Con la circolare n° 2 del 11 febbraio 2021, Assonime ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina civilistica e fiscale relativa alla sospensione degli ammortamenti introdotta dalla legge n. 126/2020 in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto)
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1) Premessa generale
La considerevole contrazione dei ricavi dovuta dalla pandemia Covid -19 sta avendo rilevanti impatti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese.
Sono moliti i possibili effetti civilistici che ne conseguono come ad esempio il peggioramento dei rating economico-finanziari e l’incidenza delle perdite sul patrimonio netto.
Il legislatore per attenuare gli impatti negativi ha previsto la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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2) La sospensione degli ammortamenti
In particolare, l’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, acconsente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall’art. 2426 C.c., in materia di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le imprese hanno la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio 2020.
Le quote non contabilizzate dovranno essere imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo rinviando con medesimo criterio anche le quote successive, allungando di conseguenza il piano di ammortamento originario.
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3) Immobilizzazioni coinvolte dalla deroga
La norma si riferisce genericamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali ma non ha specificato se la sospensione degli ammortamenti debba necessariamente riguardare intere classi di immobilizzazioni o anche singoli cespiti.
L’intervento di Assonime chiarisce che la deroga all’obbligo di ammortamento può essere applicata in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni. Le società sono libere di utilizzare la deroga in parola anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo del singolo bene (o classe di beni) ma da intendersi in senso più esteso dal presupposto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.
Tale interpretazione è completamente in linea con l’OIC di riferimento, secondo cui tra le ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga rientrano sia la chiusura parziale dello stabilimento quanto l’intento di calmierare o evitare una perdita operativa registrata per effetto della pandemia.
Resta dunque nella discrezionalità di chi redige il bilancio ricorrere alla sospensione degli ammortamenti, quando vi siano situazioni che attestino, anche in termini generali, l’impatto negativo sull’operatività dell’impresa.
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4) Informazioni da fornire in nota integrativa
La sospensione degli ammortamenti deve essere accompagnata dagli aspetti di trasparenza informativa da assolvere in bilancio.
Le imprese che procederanno con la sospensione conformemente a quanto stabilito dall’OIC dovranno indicare in nota integrativa:
- quali immobilizzazioni sono state assoggettate alla deroga e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni a supporto dell’applicazione della suddetta proroga;
- l’iscrizione della riserva;
- gli impatti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Assonime ritiene che nella nota integrativa debbano essere indicati alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta, non intendendosi necessaria un’illustrazione analitica delle ragioni della deroga. Tutte le società che non redigono la nota integrativa, in quanto rientrano nella categoria delle microimprese, tali informazioni dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.
5) Conseguenze fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico. L’ammortamento 2020, sospeso civilisticamente, dovrà essere comunque effettuato ai fini fiscali.
Tale deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020, comporterà un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene tale da richiedere lo stanziamento di imposte differite passive. Esse saranno pari alle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione negli anni successivi quando effettivamente verrà imputata a conto economico.
Il beneficio sul bilancio 2020 connesso con il mancato stanziamento delle quote di ammortamento non risulterebbe pari all’importo delle quote sospese, ma sarà composto da tale importo al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.
Leggi anche Bilancio 2020: deroga ammortamenti e imposte differite