Il Garante per la protezione dei dati personali attraverso il rilascio di un recente Parere su una istanza di accesso civico (di cui si può prendere visione integrale nel documento allegato qui sotto) ha fornito importanti indicazioni in riferimento all’esercizio del diritto di accesso civico di materia concorsuale.
Il caso ha riguardato la richiesta di accesso civico generalizzato agli atti di un concorso pubblico bandito da una università. In particolare:
- agli elaborati scritti,
- ai verbali di correzione e
- ai curricula dei partecipanti.
L'ateneo aveva negato l'autorizzazione e il richiedente ha formulato istanza all'Autorità di controllo che pero ha confermato il diniego .
Il Garante in buona sostanza ha stabilito che il ricorso all’accesso civico al fine di acquisire la conoscenza dei suddetti atti confligge con il diritto alla riservatezza dei partecipanti alla selezione; ciò in quanto i curricula possono contenere informazioni particolari (ci si riferisce per esempio a: adesioni ad associazioni, opinioni di tipo politico o convinzioni filosofiche e religiose) la cui conoscenza può arrecare un pregiudizio concreto ai soggetti interessati (ovvero i partecipanti alla selezione).
La stessa secretazione di tali dati quale attività propedeutica al rilascio degli atti richiesti, ad opera dell’Amministrazione, potrebbe non essere di facile attuazione.
Nella motivazione l'Università in particolare aveva affermato che :
«l’ostensione dei curricula dei candidati e degli elaborati da questi redatti nell’ambito della procedura concorsuale potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai dati personali dei partecipanti al concorso. (...) Peraltro, la presenza dei curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento. Del pari anche l’elaborato scritto è, in linea di massima, indicativo di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità espressive, o al carattere del candidato, aspetti suscettibili di valutazione nella selezione dei partecipanti.
Per tale motivo anche la richiesta di copia degli elaborati scritti deve essere respinta, atteso che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale, fornendo la copia degli elaborati priva dell’associazione ai dati personali identificativi dei candidati.
Infatti, anche se la correzione dei compiti delle procedure concorsuali avviene in modo anonimo, il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno dal candidato, non elimina completamente la possibilità che una volta reso pubblico l’elaborato tramite l’accesso civico, il soggetto interessato possa essere re-identificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia. Considerata la non accordata accessibilità ai curricula e agli elaborati scritti si considerano parimenti inaccessibili i verbali di correzione degli stessi».
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1) Contenuti sensibili negli atti dei concorsi
Riportiamo alcuni stralci del parere del Garante in tema di dati sensibili presenti negli atti dei concorsi pubblici da proteggere da accessi indiscriminati:
"Il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).
Analogamente si osserva che i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei."
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2) Accesso possibile per chi dimostra interesse diretto
L’Autorità ha precisato che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990 (artt. 22 e seguenti) , per la quale è richiesta la dimostrazione dell’esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".