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IL 5XMILLE NON RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO-CASS., SENT. N.16102/21

Il 5xmille non rientra nella giurisdizione del giudice tributario-Cass., sent. n.16102/21

Esclusione dagli elenchi dei beneficiari del contributo del 5xmille dell’IRPEF: analisi della sentenza della Cassazione n 16102/2021

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Il fatto oggetto di ricorso per Cassazione 

La Cassazione (sent. del 9 giugno 2021, n. 16102) interviene in materia di competenza giurisdizionale in riferimento a controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei beneficiari del contributo del 5xmille dell’IRPEF.

Nello specifico, a seguito di verifica fiscale presso la sede legale un ente no profit, relativamente all'esercizio 2010, emergeva in capo all’ente religioso/Onlus l'assenza dei requisiti di cui al D Lgs n 460 del 1997 ai fini dell’iscrizione nell'Anagrafe Unica Onlus. 

Di conseguenza, previo parere dell'Agenzia per il Terzo settore, l'Ufficio emetteva provvedimento di esclusione dagli elenchi del 5xmille per l'anno 2011. 

L'ente proponeva ricorso avverso il citato provvedimento di esclusione e la CTP lo accoglieva. 

In secondo grado, la CTR adita confermava di nuovo la sentenza di primo grado e quindi, avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione 

In particolare la parte ricorrente lamenta la nullità della impugnata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art 2: in altri termini, le Entrate affermano l'erroneità della decisione nella parte in cui viene riconosciuta natura tributaria al provvedimento impugnato, il quale rientrerebbe invece nell'ambito di cognizione del giudice ordinario come anche affermato in precedenza dalla Corte Costituzionale. La CTR non avrebbe dunque giurisdizione in materia, in quanto il provvedimento di esclusione dagli elenchi del 5xmille di un ente no profit non avrebbe natura tributaria.

1) La sentenza della Cassazione sulla (in)competenza del giudice tributario e amministrativo

La Cassazione, con la pronuncia in esame, conferma la posizione dell’Agenzia delle Entrate e richiama la sent. n. 202/2007 della Corte Costituzionale dove si esclude proprio la natura tributaria del c.d. "beneficio del 5 per mille".

Nel merito, «il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell'Irpef incassata dall'erario subisce una "trasformazione" nel caso in cui il contribuente, con apposita dichiarazione di volontà, si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare specifici soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste». Per effetto di tale dichiarazione, dunque, «la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille, e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso». 

Pertanto – prosegue la Cassazione - in ragione e per effetto della scelta del contribuente, la quota del 5 per mille dell'Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di "provvista" versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento.

La controversia in analisi non ha, quindi, ad oggetto un rapporto giuridico di imposizione e neppure una agevolazione fiscale volta a ridurre le imposte sugli enti beneficiari, bensì un finanziamento pubblico di enti ritenuti meritevoli di sostegno economico (Cass., S.U. n. 24964/2017).

In definitiva, confermata la natura non fiscale della quota del 5xmille, in relazione alla quale lo Stato abdica alla propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo-contributivo, è certamente da escludere la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario.

Si evidenzia, altresì, che la controversia non ricade nemmeno nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Difatti, il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria presenta natura vincolata essendo gli aspetti applicativi  (modalità di richiesta, liste dei soggetti ammessi al riparto, criteri di riparto delle somme) disciplinati da un decreto non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006.  

La disciplina di attuazione predetermina dunque sia i requisiti di accesso al beneficio del 5xmille sia i criteri di computo dello stesso, configurando un potere vincolato dell'Amministrazione, a fronte del quale si deve riconoscere in capo al soggetto istante un diritto soggettivo perfetto cfr. Cass sez. Un ord. 8115 del 29/03/2017; Cass., Sez. Un., sent. n. 15867 del 20/07/2011). 

In aggiunta e a conferma di quanto esposto in precedenza sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario qualora:

- un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge; 

- e alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Sez. Un., ord. n. 21062 del 13/10/2011).

2) Conclusione. La natura dell’importo del 5xmille

Alla luce della recente sentenza in esame si può dunque affermare che in ipotesi di impugnazione del provvedimento di esclusione di un ente non commerciale dagli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, la competenza è del giudice ordinario (e non di quello tributario né di quello amministrativo).

Infatti, il contribuente è libero di scegliere di finanziare determinati soggetti no profit che operano nel campo del sociale; l’importo del 5xmille, a seguito della dichiarazione del contribuente stesso, perde la sua natura tributaria e assume la forma “provvista” che lo Stato deve obbligatoriamente corrispondere ai soggetti destinatari del finanziamento stesso.

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