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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ANCHE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE “IN DIFFICOLTÀ”

Contributi a fondo perduto anche per le micro e piccole imprese “in difficoltà”

La Commissione Europea concede il via libera agli aiuti per le micro e piccole imprese “in difficoltà” al 31.12.2020

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Comprendendo le gravi difficoltà economiche e finanziarie cui sono soggette le micro e piccole imprese, la Commissione Europea decide di estendere la possibilità di usufruire delle misure di sostegno previste per la crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19 alle micro e piccole imprese “in difficoltà”: anche queste aziende potranno usufruire del Contributo a fondo perduto e degli abbuoni Irap previsti dal DL Rilancio.

1) L’esclusione per le imprese “in difficoltà”

Molto ha fatto discutere quando, il 13 giugno 2020, con la pubblicazione della Circolare 15/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiaro che la normativa europea in tema di aiuti di stato impediva l’accesso, alle imprese cosiddette “in difficoltà” alla data del 31.12.2019, a due delle misure di sostegno più importanti del DL Rilancio, tra quelle previste in favore delle imprese: il contributo a fondo perduto e gli abbuoni del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020.
Per un approfondimento sulla problematica e per la definizione di impresa “in difficoltà” è possibile leggere il precedente articolo: Le imprese in difficoltà escluse dal Contributo a fondo perduto del DL Rilancio
Risultava immediatamente evidente come una normativa così restrittiva, applicata in un contesto congiunturale così negativo come quello del 2020, avrebbe potuto anche sterilizzare molti interventi di sostegno all’economia, specialmente per le imprese di minore dimensione.

2) L’intervento della Commissione Europea

Fortunatamente non ha tardato l’intervento della Commissione UE, la quale, evidentemente convenendo che la normativa di settore, per come era stata strutturata fino a quel momento, in un frangente economico così negativo, avrebbe di fatto condannato  moltissime imprese di piccola dimensione, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 4509 final chiamata “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 ”, prende atto che
durante la crisi attuale, le microimprese e le piccole imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dalle ripercussioni economiche della pandemia di Covid19. Lo shock senza precedenti sul versante dell'offerta e della domanda dovuto alla crisi ha anche esacerbato le difficoltà che tali imprese generalmente incontrano per accedere ai finanziamenti sul mercato, rispetto alle medie e grandi imprese. Se non affrontate, tali difficoltà potrebbero costringere al fallimento un gran numero di microimprese e di piccole imprese, causando gravi perturbazioni per l'intera economia dell'Unione”, e stabilisce che “in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.
Motivo per cui, grazie alla modifica sopra riportata, il Contributo a fondo perduto e gli abbuoni (del saldo 2019 e del primo acconto 2020) dell’Irap, potranno essere usufruiti anche dalle Microimprese e dalle Piccole imprese “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

3) Come qualificare una Piccola impresa e una Microimpresa

L’intervento della Commissione Europea è, come si è detto, limitato alle imprese di minor dimensione, le microimprese e le piccole imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento UE n.651/2014, il quale con l’articolo 2 definisce:
- al comma 2 Piccola impresa: “si definisce piccola impresa una impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”;
- al comma 3 Microimpresa: “si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.
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