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ODV: NON SERVE LA PARTITA IVA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ODV: non serve la partita IVA per attività di interesse generale

Le Organizzazioni di volontariato oggi non sono tenute ad aprire partita IVA per l’esercizio di attività di interesse generale. Lo afferma l'Agenzia nell'interpello 92 2022

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Con la risposta a interpello n. 92 del 3 marzo 2022, le Entrate chiariscono che per l’attività di interesse generale le ODV possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Di conseguenza non sono tenute ad aprire partita IVA né ad emettere fattura.

Nello specifico, l’Organizzazione di volontariato istante (associazione iscritta nell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato ed autorizzata al trasporto infermi), rappresentava  di svolgere, ai sensi del proprio Statuto, prestazioni socio-sanitarie tra cui il soccorso sanitario ed il trasporto disabili e dializzati. 

In particolare, tale attività di trasporto dei pazienti è necessaria agli enti pubblici (in questo caso alle aziende sanitarie locali) per l’attuazione di una loro funzione rivolta al soddisfacimento di un pubblico interesse; il rimborso della prestazione viene erogato dalle ASL all’istante a seguito di raccolta e presentazione di una specifica documentazione amministrativo-contabile.

L’ODV istante (priva di partita IVA) evidenzia, tuttavia, di essere stata di recente esclusa dall’elenco delle strutture autorizzate al trasporto da parte della ASL di riferimento, motivato dalla mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad emettere fattura.  

Venivano chiesti dunque alle Entrate chiarimenti in merito al fatto se, in relazione al servizio di trasporto predetto, e sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 per cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, l’ente possa essere esonerato dall’apertura della partita Iva e dall’emissione della fattura.


1) ODV: Il quadro normativo di riferimento...

In attesa della piena entrata in vigore del RUNTS, la normativa di riferimento per le ODV è, come noto, la legge n. 266 del 1991. 

In applicazione dell’articolo 8, comma 2, un’organizzazione di volontariato, non svolgendo alcuna attività commerciale ai fini dell’Iva, non è tenuta ad aprire la partita Iva, né ad emettere alcuna fattura.

 Invero, tale disposizione stabilisce per le operazioni rese dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge n. 266 del 1991, costituite esclusivamente per fini solidaristici, l’esclusione dall’ambito applicativo dell’Iva, vale a dire la loro non rilevanza commerciale.

Le Entrate, al riguardo richiamano anche l’interpello n. 50 pubblicato il 12 febbraio 2020 - concernente il caso di una ODV che, sulla base di una specifica convenzione, riceveva contributi da una pubblica amministrazione a titolo di rimborso spese sostenute per un determinato progetto – in base la quale stato chiarito come affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini dell’Iva, prevista dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  •  iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991; 
  • le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.


2) ... in attesa della piena operatività del RUNTS

Con riferimento alla condizione della iscrizione della organizzazione di volontariato negli appositi registri regionali, occorre tenere conto della intervenuta operatività del RUNTS, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha introdotto il «Codice del Terzo Settore» (CTS). 

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106, nonché del decreto 26 ottobre 2021, n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV ... delle regioni e province autonome ... è individuato nel 23 novembre 2021”.

In relazione alla sussistenza dei requisiti per la conservazione della qualifica di Organizzazione di volontariato, occorre tener conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 34/0012604 del 29 dicembre del 2017, in cui è stato precisato che “in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del d.lgs.n.117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. 

Nel primo caso, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione: qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione un termine specifico per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto. 

Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Inoltre, si fa presente che l’articolo 33, comma 3, del CTS dispone espressamente che “per l’attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.

Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire "a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".

L’ODV, quindi, in presenza dei requisiti in precedenza descritti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all’articolo 33, comma 3 del CTS. 

Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.


Fonte immagine: Foto di Alina Kuptsova da Pixabay
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