L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dell'anno di imposta 2025 dentro il 30 aprile.
Relativamente al Quadro VL, esso deve essere compilato dai contribuenti per determinare l’IVA dovuta o a credito
Il Quadro VL è composto da tre sezioni:
- determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
- credito anno precedente;
- determinazione dell’IVA a debito o a credito.
Come evidenziato dalle istruzioni, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.
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1) Dichiarazione IVA 2026: istruzioni per la compilazione del Quadro VL
Nella Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025 il Quadro VL è quello relativo alla liquidazione dell’imposta annuale.

Il Quadro VL si compone di tre sezioni:
Sezione 1 - Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta.
- Rigo VL1 somma dei righi VE26 e VJ19.
- Rigo VL2 indicare l’importo di cui al rigo VF71.
- Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.
- Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.
Sezione 2 - Credito anno precedente. La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:
- oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
- computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR, ai fini
della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.
Sezione 3 - Determinazione dell’IVA a debito o a credito. che contiene i Righi da VL20 a VL41.
Al termine della compilazione della sezione 3, si giunge al rigo V41.

In tale occorre indicare indicare:
- campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.
Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).