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DICHIARAZIONE IVA 2026

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DICHIARAZIONE IVA 2026: TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Dichiarazione Iva 2026: termini e modalità di versamento del saldo Iva

Un riepilogo delle scadenze e delle modalità di versamento del saldo Iva 2025 risultante dalla dichiarazione annuale 2026, in unica soluzione o con rateizzazzione, con esempi

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L’IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno, a condizione che l’importo sia superiore a 10,33 euro (arrotondato a 10 euro in dichiarazione).

Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DPR n. 542/1999, infatti, “la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al DPR 7 dicembre 2001 n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data”.

Pertanto, in linea generale, l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale può essere versata:

  • entro il 16 marzo 2026, in un’unica soluzione oppure rateizzata, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2026), applicando alla somma da versare (al netto delle compensazioni) la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, in unica soluzione oppure rateizzata;
  • usufruendo dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno (30 luglio 2026), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che, quando il termine di pagamento cade di sabato o in giorno festivo, il versamento è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo inoltre che gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte, compresi quelli rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006.

Per individuare correttamente il termine di versamento del saldo IVA è quindi fondamentale tenere conto anche delle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi (art. 17 del DPR 435/2001), che variano a seconda che il contribuente sia persona fisica, società di persone o soggetto IRES.

In questo approfondimento vediamo quali sono le modalità e i termini di versamento del saldo IVA 2025 risultante dalla dichiarazione IVA 2026, con un esempio pratico.

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1) Saldo Iva 2025: termini di versamento persone fisiche e società di persone

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025) può essere versato:

  • entro il 16 marzo 2026, in unica soluzione oppure rateizzato;
  • oppure entro i termini di versamento delle imposte sui redditi.

Per le persone fisiche e le società di persone di cui all’art. 5 del TUIR che scelgono di effettuare il pagamento del saldo IVA entro i termini di versamento delle imposte sui redditi, le scadenze sono le seguenti:

  • entro il 30 giugno 2026, in unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In pratica:
    • pagamento dal 17.03.2026 al 16.04.2026 → interessi 0,40%
    • pagamento dal 17.04.2026 al 16.05.2026 → interessi 0,80%
    • pagamento dal 17.05.2026 al 16.06.2026 → interessi 1,20%
    • pagamento dal 17.06.2026 al 30.06.2026 → interessi 1,60%
  • oppure dal 1° luglio al 30 luglio 2026, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull’importo già maggiorato degli interessi dell'1,6% maturati al 30 giugno.
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2) Saldo Iva 2025: termini di versamento soggetti IRES

Per le società di capitali ed enti equiparati (soggetti IRES) che decidono di effettuare il pagamento del saldo IVA entro i termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, le scadenze sono individuate tenendo conto di:

  • la data di approvazione del bilancio d’esercizio;
  • la data di chiusura dell’esercizio.

In linea generale, i soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento del saldo IVA:

  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare corrisponde al 30 giugno 2026;
  • dal 30 giugno al 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%, usufruendo del differimento di 30 giorni previsto per i versamenti delle imposte sui redditi.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto.

Qualora il bilancio o il rendiconto non sia approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista per l’approvazione.

Ricordiamo che, ai sensi degli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile, le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro il termine stabilito dallo statuto o dall’atto costitutivo, comunque non superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • 180 giorni in presenza di particolari esigenze.

Di seguito una sintesi dei termini di versamento del saldo IVA in base alla data di approvazione del bilancio.

Soggetti che approvano il bilancio entro 120 giorni

Per i soggetti che approvano il bilancio nei termini ordinari:

  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare corrisponde al 30 giugno 2026;
  • dal 30 giugno al 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine ordinario ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Ad esempio, nel caso di una società con esercizio coincidente con l’anno solare che approva il bilancio il 29 giugno 2026, il versamento del saldo IVA potrà essere effettuato:

  • entro il 31 luglio 2026;
  • oppure entro il 31 agosto 2026, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

In caso di mancata approvazione del bilancio possono verificarsi due situazioni:

  • Bilancio da approvare entro 120 giorni
    Il versamento deve essere effettuato:
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, quindi 30 giugno 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
    • oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.
  • Bilancio da approvare entro 180 giorni
    Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato.
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3) Saldo Iva 2025: versamento rateale e scadenze

Abbiamo detto che l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata:

  • in unica soluzione

oppure

  • rateizzata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024

Considerando che il termine ordinario di versamento del saldo IVA è 16 marzo 2026, il contribuente può scegliere un numero di rate da un minimo di 2 a un massimo di 10.

Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile.

Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale.

Versamento del saldo IVA 2025 al 16.03.2026

  • In unica soluzione entro il 16.03.2026
  • oppure in forma rateale (max 10 rate a partire dal 16.03.2026) secondo il seguente prospetto.
Rata
Scadenza
Interessi
1ª rata16.03.2026
senza interessi
2ª rata16.04.2026
+ 0,33%
3ª rata18.05.2026
+ 0,66%
4ª rata16.06.2026
+ 0,99%
5ª rata16.07.2026
+ 1,32%
6ª rata20.08.2026
+ 1,65% (slitta al 20 per la sospensione feriale)
7ª rata16.09.2026
+ 1,98%
8ª rata16.10.2026
+ 2,31%
9ª rata16.11.2026
+ 2,64%
10ª rata16.12.2026
+ 2,97%

Versamento del saldo IVA 2025 al 30.06.2026

Il versamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 30.06.2026;
    l'importo è così determinato: importo dovuto del saldo IVA + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2026 e la data di versamento, quindi con interessi complessivi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30 giugno,

oppure

  • in forma rateale (max 7 rate) a partire dal 30.06.2026;
    l'importo di ciascuna rata è così determinato: importo dovuto del saldo IVA + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2026 e il 30.06.2026, suddiviso in rate mensili di uguale importo.
    Dalla seconda rata andranno applicati anche gli interessi dello 0,33% mensile.
Rata
Scadenza
Interessi
1ª rata
30.06.2026
senza interessi
Rate successive alla prima
Entro il 16 di ogni mese successivo
+ 0,33%

Versamento del saldo IVA 2025 al 30.07.2026

Il versamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 30 luglio 2026;
    l'importo è così determinato: importo dovuto del saldo IVA + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2026 e il 30.06.2026 (quindi con interessi dell'1,60%) + ulteriore maggiorazione dello 0,40%,

oppure:

  • in forma rateale (max 6 rate) a partire dal 30.07.2026;
    l'importo di ciascuna rata è determinato come segue: importo dovuto del saldo IVA + maggiorazione dell'1,60% (0,40% per ogni mese o frazione tra 17.03.2026 e 30.06.2026) + ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
    Dalla seconda rata si applicano anche gli interessi dello 0,33% mensile.
Rata
Scadenza
Interessi
1ª rata
30.07.2026
senza interessi
Rate successive alla prima
Entro il 16 di ogni mese successivo
+ 0,33%

Si ricorda che la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese dall'art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24 (come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 73/2017).

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4) Saldo Iva 2025: un esempio pratico di rateazione e compilazione F24

Vediamo un esempio pratico di versamento rateizzato del saldo Iva 2025, a seconda della scelta della data di pagamento della prima rata.

Supponiamo il caso di un contribuente che debba versare un saldo Iva a debito pari a 4.000,00 euro.

Se il contribuente sceglie di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026 in quattro rate, occorre prima applicare la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Nel caso di versamento al 30 giugno 2026:

  • interessi complessivi 1,60% (0,40% × 4 mesi)
  • importo complessivo: 4.000 × 1,016 = 4.064 euro

L’importo sarà quindi suddiviso in quattro rate di pari importo:

  • 1ª rata (30.06.2026) → 1.016 euro
  • 2ª rata (16.07.2026) → 1.016 euro + 0,33%
  • 3ª rata (20.08.2026) → 1.016 euro + 0,66%
  • 4ª rata (16.09.2026) → 1.016 euro + 0,99%

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 – versamento IVA annuale.

Vediamo come dovrà essere compilato il Modello F24 per ogni singola rata.

1° rata veramento al 30.06.2026


2° rata veramento al 16.07.2026

3° rata veramento al 20.08.2026

4° rata veramento al 16.09.2026

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