×

E Book

Iva in agricoltura | eBook 2026

19,90€ + IVA

IN SCONTO 20,90

E Book

La Busta paga 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Regime forfettario | Pacchetto eBook 2026

33,90€ + IVA

IN SCONTO 39,80
HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO

/

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO RENDE PIÙ DIFFICILE LA DIFESA PERSONALE

La riforma del processo tributario rende più difficile la difesa personale

Processo tributario: il giudice monocratico per snellire le procedure: approfondimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il contribuente decide di difendersi personalmente contro una pretesa fiscale deve tenere presente che il valore della controversia non deve essere superiore a 3.000 euro a titolo di imposta, ovvero di sanzioni se queste rappresentano l’unica pretesa. 

La bozza di disegno di legge di riforma del processo tributario approvata il 17.5.2022 dal Consiglio dei Ministri non innalza la soglia suddetta.

Per accelerare la trattazione del ricorso, eccetto se la causa è di valore indeterminabile, è introdotta la figura del giudice monocratico: così si va più veloci nella soluzione delle controversie evitando accumuli di pratiche di basso valore demandando la trattazione alla commissione in forma collegiale per la risoluzione di pratiche più complesse.

Ma se il ricorso è respinto arriva una prima sorpresa.

La bozza innova la procedura: il giudice può formulare una proposta conciliativa “avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”. 

Se il contribuente non l’accetta senza giustificato motivo, nel caso di soccombenza, a suo carico, restano le spese del giudizio “maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta” ricevuta.

In contribuente deve confidare sul fatto che la causa non sia trattata dal giudice monocratico, ma dalla commissione in forma collegiale, poiché se la sentenza emessa gli è contraria, in tutto o in parte, è possibile presentare il ricorso in appello esclusivamente per la “violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia”

La limitazione non si applica per le controversie che riguardano le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 2014/335UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014, e l’IVA riscossa all’importazione.

In qualsiasi caso va tenuto presente che quando l’impugnazione anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile il contribuente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato tributario di importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 

La regola si applica anche se l’iniziativa di impugnazione dell’atto è dell’ente impositore.

1) Processo tributario: le novità di riforma della procedura

La misura del contributo unificato:regola attualenuova regola
valore della controversia:

  • fino a 2.582,28 euro
30 euro40 euro
  • tra 2.582.28 e fino a 3.000 euro
60 euro80 euro
La proposta conciliativa:

proposta dalla commissione:NOSI
  • non accettata senza giustificato motivo e se il ricorso è accolto in misura inferiore alla proposta ricevuta

addebito solo se la proposta è di parte

addebito anche se la proposta è della commissione
  • spese del processo
liquidate con sentenzaliquidate con sentenza con l'aumento del 50%
Impugnazione della sentenza emessa:

  • dalla commissione
ammessaammessa
  • dal giudice monocratico
-solo per violazione del procedimento, di norme costituzionali, o di diritto dell'UE
impugnazione, anche incidentale, respinta o inammissibile o improcedibile-versamento pari al contributo unificato già pagato


Dello stesso autore ti consigliamo

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO · 14/01/2026 L’Arbitro Assicurativo (AAS): cos’è e come funziona la nuova tutela per i consumatori

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS): requisiti, limiti di valore, soggetti ammessi e procedura per il ricorso stragiudiziale

L’Arbitro Assicurativo (AAS): cos’è e come funziona la nuova tutela per i consumatori

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS): requisiti, limiti di valore, soggetti ammessi e procedura per il ricorso stragiudiziale

Udienze da remoto: regole dal 1° gennaio

Tutte le regole per lo svolgimento delle udienze da remoto a partire dal 1° gennaio

Processo penale telematico: modifiche al Decreto n 217/2023

Pubblicato in GU il Decreto della Giustizia con modifiche alle regole per il nuovo processo penale telematico

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.