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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOTE CRITICHE SULLO SCIOPERO DEI GIUDICI TRIBUTARI ONORARI

Riforma giustizia Tributaria: note critiche sullo sciopero dei Giudici Tributari onorari

Nuova quinta Magistrature tributaria - Riforma giustizia Tributaria e lo sciopero degli attuali Giudici Tributari onorari: alcune considerazioni

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Il 09 agosto 2022 il Parlamento ha definitivamente approvato la riforma della giustizia tributaria, con la nascita della QUINTA MAGISTRATURA, sollecitata ed auspicata da tutti i contribuenti e da tutti i professionisti.

A seguito della suddetta riforma, che finalmente riqualifica la giustizia tributaria da tutti considerata di serie  B, l’Associazione Magistrati Tributari (AMT) ha dichiarato l’astensione delle attività giudiziarie e, in particolare, dalla partecipazione alle udienze pubbliche e dallo svolgimento di qualunque altro adempimento d’ufficio, a partire da lunedì 19 settembre a mercoledì 21 settembre c.a.

Alla base della suddetta astensione ci sarebbero le criticità della riforma, segnalate ma non sufficientemente valutate ed accolte.

Secondo me, le motivazioni della suddetta astensione non sono giustificate, come cercherò di dimostrare seguendo e commentando le specifiche contestazione della protesta. 

1) Mancato rafforzamento dell’indipendenza del giudice tributario dal MEF

Secondo l’AMT, è da criticare il mancato rafforzamento dell’indipendenza del giudice tributario dal MEF la cui presenza risulta addirittura rafforzata con l’attribuzione al MEF di poteri di gestione dello status giuridico ed economico del c.d. personale giudicante e dei concorsi di reclutamento.

In sostanza, la riforma rende i nuovi magistrati tributari dipendenti dallo stesso Ministero, cioè del dicastero che è il titolare degli interessi sostanziali del processo.

A questo punto sorge  spontanea la domanda: gli attuali giudici tributari onorari, sono stati nominati su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 545/92) e perché solo oggi, dopo tanti anni, sentono la necessità di protestare?

Oltretutto, il Ministro dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto, determina il compenso fisso mensile ed aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie (art. 13, D.Lgs. n. 545/92); quindi, perché solo ora contestare e protestare quando gli attuali giudici tributari onorari hanno sempre saputo ed accettato la presenza invasiva del MEF?

In ogni caso, con la riforma finalmente si è creata la QUINTA MAGISTRATURA, con un ruolo autonomo dei magistrati tributari, reclutati con concorso pubblico, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941.

Oltretutto, non è escluso che il prossimo Parlamento modifichi la normativa, assegnando, giustamente, la gestione ed organizzazione della giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ho sempre sostenuto e come, peraltro, era previsto da quasi tutti i progetti di legge.

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2) Mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari

L’AMT critica la riforma per la mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari che, confidando nella durata dell’incarico fino a 75 anni, hanno rinunciato alle attività professionali, si sono sottoposti ad onerosi trasferimenti di sede e svolgono a tempo pieno tale attività.

Anche in questo caso, gli attuali giudici tributari onorari sapevano benissimo che:

  • la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego” (art. 11, primo comma, D.Lgs. n. 545/92);
  • di conseguenza, all’atto della cessazione dell’incarico non è prevista alcuna pensione né alcun indennizzo economico;
  • per i trasferimenti di sede è previsto soltanto un rimborso forfettario di euro 1,50;
  • è previsto soltanto un compenso fisso mensile lordo che varia da euro 300 ad euro 500, nonché un compenso di 15 euro nette a sentenza depositata.

Di conseguenza, alla luce delle suddette considerazioni, ben conosciute all’atto della nomina, l’eventuale svolgimento a tempo parziale dell’attività di giudice tributario era una scelta personale con gli eventuali rischi (ammesso che molti giudici abbiano rinunciato all’attività professionale). 

 

Il disservizio dell’attività giudiziaria.

Secondo l’AMT, la riforma creerà un disservizio dell’attività giudiziaria nelle sedi che rimarranno scoperte e le disfunzioni in quelle nelle quali si ridurrà sensibilmente il numero dei giudici a causa della diminuzione del numero dei giudici.

La riforma ha previsto due istituti processuali che ridurranno sensibilmente nel tempo la necessità di avere, come oggi, circa 2490 giudici tributari.

I due istituti processuali sono:

  • l’istituzione del giudice monocratico per le cause sino a 3.000 euro, al netto di sanzioni ed interessi (che oggi rappresentano circa il 50% di tutte le cause pendenti in pieno grado);
  • la possibilità del giudice tributario di formulare proposte conciliative, che, se non accettate, possono comportare maggiori spese di giudizio (fino al doppio, nelle ipotesi di mediazione – reclamo). 

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3) La riforma non consentirà lo svolgimento della funzione giudiziaria nei tempi (brevi) richiesti dal PNRR

Secondo l’AMT, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, sulla base del Ruolo unico pubblicato dal CPGT, cesseranno dalle funzioni 1.100 giudici tributari rispetto agli attuali 2490 in servizio. Il previsto ingresso di 100 magistrati provenienti dalle altre magistrature per dedicarsi a tempo pieno a quella tributaria, e l’ingresso di 68 nuovi magistrati tributari a seguito del primo concorso pubblico che sarà a breve bandito dal C.P.G.T., non consentirà lo svolgimento della funzione giudiziaria nei tempi (brevi) richiesti dal PNRR.

L’entrata a regime del nuovo assetto richiede l’espletamento dell’ultimo concorso  previsto per il 2030, vale a dire nell’arco di almeno un decennio dall’entrata in vigore della legge.

Oltretutto, non è affatto vero che il PNRR richiede in tempi brevi la completa realizzazione della riforma dopo 158 anni (sarebbe assurdo!!), in quanto è previsto che la riforma sia approvata in tempi brevi; come è stato tempestivamente fatto.

Inoltre, si fa presente che la giustizia tributaria sarà gestita da magistrati tributari, vincitori di concorso pubblico, e dagli attuali giudici tributari il cui ruolo del 2011 è ad esaurimento.

Per cui non ci sarà alcun blocco o sensibile ritardo delle funzioni giudiziarie, anche alla luce di una forte riduzione del contenzioso tributario, come esposto al n. 3.

In ogni caso, una volta entrata a regime la riforma, si potrà eventualmente aumentare il numero di 576 magistrati tributari ed accelerare la tempistica dei concorsi.

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4) Eliminazione del c.d. incentivo economico (c.d. compenso premiale) e la disparità di trattamento tra i componenti del collegio giudicate

L’AMT contesta l’eliminazione del c.d. incentivo economico (c.d. compenso premiale) a favore delle Commissioni più virtuose che ogni anno smaltiscono il 10% dell’arretrato dell’anno precedente.

Tale previsione, sempre secondo l’AMT, non solo non agevolerà lo smaltimento delle cause pendenti ma si risolverà in una penalizzazione economica per i giudici più virtuosi.

Il prospettato aumento del compenso mensile nella misura del 130%, tenuto conto che la media dei compensi di un componente si aggira intorno a 370 euro lordi, si traduce in ben poco.

Premesso che gli attuali giudici tributari onorari sanno benissimo, fin alla nomina, quale è il loro trattamento economico, si fa presente che la riforma prevede la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le nuove Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (finalmente scompare l’anacronistica definizione di Commissioni tributarie !).

Inoltre, i giudici tributari attuali hanno l’aumento del 130% del compenso fisso mensile lordo e possono arrivare a percepire un compenso lordo annuale fino ad euro 72.000.

Palese disparità di trattamento economico e giuridico tra i componenti del collegio giudicate.

Secondo l’AMT, la riforma crea una palese disparità di trattamento economico e giuridico tra i componenti del collegio giudicante che svolgeranno le medesime funzioni giudiziarie, a secondo delle rispettive provenienze: tanto più che, almeno in sede di prima applicazione, saranno i giudici attualmente in servizio a doversi occupare del tirocinio e della valutazione dei nuovi magistrati tributari assunti per concorso.

A tal proposito, occorre precisare quanto segue. 

  • I magistrati tributari, vincitori di concorso pubblico, devono svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le Corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza professionale.

Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento ed i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Quindi, per legge, il tirocinio sarà svolto sempre e soltanto dai magistrati tributari e mai dagli attuali giudici onorari; quindi, in questo caso, c’è una netta disparità di trattamento giuridico tra magistrati tributari e giudici tributari onorari, mentre la disparità di trattamento economico è giustificata dal superamento del concorso pubblico.  

  • In ogni caso, per gli attuali giudici tributari onorari, per i primi tre bandi di concorso pubblico, è prevista una riserva di posti del 30%, se  non hanno, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, superato 67 anni.

 

Le nuove regole di elezione dei componenti del CPGT favoriscono alcune categorie di giudici.

Secondo l’AMT, le nuove regole di elezione dei componenti dell’organo di autogoverno favoriscono alcune categorie di giudici ed alterano il principio della proporzionalità della rappresentanza e della razionalità del sistema elettorale.

Secondo l’AMT, si risolvono in disposizioni che agevolano la competizione elettorale e che non corrispondono al conseguimento di tutela di interessi protetti e neppure a regole di necessità e ragione.

In sede di prima applicazione della riforma, nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza nel Consiglio di Presidenza di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile ed uno da quella militare.

Secondo me, questo non compromette il principio di proporzionalità della rappresentanza, tenuto conto che, con la riforma, per la prima volta ci saranno magistrati a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico.

In ogni caso, non ritengo che questo possa essere un motivo per proclamare lo sciopero!

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5) Conclusioni

La riforma appena approvata, dopo 158 anni dall’istituzione delle Commissioni Tributarie (1864), finalmente ha fatto nascere la QUINTA MAGISTRATURA (dopo quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare), con magistrati a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico, con trattamento economico e pensionistico come gli attuali magistrati ordinari (professionalizzazione dei giudici tributari, come richiesto espressamente dal PNRR).

Certo, come tutte le riforme strutturali, dopo un periodo di rodaggio, saranno senz’altro necessari altri interventi quali:

  • la gestione ed organizzazione che dovrà essere affidata alla Presidenza del Consigli dei Ministri;
  • la gestione del reclamo-mediazione che non deve più essere affidata alle Agenzia delle entrate.

Sicuramente, il nuovo Parlamento dovrà intervenire per le correzioni ed integrazione, con la collaborazione di tutti i professionisti e giudici tributari, evitando corporativi ed ingiustificati scioperi.

Infine, non bisogna dimenticare che gli attuali giudici tributari onorari, all’atto della nomina, hanno prestato giuramento di osservare lealmente le leggi dello Stato (art. 10, primo comma, D.Lgs. n. 545/1992), per cui lo sciopero indetto dopo solo tre giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 130/2022 crea un vistoso “vulnus istituzionale”, peraltro con un Governo dimissionario, un Parlamento sciolto e con le elezioni politiche che si faranno il 25 settembre c.a.

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