscossione.

Per le somme oggetto di procedura concorsuale e di composizione negoziale della crisi di impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

L’estensione del beneficio
Possono essere definiti, anche se per gli stessi si è determinata l’inefficacia della definizione, i carchi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazione resa ai sensi:
  • dell’art. 6, comma 2, del d.l. 10.2016, n. 193, carichi per il periodo 2000-2016;
  • dell’art. 1, comma 5, del d.l. 16.10.2017, n. 148, pagamento rateale decaduto del 2000-2016 e del 1.1.2017-30.12.2017;
  • dell’art. 3, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n.119, pagamento rateale per il periodo 2000-2017;
  • dell’art. 1, n. 189, della l. 30.12.2018, n. 145, omessi versamenti di avvisi bonari per carichi dal 2000 al 2017 e di contributi e casse previdenziali, professionali e di gestione separata INPS;
  • art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. 30.4.2019, n. 34, riapertura dei termini agevolativi.


Si consiglia la lettura della Guida alla cartella di pagamento (eBook 2022), utile ebook sulle cartelle di pagamento che aiuta a capire le ragioni dell'avviso e a conoscere le procedure per contestarla.
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