Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.
Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:
- 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria,
- 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
- a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
- b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
- d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
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per approfondire il tema delle cartelle di pagamento ti consigliamo:
1) Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.
La rata minima è pari a 50 euro.
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2) Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro
Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.
3) Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
- il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.
4) Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate
I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).
I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.
In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.
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5) Proroga della rateizzazzione
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.
La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.
La proroga può essere:
- ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga.
I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.