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NIENTE SUPERBONUS PER IL CAPPOTTO TERMICO CHE SOSTITUISCE UNA PARETE DI SOLI VETRI

Niente Superbonus per il cappotto termico che sostituisce una parete di soli vetri

Con una risposta ad un interpello l’agenzia delle entrate sostiene che la sostituzione delle pareti vetrate fisse con un cappotto termico non concorre al superbonus

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Con la risposta all’interpello n. 521 del 3 novembre 2020 l’agenzia delle entrate coglie l’occasione per chiarire la definizione di “pareti opache” in relazione alle spese detraibili che danno diritto al superbonus del 110%.

1) L'oggetto dell'istanza

L’istante, nella sua richiesta, fa presente che il condominio nel quale egli possiede in comproprietà con il coniuge un appartamento vorrebbe riqualificare la facciata facendo rimuovere delle pareti in vetro, non apribili, quindi non qualificate come finestre, posizionate sulla superficie verticale dell’edificio.

L’intervento consisterebbe nella rimozione delle pareti vetrate e la loro sostituzione con pareti a supporto di un cappotto termico il quale garantirebbe il doppio salto di classe energetica all’immobile. Il dubbio dell’istante circa il godimento della massima detrazione del 110%, nasce dal fatto che l’art. 119, DL 34/2020, al comma 1, lett. a) prevede che uno degli interventi trainanti, fermi rimanendo i paletti delle due unità immobiliari e del salto di due classi energetiche, è quello consistente in interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. 

Dalla lettura della norma nulla si desume circa una definizione di “pareti opache”, facendo pertanto ritenere che la sostituzione del vetro una parete in muratura, soprattutto se finalizzato al risparmio energetico, possa dare diritto alla maxi detrazione del 110%.

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2) La risposta dell'agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate offre parere contrario sostenendo che: stante l'esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» - e non anche ad altri elementi costituenti l'involucro edilizio - si ritiene che le spese sostenute per l'intervento descritto nell'istanza, di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio.

3) Alcune considerazioni in merito

Alla luce di quanto esposto ed alla luce del diniego da parte dell’amministrazione finanziaria circa la partecipazione di tale intervento al superbonus del 110%, l’occasione è utile per fare qualche considerazione.

 Ammettiamo pure il caso che l’intervento descritto non sia detraibile al 110%, tuttavia è da rilevare una piccola incongruenza per la quale è necessario un chiarimento. 

Prima di tutto l’agenzia, nella parte finale della risposta, esprime il diniego all’intero “intervento” e non alla singola spesa della rimozione delle vetrate, il che non appare in linea con la ratio della norma che prevede il miglioramento della resa energetica dell’immobile premiando i committenti con una maggiore detrazione. 

E ancora, l’amministrazione finanziaria pare non prendere in considerazione quanto esposto nella Circ. 24/E/2020, al paragrafo “Cumulabilità” ove si evince che: 

...qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Ciò potrebbe prevedere pertanto che le effettive lavorazioni di approntamento del cappotto termico potrebbero beneficiare del superbonus, nell’eventualità le opere (murarie) connesse alla rimozione/smaltimento delle vetrate potrebbero concorrere al bonus 50% delle ristrutturazioni. 

Ma se così non fosse, l’intervento potrebbe comunque concorrere alla detrazione del 65% ex art. 14, Dl 63/2013 (risparmio energetico). 

In tale caso anche la rimozione delle vetrate, non solo l’intero intervento nel suo complesso, concorrerebbe alla detrazione del 65%. 

Ciò in forza di quanto affermato anche nella Circ. 19/E/2020 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione 

Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti), la detrazione spetta per le seguenti spese: 

  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo. 


Circa la possibilità di beneficiare del Bonus Facciate ex L. 160/2020 non possiamo dire nulla in quanto per come è descritto l’intervento non è possibile comprendere se la “parete opaca/vetrata” sia una parete interna, non visibile dalla strada (per tali interventi non e ammissibile il bonus facciate) oppure una parete visibile dall’esterno è quindi detraibile al 90%.

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