HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

/

NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022

Nuovo modello di comunicazione imposta di soggiorno 2022

Imposta di soggiorno 2022: guida alla compilazione del nuovo modello di comunicazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Decreto del MEF del 29.04.2022pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2022, è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione per l’imposta di soggiorno, che va presentato entro il prossimo 30.09.2022 (con riferimento al periodo d’imposta 2021). Il precedente termine del 30 giugno è stato proprogato dal Decreto Semplificazioni.

Si riepilogano i contenuti della dichiarazione che i soggetti tenuti (gestore o altro) dovranno presentare.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

1) Imposta di soggiorno 2022

Con Decreto MEF del 29.04.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione (al pari delle relative istruzioni) per l’imposta di soggiorno.

Si ricorda in proposito che: 

  • i Comuni capoluogo di Provincia; 
  • le Unioni di Comuni
  • i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; 

possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare – secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo – sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Viene altresì previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo previsto per il contributo di soggiorno di Roma Capitale.Detti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede infatti, per Roma Capitale, l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città – da applicare sempre secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione – fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Il comune di Venezia è poi autorizzato ad applicare , per l'accesso con qualsiasi vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di sbarco in alternativa all'imposta di soggiorno, entrambi fino all'importo massimo 10 euro per notte di soggiorno.

A livello di obblighi dichiarativi va notato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile

  • non solo del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (clienti), ma anche 
  • della presentazione della dichiarazione, che deve essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica
  • entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, e
  • limitatamente all'anno d'imposta 2020, unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

 Per le c.d. locazioni brevi vi è una disposizione analoga a quella vista in precedenza, secondo cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

2) Termini presentazione dichiarazione imposta di soggiorno 2022

Ecco i termini di presentazione in funzione dei vari anni: 

DICHIARAZIONE ANNO

TERMINE PRESENTAZIONE

2020

 

30.06.2022 (30.09.2022 come prorogato dal DL Semplificazioni)

2021

2022

30.06.2023

2023

30.06.2024

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

3) Tipologia di dichiarazione e identificazione del dichiarante

La dichiarazione va presentata esclusivamente in modalità telematica.

In essa vanno inseriti in primo luogo, oltre all’anno di riferimento, i dati relativi alla tipologia di dichiarazione, ossia

  • Nuova dichiarazione” nel caso di prima compilazione della dichiarazione,
  • Dichiarazione sostitutiva qualora si debba trasmettere nuovamente (per un determinato anno d’imposta e codice fiscale del gestore/mediatore della struttura ricettiva e dello stesso codice catastale del comune) una dichiarazione già inviata, così come per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati,
  • Dichiarazione multipla se si tratta di una dichiarazione costituita da invii multipli.

Devono poi essere obbligatoriamente compilati (o barrati) i seguenti campi, pena la mancata accettazione della dichiarazione:

  • nell’identificazione del Comune e del dichiarantele parti relative a
    • Comune”, 
    • Provincia (Sigla)” e 
    • Codice catastale del Comune;
  • Tipologia del dichiarante, per cui vengono proposte le seguenti scelte:

 

 

GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Detto soggetto può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi della norma secondo cui “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti

MEDIATORE DELLA LOCAZIONE

A questo proposito si richiama espressamente la disposizione che prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Ricorre tale fattispecie quando il dichiarante è diverso dal gestore/dichiarante della struttura ricettiva, quale ad esempio il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede e così via

INTERMEDIARIO

In questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” e precisamente:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

4) Dati del gestore o dichiarante diverso

Vi è poi una successiva parte della dichiarazione incentrata sul dichiarante (soggetto gestore o altro). 

In particolare:

  • il riquadro Dati del gestore/mediatore della locazione della struttura ricettiva” contiene i campi relativi ai dati identificativi del gestore o del mediatore della locazione della struttura ricettiva (partita Iva, codice fiscale, telefono, indirizzo PEC eccetera);

  • vi sono poi due quadri, ossia
    • Persone fisiche e
    • Soggetti diversi dalle persone fisiche,

che comprendono i campi relativi ai dati identificativi delle persone fisiche o dei soggetti diversi da queste ultime che svolgono l’attività ricettiva in qualità di gestori/mediatori (in cui indicare cognome e nome o denominazione, data di nascita, domicilio fiscale eccetera);

  • una volta inserite le informazioni relative al riquadro di cui sopra, l’utente compila il blocco Dichiarante diverso dal gestore/mediatore della struttura ricettiva, ma solamente qualora il dichiarante(ossia colui che sottoscrive la dichiarazione)
    • sia diverso dal gestore/mediatore della struttura ricettiva (ad esempio sia un rappresentante eccetera) a cui si riferisce la dichiarazione, 
    • non sia un intermediario,

e sia stata selezionata tale opzione nel campo “Tipologia dichiarante” del riquadro iniziale. Andranno in particolare compilati obbligatoriamente i campi di seguito indicati, come segue:

  • Codice fiscale del sottoscrittore,
  • Codice carica, per il quale va utilizzato l’apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita (riportata in seguito).

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

5) Dati della struttura ricettiva

Un ulteriore quadro riguarda i dati della struttura. Nello specifico, il blocco Dati della struttura ricettiva riporta le informazioni sulla struttura oggetto della dichiarazione, e va compilato per ogni singola struttura presente nel comune al quale viene trasmessa la dichiarazione e amministrata dal gestore/mediatore presente nella dichiarazione.

Nel quadro devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati:

  • Progressivo: che riporta il numero progressivo delle strutture per le quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune e gestite dallo stesso gestore/mediatore (nella versione web dell'applicazione la gestione del progressivo è automatica) ;
  • Denominazione struttura;
  • Struttura ricettiva commerciale, barrando l’opzione  SI/NO

Nel caso in cui l’utente abbia indicato SI occorre compilare anche i campi, successivamente indicati: 

  • Codice attività della struttura (codice ATECO)”, 
  • Codice fiscale della struttura” e 
  • Partita IVA della struttura”;
  • Codice attività della struttura (codice ATECO) solo se l’utente ha indicato SI nel campo visto sopra;
  • Codice fiscale della struttura solo se l’utente ha indicato SI nel medesimo campo “Struttura ricettiva commerciale”;
  • Partita IVA della struttura solo se l’utente ha indicato SI nel campo “Struttura ricettiva commerciale”;
  • Via/piazza;
  • Numero civico;
  • CAP;
  • Comune;
  • Provincia (sigla);
  • Indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO;
  • Telefono.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 · 24/04/2024 Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

Il CNDCEC fornisce un orientamento per le cause di incompatibilità della professione di commercialista rispetto alle locazioni brevi

Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

Il CNDCEC fornisce un orientamento per le cause di incompatibilità della professione di commercialista rispetto alle locazioni brevi

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Con una FAQ datata 17 aprile le entrate chiariscono l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve

Codice CIN locazioni: attese le regole nazionali

Codice CIN locazioni brevi e turistiche: il Ministero con avviso del 29.03 evidenzia che valgono ancora le norme regionali in attesa della attuazione del DL 145/2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.