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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO RENDE PIÙ DIFFICILE LA DIFESA PERSONALE

La riforma del processo tributario rende più difficile la difesa personale

Processo tributario: il giudice monocratico per snellire le procedure: approfondimenti

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Se il contribuente decide di difendersi personalmente contro una pretesa fiscale deve tenere presente che il valore della controversia non deve essere superiore a 3.000 euro a titolo di imposta, ovvero di sanzioni se queste rappresentano l’unica pretesa. 

La bozza di disegno di legge di riforma del processo tributario approvata il 17.5.2022 dal Consiglio dei Ministri non innalza la soglia suddetta.

Per accelerare la trattazione del ricorso, eccetto se la causa è di valore indeterminabile, è introdotta la figura del giudice monocratico: così si va più veloci nella soluzione delle controversie evitando accumuli di pratiche di basso valore demandando la trattazione alla commissione in forma collegiale per la risoluzione di pratiche più complesse.

Ma se il ricorso è respinto arriva una prima sorpresa.

La bozza innova la procedura: il giudice può formulare una proposta conciliativa “avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”. 

Se il contribuente non l’accetta senza giustificato motivo, nel caso di soccombenza, a suo carico, restano le spese del giudizio “maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta” ricevuta.

In contribuente deve confidare sul fatto che la causa non sia trattata dal giudice monocratico, ma dalla commissione in forma collegiale, poiché se la sentenza emessa gli è contraria, in tutto o in parte, è possibile presentare il ricorso in appello esclusivamente per la “violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia”

La limitazione non si applica per le controversie che riguardano le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 2014/335UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014, e l’IVA riscossa all’importazione.

In qualsiasi caso va tenuto presente che quando l’impugnazione anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile il contribuente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato tributario di importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 

La regola si applica anche se l’iniziativa di impugnazione dell’atto è dell’ente impositore.

1) Processo tributario: le novità di riforma della procedura

La misura del contributo unificato:regola attualenuova regola
valore della controversia:

  • fino a 2.582,28 euro
30 euro40 euro
  • tra 2.582.28 e fino a 3.000 euro
60 euro80 euro
La proposta conciliativa:

proposta dalla commissione:NOSI
  • non accettata senza giustificato motivo e se il ricorso è accolto in misura inferiore alla proposta ricevuta

addebito solo se la proposta è di parte

addebito anche se la proposta è della commissione
  • spese del processo
liquidate con sentenzaliquidate con sentenza con l'aumento del 50%
Impugnazione della sentenza emessa:

  • dalla commissione
ammessaammessa
  • dal giudice monocratico
-solo per violazione del procedimento, di norme costituzionali, o di diritto dell'UE
impugnazione, anche incidentale, respinta o inammissibile o improcedibile-versamento pari al contributo unificato già pagato


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