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DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2022 PER I SOGGETTI NON RESIDENTI

Dichiarazione IVA annuale 2022 per i soggetti non residenti

Rappresentante fiscale, stabile organizzazione, identificazione diretta. Guida alla compilazione della dichiarazione IVA 2022 per i soggetti non residenti.

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Entro il 2 maggio 2022 deve essere presentata la dichiarazione IVA 2022 relativa alle operazioni 2021. Ma cosa devono fare i soggetti non residenti? Vediamo le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione in relazione alle diverse modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l’anno d’imposta.

1) Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale

La dichiarazione IVA 2022 relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, deve essere presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6.

Attenzione va prestata al fatto che nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente.

2) Soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta

Nel caso in cui un soggetto non residente abbia operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione IVA 2022 deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente. Come specificato anche nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

3) Soggetto non residente che nello stesso anno d’imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente

Ai sensi dell’art. 17, terzo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell’anno. Per le modalità di compilazione in tali particolari ipotesi si forniscono, ad integrazione delle istruzioni di carattere generale, le seguenti istruzioni a titolo esemplificativo.

  1. Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta
    • qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: 
      • nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
      • nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente; 
      • nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA.
    • qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta. 
  2. Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscale
    • qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: 
      • nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6; 
      • nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
      • nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta. 
    • qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR.

4) Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione

La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti IVA. 

Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare

  • tramite rappresentante fiscale 
  • o mediante identificazione diretta 

per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. 

Come precisato con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 2011, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti l’IVA deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione.

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