L’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, se di importo superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DPR n. 542/1999 infatti "La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto ((dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data".
Pertanto in linea generale, l'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale può essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2023, oppure rateizzata maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- in unica soluzione entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, applicando alla somma da versare (al netto delle compensazioni) la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure rateizzata a partire dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata
successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno (entro il 30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Per individuare il termine di versamento del saldo Iva, quindi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi (art. 17 del D.P.R. 435 del 2001), che si differenzia a seconda che il soggetto sia persona fisica, società di persona o soggetto Ires.
In questo approfondimento vediamo quali sono le modalità e i termini di versamento del saldo Iva 2022 con un esempio pratico.
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1) Saldo Iva 2022: termini di versamento persone fisiche e società di persone
Abbiamo detto che il saldo Iva può essere versato:
- entro il 16.03.2023
- entro i termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per le persone fisiche e società di persone di cui all'art. 5 del TUIR, che decidono di effettuare il pagamento del saldo Iva entro i termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, le scadenze sono così individuate:
- entro il 30 giugno 2023, in un’unica soluzione, con la maggiorazione a titolo di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione a partire dal 17 marzo, in sostanza avremo:
- se il pagamento è effettuato dal 17.03.2022 al 17.04.2023 (il 16 aprile è una domenica) applicando gli interessi dello 0,40%
- se il pagamento è effettuato dal 18.04.2023 al 16.05.2023 applicando gli interessi dello 0,8%
- se il pagamento è effettuato dal 17.05.2023 al 16.06.2023 applicando gli interessi dell'1,2%
- se il pagamento è effettuato dal 17.06.2023 al 30.06.2023 applicando gli interessi dell'1,6%
- dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (entro 30 giorni successivi al 30 giugno, ma il 30 luglio cade di domenica) applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% all'importo determinato alla data del 30 giugno (maggiorato quindi degli degli interessi dell'1,6%).
2) Saldo Iva 2022: termini di versamento soggetti IRES
Per le società di capitali ed enti equiparati (soggetti IRES) che decidono di effettuare il pagamento del saldo Iva entro i termini di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, le scadenze sono individuate tenendo in considerazione:
- la data di approvazione del bilancio d'esercizio
- la data di chiusura dell'esercizio.
In breve sintesi, i soggetti IRES dovranno effettuare il versamento del saldo Iva:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno 2023.
- dal 1° luglio al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
Ricordiamo che, ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice civile, le società di capitali ed enti equiparati devono convocare l'assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Vediamo quindi in sintesi i termini di versamento del saldo Iva a seconda della data di approvazione del bilancio.
Per i soggetti che approvano il bilancio nei termini ordinari entro 120 giorni
- entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 30 giugno 2023 (termine ordinario);
- dal 1° luglio al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
Per i soggetti che approvano il bilancio oltre termini ordinari ma entro 180 giorni
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Ad esempio nel caso di una società con esercizio coincidente con l'anno solare, che approva il bilancio il 29.06.2023, potrà effettuare il versamento del saldo Iva:- entro il 31 luglio 2023,
- oppure entro il 30 agosto 2023 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Mancata approvazione del bilancio
In caso di mancata approvazione del bilancio si possono verificare due situazioni differenti:
- Il bilancio doveva essere approvato nel termine ordinario di 120 giorni, il versamento dovrà essere effettuato:
- entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 30 giugno 2023 (termine ordinario);
- dal 1° luglio al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
- Il bilancio doveva essere approvato nel maggior termine di 180 giorni, il versamento dovrà essere effettuato:
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
3) Saldo Iva 2022: versamento rateale
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata:
- in unica soluzione
- o rateizzata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 16 marzo, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale.
VERSAMENTO SALDO IVA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN UNICA SOLUZIONE | 16.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN FORMA RATEALE (max 9 rate) a partire dal 16.03.2022 | 1 rata | 16.03.2023 (senza interessi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 rata | 17.04.2023 (+ interessi 0,33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 rata | 16.05.2023 (+ interessi 0,66%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 rata | 16.06.2023 (+ interessi 0,99%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 rata | 17.07.2023 (+ interessi 1,32%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 rata | 21.08.2023 (+ interessi 1,65%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 rata | 18.09.2023 (+ interessi 1,98%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 rata | 16.10.2023 (+ interessi 2,31%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 rata | 16.11.2023 (+ interessi 2,64%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN UNICA SOLUZIONE al 30.06.2023 | 30.06.2023 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30.06.2023). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN FORMA RATEALE (max 6 rate) | Maggiorazione del saldo Iva 2022 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 rata | 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate successive | Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN UNICA SOLUZIONE | 30.07.2023 (cadendo di domenica, i versamenti che scadono in tale data sono rimandati al 31.07.2023) + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento (quindi interessi del 2% se il pagamento avviene il 30.07.2023). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN FORMA RATEALE (max 5 rate) | Maggiorazione del saldo Iva 2022 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Saldo Iva 2022: un esempio pratico di rateazione
Vediamo un esempio praticodi versamento rateizzato del saldo Iva 2022, a seconda della scelta della data di pagamento della prima rata.
Supponiamo il caso di un contribuente che debba versare un saldo Iva a debito pari a 4.000,00 euro.
- Nel caso di versamento rateale differito al 30.06.2023 in 4 rate, si presenterà questa situazione:
- prima di tutto l'importo del saldo dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione a partire dal 17 marzo, di conseguenza l'importo complessivo da prendere come riferimento e da rateizzare sarà pari a 4.000,00 x 1,6% (dato dallo 0,40% x 4) = 4.064,00 euro,
- avendo optato per il pagamento in 4 rate, ogni rata sarà quindi pari a 1.016,00 euro,
- alle rate successive alla prima dovranno essere applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Vediamo come dovrà essere compilato il Modello F24 per ogni singola rata.
1° rata veramento al 30.06.20232° rata veramento al 17.07.2023
3° rata veramento al 21.08.20234° rata veramento al 18.09.2023
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