HOME

/

DIRITTO

/

TRUST E PATRIMONI 2022

/

IL TRUST E IL SOCIALE: L'AGENZIA CHIARISCE LA TASSAZIONE NELL'AMBITO DEL DOPO DI NOI

Il trust e il sociale: l'agenzia chiarisce la tassazione nell'ambito del Dopo di Noi

I trust e il sociale - come puo' essere la vita di un disabile dopo la morte dei genitori? Il “dopo di noi”, un segno di una civiltà protettiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci siamo mai chiesti cosa può accadere a un disabile dopo la morte dei genitori o dei parenti più prossimi che si prendono cura di lui se non autosufficiente?

È una problematica oggettiva che è stata argomento di una legge chiamata Dopo di noi, frase con il quale i genitori delle persone disabili indicano il periodo successivo alla loro morte; Promulgata nel 2016 e recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno famigliare” contiene le norme per affrontare il futuro delle persone disabili.

Di recente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 34/2022 del 20 ottobre sulla parte relativa alla tassazione delle somme previste a titolo di trust per i disabili. Il titolo della Circolare è: Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Ti potrebbe interessare l'ebook Legge Dopo di Noi - Le nuove forme di protezione patrimoniale per disabili (Legge n. 112/2016)

1) I trust e il sociale

Il trust è una forma di protezione legale che si inquadra nell'ambito del Dopo di noi, perché prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti, la cui amministrazione ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio del tutelato.  

L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, e si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito disponente (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito trustee, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Cosa meglio di questo per il Dopo di noi

Tant'è che la circolare stessa ricorda, nell'elencazione dei trust esistenti, anche quello Dopo di noi, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112.

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori.
Trust Dopo di noi è soggetto a tassazione in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate conferma l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa al momento dell'istituzione di un trust.

Il legislatore prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per l'apporto di beni e diritti in trust, purché siano soddisfatti determinati requisiti previsti dalla legge, tra cui l'istituzione del trust mediante atto pubblico e l'individuazione nell'atto istitutivo  dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite.

L'Agenzia specifica che l’esenzione si applica anche nel caso in cui l'apporto dei beni al trust venga disposto per mezzo di un atto mortis causa.

In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto al disponente, allora i beni e diritti ancora in trust potranno tranquillamente essere ritrasferiti a quest'ultimo, senza dover scontare l'imposta sulle successioni e donazioni poiché non vi è un trasferimento di ricchezza “intersoggettivo”.

È solo nell'ipotesi in cui il patrimonio residuo del trust Dopo di noi venga trasferito ad un terzo che vi sarà applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, tenendo conto, ai fini del calcolo dell'aliquota, del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il destinatario del patrimonio.

Ti potrebbe interessare l'ebook Legge Dopo di Noi - Le nuove forme di protezione patrimoniale per disabili (Legge n. 112/2016)
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TRUST E PATRIMONI 2022 · 12/04/2024 Dichiarazione di successione nel trust testamentario

Chiarimenti ADE sulla dichiarazione di successione nel trust testamentario

Dichiarazione di successione nel trust testamentario

Chiarimenti ADE sulla dichiarazione di successione nel trust testamentario

Titolare effettivo:  no per il mandato fiduciario

Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?

Le Entrate in data 5 aprile forniscono chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del Trust

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.