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SEDE COOPERATIVE SOCIALI E DESTINAZIONE D’USO URBANISTICO

Sede cooperative sociali e destinazione d’uso urbanistico

Imprese sociali e inapplicabilità del principio di “indifferenza urbanistica”. La recente nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (n. 3959 del 22 marzo 2021).

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Con nota n. 3959 del 22 marzo 2021, il Ministero del lavoro si esprime in merito all’applicazione dell’art. 71, Codice del terzo settore alle imprese sociali e, nello specifico, alle cooperative sociali.

Per completezza, si ricorda come il citato articolo esprima in cd. principio di “indifferenza urbanistica” per cui «le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

1) Il principio generale

Secondo tale disposto, le attività di interesse generale (art. 5, D.lgs. n. 117/2017), proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dagli Enti di terzo settore, possono essere localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibili con ogni destinazione d'uso urbanistico e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impresso specificamente e funzionalmente all’area interessata (in senso conforme: Cons. Stato Sez. V Sent., 15/01/2013, n. 181).

Infatti, proprio in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.), la ratio del richiamato art. 71 Codice del Terzo settore, si ritrova nell’intento di  “promuovere e favorire le associazioni private che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (art. 1 , L. n. 106, 6 giugno 2016, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

2) La nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3959 del 22 marzo 2021

Delineato il quadro normativo di riferimento, la nota ministeriale in esame richiama la sentenza del TAR Abruzzo 25.10.2019 n. 519, in cui si stabiliva che “un’attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore” (nello specifico si trattava di una associazione di promozione sociale) “e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica”.

In particolare, il caso giurisprudenziale faceva riferimento ad un’area “messa a disposizione dei soli soci, il che consentiva, ad avviso del Tribunale adito, di configurare l’attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale”, rientrante nella previsione dell’art. 5, comma 1 lett. k), D.lgs. n. 117/2017.

Una pronuncia che senza dubbio tutela il “valore sociale” delle attività degli enti di Terzo settore; tale valore giustifica, secondo il giudice amministrativo, l’applicazione di disposizioni normative più favorevoli per le associazioni in esame. 

La nota del Ministero, in realtà non contraddice tale principio – anche se ciò potrebbe sembrare ad una prima lettura –  in quanto specifica come il citato 71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo”. 

Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa, sia pure di interesse generale (v., articolo 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017). Peraltro, ai sensi del Codice civile è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o di servizi.

La recente normativa in materia di Terzo settore, inoltre, stabilisce che le norme del Codice di Terzo Settore si applicano alle imprese sociali solo qualora compatibili con il D.lgs. n. 112/2017 (art. 1, comma 5, D.lgs. n. 112/2017); di contro, alle cooperative sociali e i loro consorzi, le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e sempre in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della l. 381/1991 (v. art. 1, comma 4, norma cit.).

Si conclude, quindi, che in riferimento alla normativa vigente in materia di ETS, in base al coordinamento delle norme previste nel D.lgs. n. 117/2017 e D.lgs. n. 112/2017, la disposizione di cui all’art. 71 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 risulta inapplicabile alle imprese sociali

Per le cooperative sociali, invece, poiché hanno natura giuridica di imprese sociali ex lege, ma con disciplina ad hoc, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.

Per altro verso, considerando la richiamata sentenza del TAR Abruzzo, si sottolinea come uno dei presupposti richiamati nella decisione fosse che l’area in questione risultava messa a disposizione dei soli soci; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 112/2017 “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale … gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.

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