HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

ACCERTAMENTO IRAP: NO AL RADDOPPIO DEI TERMINI

Accertamento IRAP: no al raddoppio dei termini

Ecco le ragioni per cui non è concessa l'emanazione di un avviso di accertamento oltre i termini ordinari in relazione all'IRAP

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è in grado di operare la disciplina afferente al raddoppio dei termini relativamente all’Irap in quanto non si tratta di un’imposta in relazione alla quale sono disposte sanzioni penali. La legge n. 74/2000 infatti non qualifica quale reato l’evasione dell’Irap e di conseguenza, non è concessa all’amministrazione finanziaria la facoltà di effondere un avviso di accertamento oltre ai termini ordinari, in quanto il raddoppio può aver luogo esclusivamente nel caso in cui la trasgressione implichi un onere di denuncia penale, per uno dei reati disciplinati dalla legge 74/2000.

A tali conclusioni è giunta la Corte Suprema attraverso l’ordinanza n. 20435/2017 depositata in cancelleria il 25 agosto 2017.

1) IRAP , raddoppio termini e abrogazione clausola di salvaguardia

La dibattuta disciplina afferente il raddoppio dei termini è stata oggetto di numerosi mutamenti che hanno condotto sino all’abrogazione della disposizione medesima, con decorrenza dagli accertamenti afferenti le annualità successive al 2015. Nel precetto normativo previgente, così come nel corso del periodo transitorio, il presupposto per il raddoppio dei termini veniva originariamente confinato nell’ambito dell’identificazione di comportamenti tali da comportare l’obbligo della presentazione di una denuncia penale o, seguendo i precetti successivi, nel deposito della medesima a fronte del manifestarsi di uno dei reati tributari disciplinati dalla legge n. 74/2000.

Però i reati menzionati dalla “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” non contemplano l’imposta regionale sulle attività produttive sebbene, nella prevalenza degli avvisi di accertamenti emanati usufruendo del raddoppio  dei termini e aventi a oggetto il recupero dei tributi diretti, venivano estesi anche all’ambito Irap.

Tuttavia il menzionato contegno accertativo, a parere degli Ermellini, risulta essere illegittimo in quanto le inadempienze Irap non assumono consistenza penale e dalle medesime non può erompere alcun vincolo di denuncia penalmente rilevante.

La sentenza in commento si esprime anche in merito alla vicenda afferente alla disciplina transitoria del raddoppio termini, disciplinata in prima battuta attraverso l’art. 2 del D.Lgs. 128/2015 e in seguito mediante la Legge n. 208/2015.

A parere dei Giudici del Palazzaccio la clausola di salvaguardia introdotta con il D.Lgs. 128/2015 ma tuttavia non replicata all’interno della legge di Stabilità 2016, non si rivelerebbe soppressa dalla disciplina successiva tutelando, in buona sostanza, la sopravvivenza di numerosi e datati accertamenti emanati in carenza della denuncia penalmente rilevante in quanto divenuta obbligatoria esclusivamente in seguito ai menzionati mutamenti normativi. Però non è possibile trascurare la circostanza che la legge n. 208/2015, cronologicamente susseguente al D.Lgs. 128/2015, abbia regolamentato il medesimo argomento, ripresentando le identiche disposizioni rappresentate nel previgente decreto legislativo con la mera esclusione della clausola di salvaguardia.

L’omessa riproposizione della menzionata clausola, tuttavia, in forza del consolidato orientamento delle commissioni di merito, va letta quale sottintesa abrogazione della medesima in quanto norma successiva nel tempo che disciplina la medesima materia (lex posterior derogat legi anteriori).
Pertanto, non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano disciplinate sanzioni penali è evidente come, in relazione alla medesima, non possa operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento, applicabile ratione temporis.

Allegato

Cassazione 20435 2017 IRAP
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.