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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOMINA DEI GIUDICI, TRATTAMENTO ECONOMICO, MASSIMARIO

Riforma giustizia tributaria: nomina dei giudici, trattamento economico, Massimario

Nomine dei magistrati e dei giudici tributari, trattamento economico, ufficio ispettivo, ufficio del Massimario Nazionale

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Continua il commento al disegno di legge sulla Riforma della Giustizia Tributaria. 

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Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2022 .

l suddetto disegno di legge sarà presentato quanto prima alle Commissioni Seconda e Sesta del Senato. Con la pubblicazione di questi articoli si vuole fornire un primo commento sommario delle principali novità governative, con la speranza, che il Parlamento, in sede di approvazione definitiva, apporti le necessarie modifiche per avere finalmente una giustizia tributaria terza ed indipendente, come tassativamente previsto dall’art. 111, secondo comma della Costituzione.

1) Nomine dei magistrati tributari e dei giudici tributari

Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui sopra, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Questo, secondo me, compromette, anche all’apparenza, la terzietà ed indipendenza della nuova magistratura tributaria.

2) Trattamento economico dei magistrati tributari

Ai magistrati tributari reclutati per concorso pubblico, secondo le modalità di cui sopra, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 

Gli stipendi del personale di cui sopra sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis del disegno di legge governativo, con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

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3) Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al fine di garantire l’esercizio efficiente delle attribuzioni previste per legge, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l’Ufficio Ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore. 

L’Ufficio Ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 

I componenti dell’ufficio di cui sopra sono esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. 

Ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.

4) Ufficio del massimario nazionale (01-01-2023)

ART. 24-bis (Ufficio del Massimario nazionale) del disegno di legge governativo

1. È istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del Massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari. 

2. Il Direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del Direttore e dei componenti dell’ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L’incarico del Direttore e dei componenti assegnati all'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile. 

3. L’ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali. 

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

5. Con convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte. 

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo 32, e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze. 

7. I componenti dell’ufficio di cui al comma 1 possono essere esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.”

È importante che il suddetto massimario sia consultabile da tutti i contribuenti e da tutti i difensori tributari. 

5) Opzioni ed interpelli

“ART. 1, comma 2, del disegno governativo:

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 

Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello. 

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi.

5. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l’anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. 

Allegati

Relazione Giustizia Tributaria e commento avvocato Villani
Schema disegno di legge giustizia tributaria
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