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BONUS CASA: NO A VISTO E ASSEVERAZIONE DAL 1 GENNAIO 2022

Bonus casa: NO a visto e asseverazione dal 1 gennaio 2022

Il decreto antifrodi nella legge di bilancio esclude visto e asseverazione per lavori liberi e sotto i 10mila euro. La novità in vigore dal 1 gennaio

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La Legge di Bilancio 2022 (scarica qui il testo) ha visto l'integrale trasfusione del Decreto Antifrodi (legge 234/2021, articolo 1, comma 41), nel suo testo definitivo e in vigore dal 1 gennaio 2022.

In merito alle semplificazioni previste in tema di visto e asseverazione per i bonus casa (diversi da superbonus e bonus facciate) sotto i 10 mila euro, potrebbero sorgere dubbi considerati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 16/E del 29 novembre 2021  emanata a seguito della entrata in vigore dello stesso decreto poi abrogato e trasfuso appunto nella legge di bilancio.

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1) Bonus casa: le novità su visto e asseverazione in vigore dal 1 gennaio 2022

Con le semplificazioni previste dal decreto antifrodi si stabilisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per bonus diversi dal superbonus e dal bonus facciate, l’obbligo di visto di conformità fiscale e di asseverazione di congruità della spesa non è applicabile agli interventi di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Leggi anche Visto di conformità e asseverazione: NO per lavori di edilizia libera e < 10mila euro

Alla luce di quanto era stato chiarito dalla Circolare n 16/E del 29 novembre 2021 è giusto domandarsi la data di valenza di queste semplificazioni.

Con la Circolare 16/E emanata per chiarire l'ambito applicativo del decreto Antifrodi, l'agenzia ha ritenuto di specificare che la norma «si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021», data di entrata in vigore del decreto antifrodi.

Tuttavia in merito a casi concreti di fatture e pagamenti ante 12.11 con comunicazione dell'opzione di sconto post 12.11, erano stati posti quesiti e con FAQ le entrate avevano fornito ulteriori chiarimenti.

In particolare, con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 aveva effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non aveva ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

Si domandava se "A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?"

Le Entrate specificavano che l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si riteneva meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che:

  • abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
  • assolto i relativi pagamenti a loro carico
  • ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, 
  • anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate;

Per le nuove semplificazioni introdotte nella trasfusione in legge di bilancio dello stesso decreto antifrodi non parrebbe esistere motivo di derogare al principio riferito alla data di invio telematico con conseguenza che le nuove norme dovrebbero applicarsi a tutte le comunicazioni inviate a partire dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla data del bonifico o della fattura.

Ossia, dato che la nuova norma non introduce oneri aggiuntivi (cosa che capitava per l'obbligo di visto e asseverazione dopo l'entrata in vigore del decreto antifrodi) ma introduce semplificazioni anche nel caso di fatture e bonifici datati dicembre 2021 ma con invio telematico eseguito da gennaio 2022, le semplificazioni dovrebbero trovare applicazione. 

Si attendono ulteriori chiarimenti delle Entrate.

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