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DEFINIZIONE AGEVOLATA GIUDIZI PENDENTI CASSAZIONE: ATTENZIONE ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE

Definizione agevolata giudizi pendenti Cassazione: attenzione alla data del 16 settembre

Per la definizione delle liti davanti alla Cassazione pendenti alla data del 15 luglio attenzione alla data del 16 settembre per la notifica alla controparte

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Ricorsi da presentare tempestivamente entro il 16 settembre 2022: una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purchè nei termini, puo' ugualmente rientrare nella normativa definitoria, se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022. 

1) Il punto sulla definizione delle controversie pendenti davanti alla Cassazione

L’art. 5 della Legge n. 130 del 31/08/2022 (in G.U. n. 204 dell’01/09/2022), che entra in vigore venerdì 16 settembre c.a., ha previsto e disciplinato, a determinate condizioni, la definizione agevolata dei giudizi tributari innanzi alla Corte di Cassazione, purchè pendenti alla data del 15 luglio 2022.

A maggiore precisazione di quanto sopra esposto, l’art. 5, comma 4, testualmente dispone:

“Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.

L’interpretazione autentica di cui sopra è utile perché si può verificare che una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purchè nei termini, possa ugualmente rientrare nella normativa definitoria, logicamente se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.

In definitiva, il contribuente ed il suo avvocato cassazionista, nell’ipotesi di cui sopra, devono decidere:

  1. se intendono definire la controversia devono entro il 16 settembre 2022 notificare il ricorso, rinunciando in tal modo al termine lungo di sei mesi (oltre agosto) o breve in caso di notifica;
  2. se, invece, non intendono beneficiare della definizione agevolata possono logicamente notificare il ricorso nel termine lungo o breve (art. 62 D.Lgs. n. 546/1992).

In ogni caso, per la scelta di cui sopra, si devono verificare le seguenti condizioni:

  1. la sentenza della regionale deve essere stata depositata entro il 15 luglio 2022, per cui se depositata dopo tale data non rientra nell’ipotesi in questione;
  2. in ogni caso, la sentenza non deve essere passata in giudicato alla data del 15 luglio 2022 perché in tal caso sono decorsi inutilmente i termini perentori previsti dalla legge per il ricorso per Cassazione;
  3. logicamente, la stessa situazione per beneficiare della definizione si verifica se l’Agenzia delle entrate (soccombente in tutto o in parte in appello) entro il 15 luglio 2022 notifica al contribuente il proprio ricorso.

In definitiva, alla luce della suddetta disposizione, i contribuenti ed i cassazionisti devono decidere ed agire in fretta entro venerdì 16 settembre 2022.

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